Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22807 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22807 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a BOLOGNA il 24/04/1999
avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di Appello di Bologna del 24 maggio 2024 con la quale è stato condannato alla pena di
mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all’art.
d.P.R. 309/1990.
L’esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in rela dosimetria della pena. In particolare, lamenta che, pur essendo stata riconosciuta la
li giudici di merito avevano fissato la pena base in anni due e mesi tre, superio quadruplo rispetto al minimo edittale, con motivazione contraddittoria rispetto a
sussistenza della fattispecie di lieve entità e senza nulla argomentare in riferimen
“personalità del prevenuto”.
2. Il ricorso è inammissibile.
I giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva, congrua, non manifestamente e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimi
cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquer invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguit quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. – 01). Nel caso di specie, rilevandosi che la pena finale inflitta è pari ad anni un reclusione ed euro 2000,00 di multa, inferiore al medio edittale, la sentenza impugnata la negativa personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti, di cui uno pe un fatto 2018 e due per detenzione illecita di stupefacenti per fatti del 2019. Né riferimento al fatto che, pur nell’ambito della riconosciuta fattispecie di cui al V 309/1990, il quantitativo detenuto, pari a circa 300 grammi di hashish, non era minimale.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle s processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Ca ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e conda na il a iherrente al pagamento delle spese processuali evo-e e della somma di euro tremila i GLYPH all5Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20 maggio 2025
Consiglierej estensdre