Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18142 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18142 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in ALBANIA il 26/06/1980
avverso la sentenza del 11/01/2024 della Corte d’appello di Bari
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Trattazione cartolare.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre, per il tramite dell’Avv. NOME COGNOME per l’annullamento della sentenza dell’il. gennaio 2024 della Corte di appello di Bari che ha confermato la condanna alla pena di otto anni di reclusione irrogata con sentenza del 16 febbraio 2023 del Giudice per l’udienza preliminare del locale Tribunale, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, per il reato di cui agli arti. 73, comma 1, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, a lui
ascritto per aver detenuto, a fine di cessione a terzi, kg. 7,491 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
1.1.Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio.
1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
3.È necessaria una premessa.
3.1.Avverso la medesima sentenza era stato proposto ricorso per cassazione anche dall’Avv. NOME COGNOME ricorso definito con ordinanza Sez. 7, n. 41352 del 18/09/2024 che lo ha dichiarato inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
3.2.Con nota pervenuta il 29 novembre 2024, l’Avv. NOME COGNOME anch’egli difensore di fiducia di NOME COGNOME ha comunicato di aver a sua volta presentato tempestivo ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza e che, tuttavia, esso non è mai stato trattato.
3.3.Tale secondo ricorso, in effetti, non risulta essere stato iscritto e a tale adempimento si è rimediato registrandolo il 17 dicembre 2024 e fissando per la sua trattazione l’odierna udienza, trattata in forma cartolare previo avviso al difensore, che non ha inteso avvalersi della facoltà di chiedere la discussione in pubblica udienza, e previa sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza n. 41352 del 2024, cit.
4.Tanto premesso, osserva il Collegio:
4.1.1a Corte di appello ha ribadito la congruità della pena irrogata in primo grado avuto riguardo alla gravità del fatto, determinata dalla quantità (quasi otto chilogrammi di cocaina) e dalla elevata qualità della sostanza, e dalla condotta tenuta dal ricorrente che aveva tentato la fuga, ed ha escluso valenza attenuante alla dedotte (e comunque non provate) condizioni di precarietà economica aggiungendo che della incensuratezza dell’imputato s’era tenuto conto nella determinazione della pena in misura di gran lunga inferiore al medio edittale e nella applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 80, secondo comma, d.P.R. n. 309 del 1990, nella sua estensione minima;
4.2.si tratta di motivazione adeguata e incensurabile in sede di legittimità;
4.3.risulta al riguardo insuperato l’insegnamento di Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, COGNOME, Rv. 142252, secondo cui è da ritenere adempiuto l’obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l’elemento, tra quelli di cui all’ari 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo tenuto il giudice ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti decisivi (così, in motivazione, anche Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo; si veda anche Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, La Selva);
4.4.solo quando il giudice intende discostarsi dal minimo edittale ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall’art. 133 c.p. siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosi perciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali il generico richiamo alla “entità del fatto” e alla “personalità dell’imputato (così, in motivazione, Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, COGNOME, Rv. 241189 – 01; cfr. anche Sez. 1, n. 2413 del 13/03/2013, COGNOME; Sez. 6, n. 2925 del 18/11/1999, COGNOME); è consentito far ricorso esclusivo a tali clausole, così come a espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa”, “congruo aumento”, solo quando il giudice non si discosti molto dai minimi edittali (Sez. 3, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464; Sez. 1, n. 1059 del 14/02/1997, COGNOME; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, COGNOME) oppure quando, in caso di pene alternative, applichi la sanzione pecuniaria, ancorché nel suo massimo edittale (Sez. 1, n. 40176 del 01/10/2009, Russo; Sez. 1, n. 3632 del 17/01/1995, COGNOME);
4.5.è stato anzi precisato che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, COGNOME Rv. 245596);
4.6.quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di cassazione ribadisce che la loro applicazione non costituisce oggetto di un diritto con il cui mancato riconoscimento il giudice di merito si deve misurare poiché, non diversamente da quelle “tipizzate”, la loro attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti;
4.7.il loro diniego può, perciò, essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della
concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, COGNOME, Rv. 195339);
4.8.nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli facci riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, Alba, Rv. 230691; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, COGNOME, Rv. 214570);
4.9.si tratta di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269);
4.10.nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato che, a fronte della oggettiva gravità del fatto, al ricorrente è stata applicata una pena di gran lunga inferiore al medio edittale, e certamente più prossima al minimo, e che lo stesso ha beneficiato dell’estensione minima della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990; sotto altro profilo, la complessiva valutazione di congruità della pena si estende anche al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed, in particolare, alla inadeguatezza della sua riduzione, a fronte della mancanza di prova della dedotta condizione di indigenza del ricorrente e della valutazione dello stato di incensuratezza in sede di commisurazione della pena;
4.11.si tratta, come detto, di valutazioni che appartengono alla competenza esclusiva del giudice di merito e che non sono manifestamente illogiche, contraddittorie e frutto di travisamenti (nemmeno dedotti).
4.12.onde evitare ingiuste duplicazioni della sanzione già irrevocabilmente irrogata con l’ordinanza Sez. 7, n. 41352 del 2024, cit., alla declaratoria di inammissibilità del presente ricorso non consegue la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20/02/2025.