Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16425 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16425 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA il 29/07/1988
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE di APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona dell’Avvocato generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 17 ottobre 2024, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza in data 6 maggio 2021 con cui il Tribunale di Catania aveva condannato NOME COGNOME con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva e applicata la riduzione per il rito, alla pena di 2 mesi di reclusione e di 60,00 euro di multa in quanto riconosciuto responsabile del delitto previsto dagli artt. 56 e 624 cod. pen.
Rispondendo all’atto di appello con cui la Difesa dell’imputato aveva sollecitato l’applicazione della diminuente per il tentativo nella massima estensione, tenuto conto delle modalità della condotta e del concreto disvalore del fatto nonché il riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, cod. pen. in considerazione del modesto valore economico dei beni oggetto del reato, da ritenere equivalente alle circostanze aggravanti, la Corte territoriale ha ritenuto che la pena, già estremamente contenuta e mitigata dall’applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con l’aggravante contestata e la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, fosse congrua e proporzionata al disvalore del fatto commesso, posto che il modesto valore economico della refurtiva e la modesta entità del danno causato erano già stati considerati nell’applicazione delle attenuanti generiche.
COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME COGNOME deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione alla richiesta ritualmente formulata con il primo motivo di appello avverso la sentenza di primo grado di applicazione della diminuente del tentativo nella massima estensione, applicata nella misura minima, pari a un terzo. Una richiesta rispetto alla quale la Corte di appello etnea avrebbe del tutto taciuto, impedendo, di fatto, il controllo sull’iter logico-giuridico seguito dalla sentenza impugnata.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione alla richiesta formulata con il secondo motivo di appello avverso la sentenza di primo grado di applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, cod. pen. Anche su tale punto la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi.
3. In data 24 febbraio 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la
declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
2. Il primo motivo di doglianza, concernente la dosimetria della pena in relazione al delitto tentato, è infondato.
Infatti, il minimo edittale della pena stabilita per il delitto consumato di furto semplice è pari a 6 mesi di reclusione e a 154 euro di multa. Ne consegue che,
con riferimento alla pena detentiva, i Giudici di merito hanno effettivamente disposto una riduzione della stessa in misura pari a due terzi, secondo le richieste
della difesa ribadite con l’odierna censura. Quanto, poi, alla pena pecuniaria, essa
è stata determinata dalla sentenza impugnata in misura pari a 60 euro, ovvero in misura superiore al minimo edittale di poco più di 8 euro e, dunque, nell’ambito di
un non arbitrario esercizio della discrezionalità rimessa al giudice di merito ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen.
Analogamente, quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., l’affermazione difensiva secondo cui la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sul relativo motivo di appello con cui era stata chiesta l’applicazione è smentita dalla piana lettura del provvedimento impugnato, dal quale si evince che la mancata applicazione dell’attenuante è stata giustificata a partire dal fatto Che il modesto valore economico della refurtiva e la tenuità del danno fossero già stati riconosciuti in sede di applicazione delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti, con valutazione di merito non suscettibile di sindacato in sede di legittimità, alla recidiva specifica e infra-quinquennale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Presidente Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 12 marzo 2025 Il Consigliere estensore