Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6636 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6636 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 19/08/1963
avverso la sentenza del 19/03/2024 del GIUDICE COGNOME di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letto il motivo di ricorso;
rilevato che:
con la sentenza impugnata con appello convertito in ricorso per cassazione, il Giudice di pace di Catania ha dichiarato il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 14, comma 5 ter, d.lgs. n. 286 del 1998 determinando la pena in ragione della gravità del danno, dell’intensità del dolo e applicando le circostanze attenuanti generiche;
il ricorso lamenta violazione di legge e omessa motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio;
ritenuto che la censura appare genericamente articolata atteso che la stessa si atteggia in termini meramente confutativi e assertivi, mancando l’indicazione ‘specifica di quali profili il giudice di merito abbia trascurato ai fini de determinazione del trattamento sanzionatorio;
infatti, il motivo contiene la mera enunciazione astratta dei principi che governano la motivazione della determinazione del trattamento sanzionatorio senza l’indicazione delle carenze della sentenza impugnata che ha applicato la pena in misura prossima al minimo edittale;
deve essere richiamato il condiviso principio per cui «la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243);
considerato che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 16/1/2025