Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25877 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25877 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Milano; COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Bocva Marina, COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Bova Marina; COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Locri; COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a San Luca; avverso la sentenza del 26/04/2023 della Corte di appello di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria pronunziandosi a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla sezione IV della Corte di Cassazione con sentenza del 24 febbraio 2022, riformava
parzialmente la sentenza del 12 gennaio 2018 del tribunale di Reggio Calabria, assolvendo tra gli altri COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e NOME, COGNOME NOME, dal reato di cui al capo a) inerente il delitto di cui all’art 74 del DPR 309/90, rideterminando la pena loro inflitta e confermando nel resto la sentenza impugnata.
Avverso la suindicata sentenza propongono ricorso per cassazione COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME COGNOME, COGNOME NOME mediante i rispettivi difensori, sollevando il primo due motivi di impugnazione, il secondo un unico motivo di impugnazione, il terzo due motivi di ricorso, il quarto e quinto un unico motivo di impugnazione.
COGNOME NOME deduce con il primo motivo il vizio di motivazione in relazione agli articoli 132, 133 62 bis sei 99 del codice penale. Si lamenta che il diniego delle circostanze attenuanti generiche sarebbe privo di ogni motivazione così come privo di motivazione sarebbe l’applicazione della pena finale.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’articolo 99 del codice penale e il connesso vizio di motivazione. Sarebbe priva di motivazione la intervenuta applicazione della recidiva contestata all’imputato. La corte non avrebbe risposto alle deduzioni difensive. In particolare richiamato il principio per cui la recidiva reiterata può essere applicata solo se il reo prima di commettere un reato avesse già potuto subire l’applicazione di un aumento di pena per la recidiva in relazione ad un altro precedente reato, si sostiene che nella specie non ne sussisterebbero i presupposti. La recidiva potrebbe pertanto solo qualificarsi come specifica, e quindi rimarrebbe la problematica della assenza di motivazione in ordine alla doverosità della relativa applicazione. Il tutto nonostante specifica devoluzione del tema con memoria depositata il 10.10.2022.
COGNOME NOME deduce il vizio di motivazione in ordine alla intervenuta determinazione delle pene sia principale che accessoria con riferimento alla sospensione della patente di guida che i giudici si sarebbero limitati a confermare senz’altro aggiungere.
COGNOME NOME con il primo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all’articolo 597 comma quattro del codice di rito. I giudici di appello avrebbero applicato la pena che sarebbe frutto, per un verso, di un calcolo eseguito partendo dalla pena base prevista per il nuovo reato più
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e
grave e dall’altro anche di una rideterminazione in peius della contestata aggravante della recidiva reiterata ex articolo 99 comma due del codice penale. In particolare, la corte di appello, individuato il reato più grave in quello di cui capo e), avrebbe applicato la pena base di anni otto e quindi un aumento per la contestata recidiva sproporzionato rispetto a quanto fatto in precedenza dai giudici di merito allorquando era ancora configurato il reato più grave di cui al capo a); per quest’ultimo infatti la pena base era stata pari ad anni 20 ed era stato applicato un aumento di poco più di un terzo per la contestata recidiva ovvero sette anni e 11 mesi cui poi erano stati aggiunti ulteriori 30 mesi per i singoli reati fine. In particolare nel caso in esame l’aumento per la recidiva sarebbe stato pari ad anni cinque mesi sei e quindi uguale a due terzi rispetto alla pena base.
Con il secondo motivo deduce vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all’articolo 133 del codice di rito. La sentenza sarebbe priva di motivazione circa i criteri che hanno portato all’applicazione della pena finale e alla applicazione della recidiva.
COGNOME NOME deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine all’art. 133 c.p. Sarebbe carente la motivazione a supporto della intervenuta rideterminazione della pena di seguito alla intervenuta assoluzione dal reato ex art. 74 del DPR 309/90. Mancherebbea anche ogni risposta in relazione alla esclusa applicazione delle attenuanti generiche.
COGNOME NOME deduce il vizio carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena principale e di quella accessoria della sospensione della patente di guida.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sono fondati i motivi con i quali i cinque ricorrenti lamentano la mancanza di motivazione a supporto del trattamento sanzionatorio finale applicato, nei termini di seguito specificati.
1.1. GLYPH Va in proposito premesso che nel caso di annullamento di una sentenza da parte della Cassazione nella sola parte riguardante la considerazione del reato più grave agli effetti della continuazione e la rideterminazione delle pene, non può ritenersi in relazione di “connessione essenziale” con la parte annullata – e quindi risulta coperta dal giudicato ai sensi dell’art. 545, comma primo, cod. proc. pen. – la questione relativa al riconoscimento delle attenuanti
generiche, in quanto i relativi istituti sono regolati da disciplina sostanzia separata e le relative ripercussioni costituiscono un mero effetto riflesso. (Sez. 6, Sentenza n. 6583 del 22/01/1991 Ud. (dep. 13/06/1991 ) Rv. 187426 – 01). Si tratta di precisazione preliminare utile tenere presente, con chiarezza, la distinzione tra il trattamento sanzionatorio in sé ed eventuali questioni afferenti circostanze attenuanti o aggravanti.
1.2. Tanto precisato, riguardo a COGNOME manca ogni motivazione a supporto della esclusione delle attenuanti generiche, già contestata in sede di precedente ricorso per Cassazione, e della pena come rideterminata. Manifestamente infondato appare il secondo motivo circa l’applicabilità della recidiva. Dall’incontestato riepilogo del ricorso in cassazione contenuto nella citata sentenza della sezione quarta di questa Corte, emerge che in quella sede, con riferimento alla recidiva, era stata dedotta in ricorso solo la eccessività della pena ad essa correlata, così che i motivi aggiunti poi depositati con cui si è altresì contestata anche la applicabilità della predetta aggravante non possono che considerarsi inammissibili siccome introduttivi, di un tema diverso da quello ritualmente introdotto con il ricorso che ha portato all’annullamento con rinvio, seppur riferito al medesimo istituto. Tanto in ragione del noto principio per cui in tema di ricorso per cassazione, la presentazione di motivi nuovi è consentita a condizione che essi investano capi o punti della decisione già enunciati nell’atto originario di gravame, ai sensi dell’ad 581 comma 1 lett. a) cod.proc.pen. Invero, il requisito della novità deve essere attinente ai motivi (vale a dire all ragioni che illustrano ed argomentano il gravame, in relazione ai singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati nel ricorso) e non deve servire ad introdurre nuovi capi o punti di impugnazione, in spregio al termine temporale previsto per la presentazione del ricorso (Sez. 5, n. 1070 del 14/12/1999 Ud. (dep. 01/02/2000 ) Rv. 215669 – 01; più di recente si è precisato che in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devon rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l’ambito del predetto “petitum”, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione (Sez. 6 – n. 36206 del 30/09/2020 Rv. 280294 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rimane salvo il caso in cui il sopravvenuto annullamento della condanna per il reato associativo possa rilevare ai fini della applicazione della recidiva.
Egualmente manca la motivazione del trattamento sanzionatorio relativo alla posizione di COGNOME, comprensivo della valutazione delle generiche
quale questione che pure risulta contestata nel precedente ricorso per Cassazione.
Manca la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio comprensivo delle pena accessorie, riservato nei confronti di RAGIONE_SOCIALE NOME e COGNOME NOME. Quanto a COGNOME NOME, in via preliminare è inammissibile il motivo in ordine al divieto di reformatio in peius per la recidiva atteso quanto stabilito dalle Sezioni unite di questa Corte secondo cui non viola il divie1:o di “reformatio in peius” previsto dall’art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell’impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest’ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall’identità del disegn criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014 Ud. (dep. 14/04/2014 ) Rv. 258653 – 01). E in tal senso, con peculiare interesse per il caso di specie, è stato affermato che non viola il divieto di “reformatio in peius” il giudice di appello che, nell’accogliere il gravame dell’imputato assolvendolo dal reato concorrente di ricettazione attenuata, provveda a rideterminare la pena in misura inferiore a quella irrogata in primo grado, da un lato, eliminando l’aumento inflitto dal primo giudice a titolo di continuazione sul reato concorrente e, dall’altro, aumentando per la recidiva la pena così rideterminata, non rilevando in senso contrario la equivalenza affermata dal primo giudice nel giudizio di bilanciamento tra la detta recidiva e l’attenuante del danno di speciale tenuità relativa al reato per cui è intervenuta assoluzione in appello (Sez. 3 – n. 52034 del 06/11/2014 Ud. (dep. 15/12/2014 ) Rv. 261350 – 01; ancora in senso applicativo delle SS.UU. citate Sez. 2 – n. 48538 del 21/10/2022 Rv. 284214 – 01). Cosicchè in assenza di un limite al predetto divieto, nascente dal precedente giudizio di bilanciamento della recidiva, a maggior ragione deve ritenersi non precluso, con riguardo al caso di specie, un maggior aggravio del relativo aumento per tale aggravante. Purchè, ovviamente, adeguatamente e particolarmente motivato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In tale contesto giuridico, altresì, la deduzione difensiva da una parte fa riferimento ad un aumento per la recidiva che appare comunque inferiore a quello disposto con l’originaria sentenza di appello, dall’altra propone un vizio di motivazione in ordine alla recidiva che risulta integrare una censura nuova, atteso che dal riepilogo della sentenza di annullamento con rinvio della quarta sezione della Corte di Cassazione non emerge che sia stato dedotto in ricorso anche il profilo sulla applicabilità della recidiva, senza che tale aspetto sia stat mai contestato. Anche in tal caso rimane salva l’ipotesi in cui il sopravvenuto
annullamento della condanna per il reato associativo possa rilevare ai fini applicazione della recidiva.
Va invece ribadita anche per tale ricorrente la carenza di motivazione in ordin trattamento sanzionatorio in questi termini delineato.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene perta che la sentenza impugnata debba essere annullata nei confronti di COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME limitatamente alla omessa motivazione sulla pena principale e dispon trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabr l’ulteriore corso. Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME limitatamente alla omessa motivazione sulla pena principale e dispone trasmettersi gli atti ad sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per l’ulteriore corso. Dic inammissibili i ricorsi nel resto.
Così deciso il 26/03/2024.