Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41791 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41791 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato in Libia il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le memorie di replica e le note di udienza del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del Tribunale di Trieste del 13 settembre 2023, NOME era stato dichiarato responsabile in ordine ai reati di tentato furto aggravato (capo 1), resistenza a pubblico ufficiale (capo 2), ricettazione (capo 3) e porto illegale di un cacciavite ed un coltellino (capo 4) e, ritenuti i reati in continuazione tra loro, riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 89 cod. pen. in termini di prevalenza sulla recidiva contestata, condannato alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione ed euro 600 di multa, sostituita la pena ex art. 545-bis cod. pen. e artt. 53 e seguenti I. 689 del 1981 con la detenzione domiciliare. La Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della citata decisione, lo ha assolto dal delitto di ricettazione di cui al capo 3), per non aver commesso il fatto, confermando per il resto la decisione impugnata e rideterminando la pena in un anno e giorni 25 di reclusione; a seguito di ricorso dell’imputato, la Sesta sezione di questa Corte, con sentenza del 5 luglio 2024, annullava la sentenza senza rinvio con riferimento al capo 1 in quanto estinto per remissione di querela, con rinvio alla Corte di appello di Venezia con riferimento al residuo trattamento sanzionatorio; con sentenza dell’8 maggio 2025, la Corte di appello di Venezia rideterminava la pena in mesi nove e giorni 25 di reclusione; avverso tale ultimo provvedimento propone ricorso il difensore di COGNOME NOME, eccependo;
1.1 inosservanza o erronea applicazione degli artt. 627, 597 cod. proc. pen., 133, 99 e, 62-bis, 81 cod. pen., 4 l. n. 110/75, violazione del divieto di reformatio in peius, e/o mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul punto: il Tribunale di Trieste aveva determinato la pena base per il reato piø grave (la ricettazione di cui al capo 3) nel minimo edittale; la Corte di appello di Trieste aveva assolto COGNOME dal reato di cui al capo
3 e, ritenuto piø grave il reato di cui al capo 2, non la aveva contenuta nel minimo edittale; la Sesta sezione di questa Corte, in accoglimento del motivo di ricorso proposto, aveva osservato che la Corte di appello di Trieste aveva determinato la pena base nel doppio del minimo edittale, senza alcuna motivazione; la Corte di appello di Venezia, quale giudice del rinvio, aveva mantenuto del tutto invariato il calcolo effettuato dalla Corte di appello di Trieste, limitandosi a sottrarre dalla pena finale l’aumento di mesi 3 di reclusione per il reato estinto di cui al capo 1, basandosi su un negativo quanto generico giudizio sulla personalità dell’imputato, senza considerare che su tale punto si era già pronunciato il Tribunale di Trieste, che aveva ritenuto di contenere la pena nel minimo edittale; la Corte di appello, oltre a violare l’art. 597 cod. proc. pen., non aveva tenuto conto delle modalità dell’azione, che COGNOME aveva posto in essere con una resistenza minimale, e dell’intensità del dolo, viste le tragiche condizioni di salute dell’imputato, che avevano portato al riconoscimento del vizio parziale di mente; a ciò si dovevano aggiungere il risarcimento del danno subito dalla persona offesa del reato di furto ed il comportamento processuale leale e corretto dell’imputato; infine, si doveva evidenziare l’errore di fatto commesso dalla Corte di appello nel sostenere che COGNOME avesse riportato condanne per fatti dopo quelli in giudizio e che la contravvenzione di cui all’art. 4 l.n.110/75 non poteva che essere di lieve entità, per cui avrebbe dovuto essere irrogata la sola pena dell’ammenda; anche la motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche era solo apparente; altrettanto apparente era la mancata esclusione della recidiva, visto che si faceva riferimento alla ‘aggressione del patrimonio’, dimenticando che il reato di furto era estinto;
1.2 nullità della sentenza e del decreto di citazione a giudizio dinanzi alla Corte di appello di Venezia per omessa traduzione in lingua nota all’imputato: il Tribunale aveva accolto l’eccezione difensiva circa l’omessa traduzione in lingua araba del decreto di citazione a giudizio e la Corte di appello di Trieste aveva disposto la traduzione in lingua araba della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato quanto al primo motivo
1.1 La Sesta sezione di questa Corte aveva infatti annullato la sentenza della Corte di appello di Trieste per la rideterminazione della pena, non solo in quanto il reato di tentato furto era estinto per remissione di querela, ma anche (anzi, principalmente) perchØ la Corte di appello, nel rideterminare la pena per il venir meno del delitto di cui all’art. 648 cod. pen., reato ritenuto piø grave dal Tribunale e su cui erano stati operati gli aumenti per i reati satellite, aveva omesso ogni argomentazione in merito, individuando la pena in misura superiore al doppio del minimo edittale per il reato piø grave ex art. 337 cod. pen., osservando come fosse assente ogni riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen.; la motivazione della sentenza impugnata Ł da un lato generica (‘vi Ł il negativo giudizio sulla personalità dell’imputato, che ha riportato condanne per delitti commessi sia prima che dopo i fatti oggi giudicati’), dall’altro errata visto che questa Corte, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l’integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, , Rv. 255304) ha constatato che dal certificato del casellario giudiziale del ricorrente risulta che lo stesso non ha riportato condanne per delitti commessi dopo i fatti di cui al presente procedimento.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellla Corte di appello di Venezia per la rideterminazione della pena, dovendosi ritenere assorbiti si motivi relativi alla mancata concessione delle attenuanti
generiche ed alla mancata esclusione della recidiva.
1.2 Manifestamente infondata Ł l’eccezione di mancata traduzione del decreto di citazione per il giudizio di appello: si deve ribadire che ‘l’omessa traduzione del decreto di citazione in appello all’imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, posto che l’obbligo di traduzione degli atti, previsto dall’art. 143 cod. proc. pen., non Ł solo funzionale ad informare l’imputato dell’accusa a suo carico, ma Ł inteso a garantire l’effettività della sua partecipazione al procedimento e l’esplicazione della difesa in forma diretta e personale, anche in fase di appello consentite’ (Sez. 6, n.3993 del 30/11/2023, dep. 30/01/2024, Rv. 286113); l’eccezione avrebbe quindi dovuto essere proposta prima della conclusione del giudizio di appello, ed Ł pertanto tardiva; quanto alla mancata traduzione della sentenza impugnata in una lingua conosciuta dall’imputato, la stessa incide solo sui termini per impugnare, non integrando alcuna ipotesi di nullità (vedi Sez. 6, n.24730 del 13/03/2024, Rv. 286667).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilita’.
Così Ł deciso, 26/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME