Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19414 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19414 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CUI 04NUY6UA) nato a NOTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN IDIRITTO
Con sentenza del 2 marzo 2023 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 29 marzo 2022, ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME NOME nella misura di anni uno, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 412,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 99, comma 4, 61 n. 10 e 624-bis cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego della riduzione della pena pecuniaria ai sensi dell’art. 133-bis cod. pen., nonché in ordine alla mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
Il Collegio osserva, infatti, come la decisione impugnata risulti, in primo luogo, sorretta da conferente apparato argonnentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all’effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio, in particolar modo rappresentando, con motivazione adeguata e priva di ogni illogicità, le ragioni per cui non risulta provato lo stato di precari economica invece dedotta da parte del ricorrente, di rilievo ai sensi dell’art. 133bis cod. pen.
D’altro canto, una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo eclittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. irrogare – come disposto nel caso di specie – una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv. 25835601; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197-01).
La motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenta e giustifica poi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto d negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all’imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze
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processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 242419-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024
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Il Consigliere estensore sidenté