Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 28529 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 28529 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALMI il 30/08/1982
avverso la sentenza del 12/12/2024 della Corte d’appello di Reggio Calabria Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare presso del Tribunale di Reggio Calabria, riqualificate le condotte di rapina e tentata rapina ascritte all’imputato, in termini di furto aggravato e tentato furto aggravato, ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME NOME in anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa.
COGNOME ha proposto ricorso con atto a firma del proprio difensore, avv. NOME COGNOME articolato in unico motivo con cui denuncia vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena non essendo stata indicata la misura di pena inflitta in maniera distinta per ciascuno dei singoli reati.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
DALLA REQUISITORIA
Il ricorso è fondato.
1.La sentenza impugnata risulta priva, in motivazione, della parte concernente le determinazioni sul trattamento sanzionatorio, non riscontrandosi, sul punto, alcuna traccia visibile o leggibile delle ragioni che hanno ispirato la Corte territoriale. In particolare, risulta evidente il carattere monco della motivazione, considerato l’inizio di un paragrafo appositamente dedicato alla motivazione delle statuizioni sanzionatorie, tuttavia, non completato.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, l’ assenza grafica della motivazione determina nullità della sentenza (Sez. 1, n. 47068 del 12/06/2018, Rv. 274330; Sez. 3, n. 36388 del 07/07/2016, Rv. 267762) e deve essere annullato con rinvio, per difetto di motivazione, il provvedimento che manchi di una delle pagine che lo compongono, quando la motivazione, data l’incompletezza materiale, non è idonea a rendere conto dell’ iter logico-giuridico della decisione ( Sez. 6, n. 31392 del 07/10/2020, Rv. 279888 -01; Sez. 6, n. 28552 del 18/03/2009, Rv. 245299; Sez. 6, n. 27919 del 11/06/2008, Rv. 240662).
Va ribadito, altresì, che determina nullità anche la radicale mancata indicazione dei criteri seguiti dal giudice nella valutazione da effettuare ai sensi dell’art. 133 cod.pen. (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142), ancorché riconducibile alla sua discrezionalità e non richiedente un’analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Rv. 239754; Sez. 4, n. 56 del 16/11/1988, dep.1989, Rv. 180075).
Peraltro, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, sussiste obbligo di «dare specifica indicazione delle pene che vanno a costituire quella unitaria del reato continuato», derivando tale obbligo non solo dal testuale disposto dell’art. 533, comma 2, cod.proc.pen. ma anche dalla «necessità di consentire il controllo dell’esercizio di quella discrezionalità che gli artt. 132, primo comma, e 133 cod.proc.pen., attribuiscono al giudice nella determinazione della pena» ( Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 -01; sul medesimo tema anche Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263717 e Sez. U, n. 40983 del 21/6/2018, COGNOME, Rv. 273750, per le quali l’aumento per la continuazione va operato non in modo onnicomprensivo, bensì specificando
«l’entità dei singoli aumenti per i reati satellite, evitando quantificazioni forfettarie).
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per il giudizio, a diversa sezione della Corte di appello di Reggio Calabria
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per il giudizio ad altra sezione della corte di appello di Reggio Calabria. Così è deciso, 24/06/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente COGNOME
NOME COGNOME