Motivazione della Pena: Quando il Giudice non Deve Spiegare Tutto
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione della pena e sul riconoscimento delle attenuanti generiche. Il caso in esame offre spunti fondamentali per comprendere quando la decisione del giudice di merito può essere considerata adeguatamente motivata, anche senza un’analisi dettagliata di ogni singolo elemento previsto dalla legge. Approfondiamo la vicenda e le conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il percorso giudiziario ha inizio con una sentenza del Tribunale di Bergamo, parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Brescia. Quest’ultima, pur confermando la responsabilità dell’imputato, aveva rideterminato la pena inflitta. L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando un unico motivo: l’assenza di motivazione riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione possibile, ovvero nella misura di un terzo.
La difesa sosteneva che i giudici d’appello non avessero adeguatamente spiegato perché la riduzione della pena fosse stata inferiore al massimo consentito. Tuttavia, la stessa Corte d’Appello aveva specificato che tale decisione era giustificata da un fatto preciso: l’imputato si era posto a capo di un gruppo di minorenni nel commettere il reato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo i giudici di legittimità, il motivo di ricorso era privo di specificità. La Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici di merito fosse stata, al contrario, congruamente motivata e conforme ai principi di legge e logica.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Giudizio sulla Motivazione della Pena
Il cuore della decisione risiede nei principi che governano la motivazione della pena. La Cassazione ha ribadito un orientamento giurisprudenziale consolidato: il sindacato di legittimità sulla determinazione della sanzione è molto limitato. Non è possibile per la Suprema Corte entrare nel merito delle valutazioni discrezionali del giudice, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica, contraddittoria o assente.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una ragione chiara e sufficiente per limitare la riduzione di pena: il ruolo di leader assunto dall’imputato nei confronti di minorenni. Questo elemento è stato ritenuto un valido indicatore della gravità del fatto e della personalità dell’imputato, in linea con i criteri degli articoli 132 e 133 del codice penale.
Inoltre, la Cassazione ha sottolineato un punto cruciale: non è necessario che il giudice analizzi e discuta singolarmente tutti gli elementi elencati nell’art. 133 c.p. (gravità del reato, capacità a delinquere, etc.). È invece sufficiente che dalla motivazione emergano gli elementi ritenuti di “eminente rilievo” nel giudizio complessivo. Un’argomentazione sintetica, ma logicamente coerente, è pienamente valida.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per la pratica legale: un ricorso in Cassazione che si limita a criticare genericamente l’entità della pena, senza individuare vizi logici o giuridici specifici nella motivazione, è destinato all’inammissibilità. La discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena è ampia e può essere censurata solo in casi eccezionali. Per ottenere una revisione, è necessario dimostrare che la decisione si fonda su un ragionamento manifestamente errato o che ha omesso di considerare fattori decisivi in modo irragionevole, e non semplicemente che si sarebbe potuta applicare una pena più mite.
Quando un ricorso contro la determinazione della pena rischia di essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando è generico e non individua vizi specifici nella motivazione, limitandosi a lamentare il mancato riconoscimento delle attenuanti nella massima estensione senza contestare la logicità del ragionamento del giudice.
Il giudice è obbligato a considerare ogni singolo elemento dell’art. 133 del codice penale per motivare la pena?
No. Secondo la costante giurisprudenza, non è necessario che il giudice prenda in osservazione singolarmente tutti gli elementi dell’art. 133 c.p., ma è sufficiente l’indicazione degli elementi che assumono un rilievo preminente nel suo giudizio discrezionale complessivo.
Perché nel caso di specie non sono state concesse le attenuanti generiche nella massima estensione?
La Corte d’Appello ha giustificato una riduzione della pena inferiore al terzo massimo perché ha ritenuto rilevante il fatto che l’imputato si fosse posto a capo di un gruppo di minorenni, una circostanza che ha inciso negativamente sulla valutazione complessiva della sua condotta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9877 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9877 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 10 febbraio 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo il 15 giugno 2021, ha rideterminato la pena inflitta a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, confermando nel resto.
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura l’assenza di motivazione circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, è privo di specificità, (avendo la Corte territoriale rimarcato che la riduzione della pena, inferiore al terzo, era giustificata dal fatto ch l’imputato si era posto a capo di un gruppo di minorenni);
osservato, inoltre, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato dalla Corte territoriale in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; d’altra parte non è necessario che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l’indicazione degli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022
Il Consigliere Estensore
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