Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16547 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16547 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 16/09/1998
avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale NOME era stato condannato per il reato di cui all’art. 6
bis, comma 2, cod. pen.;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
– che l’unico motivo di ricorso è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntua enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui rifer
motivazione dell’atto impugnato; che, in ogni caso, il ricorrente prospetta questioni consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che l
graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’eserci aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che
inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità
ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142; Se
3, n. 1182 del 17/10/2007, COGNOME, Rv. 238851), come nel caso in esame (cfr. pagina 3 dell sentenza impugnata); che, con particolare riferimento alla diminuzione di pena conseguente
all’applicazione di circostanze attenuanti, si è persuasivamente sostenuto (cfr. Sez. 4, n. 54
del 20/09/2017, COGNOME, Rv. 271524; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211583) che deve ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ord alla misura della riduzione della pena per effetto dell’applicazione di un’attenuante, attra l’adozione, in sentenza, di una formula sintetica che faccia riferimento alla mera congruità d sanzione (“si ritiene congruo”); che, nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata, sul punto, va oltre lo standard giustificativo imposto dalla giurisprudenza di questa Corte tema oggetto della doglianza, essendosi il giudice di secondo grado ampiamente soffermato sugli elementi che assumevano rilievo nella determinazione dell’entità della diminuzione della pen (cfr. pagina 3 sentenza impugnata), valutati in maniera analitica e senza incorrere in alcun v logico;
– che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente