Motivazione della Pena: Quando è Sufficiente l’Indicazione dell’Elemento Prevalente?
L’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali è un pilastro del nostro ordinamento. Tuttavia, quando si tratta della quantificazione della sanzione, quali sono i confini di questo obbligo? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri per una corretta motivazione della pena, ribadendo un principio fondamentale: non è necessaria un’analisi analitica di ogni elemento, ma è sufficiente indicare il fattore ritenuto decisivo. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Dichiarato Inammissibile
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che, pur riducendo la pena, veniva contestata per l’adeguatezza della motivazione sul trattamento sanzionatorio. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che i giudici di secondo grado non avessero spiegato in modo esauriente le ragioni alla base della pena inflitta, non valutando adeguatamente tutti gli elementi a suo favore e sfavore.
La Decisione della Cassazione: Il Principio di Prevalenza
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la motivazione della Corte d’Appello pienamente adeguata. I giudici di legittimità hanno richiamato un insegnamento consolidato, espresso in particolare dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5519 del 1979. Secondo questo orientamento, l’obbligo di motivazione in ordine alla misura della pena è adempiuto quando il giudice indica l’elemento, tra quelli elencati dall’articolo 133 del codice penale, che ha considerato prevalente e di dominante rilievo.
Le Motivazioni: La Visione Globale nella Motivazione della pena
Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra un’analisi atomistica e una valutazione complessiva. La Cassazione ha spiegato che il giudice non è tenuto a una valutazione analitica di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti. Al contrario, è sufficiente che, in una visione globale della vicenda, il giudice fornisca l’indicazione dei fattori ritenuti più rilevanti e decisivi per la sua decisione.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva illustrato le ragioni della responsabilità dell’imputato e, successivamente, aveva spiegato il trattamento sanzionatorio, operando anche una riduzione della pena. Questo, secondo la Cassazione, integra una motivazione sufficiente, in linea con la giurisprudenza costante. L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza conferma che i ricorsi basati su una generica doglianza sulla motivazione della pena hanno scarse possibilità di successo se non individuano un vizio logico manifesto o una palese violazione di legge. Per la difesa, ciò significa che l’impugnazione deve concentrarsi su specifiche omissioni o contraddizioni nel ragionamento del giudice, piuttosto che su una richiesta di rivalutazione complessiva. Per il sistema giudiziario, questo principio garantisce che la Corte di Cassazione si concentri sul suo ruolo di giudice di legittimità, senza trasformarsi in un terzo grado di merito sulla commisurazione della pena.
Quando un giudice ha motivato a sufficienza la misura della pena?
Secondo la Corte di Cassazione, l’obbligo di motivazione è adempiuto quando il giudice indica l’elemento, tra quelli previsti dall’art. 133 c.p., che ha ritenuto prevalente e di rilievo dominante, senza necessità di un’analisi dettagliata di ogni singolo fattore.
Il giudice deve analizzare ogni singolo elemento favorevole e sfavorevole all’imputato nel determinare la pena?
No. Il giudice non è tenuto a una valutazione analitica di tutti gli elementi, ma deve fornire, in una visione globale del caso, l’indicazione di quelli che ha considerato rilevanti e decisivi per la sua decisione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come nel caso di specie, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13023 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13023 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 08/03/1997
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
/(y
Il ricorso proposto da COGNOME NOME è inammissibile.
Nonostante le deduzioni di cu al ricorso emerge invece una adeguata motivazil: ne in punto di pena, atteso che di seguito alla illustrazione articolata delle ragioli della responsabilità a carico del ricorrente, rinvenibile a pagina 5 e 6, intervie le la spiegazione del trattamento sanzionatorio a pagina 7 ed 8 nel quadro perall:ro di una pena ridotta. Va ribadito che resta insuperato l’insegnamento di Se2. U, n. 5519 del 21/04/1979, COGNOME, Rv. 142252, secondo cui è da ritenere adErT piuto l’obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l’elemento, tra quelli di cui all’ad 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di doninante rilievo, non essendo tenuto il giudice ad una analitica valutazione di tulti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione gletale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli rilenut rilevanti e decisivi (così, in motivazione, anche Sez. 3, n. 19639 del 27/0:12012, Gallo; si veda anche Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013).
Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sornina di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14.3.2025.