Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4639 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6   Num. 4639  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, n. Vibo Valentia 26/06/2000
avverso l’ordinanza n. 924/23 del Tribunale di Catanzaro del 27/06/2023
letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente ai capi 168, 171, 174, 175, 177, 182, 184 e 190, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro e rigetto nel resto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catanzaro ha respinto l’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa in data 01/06/2023 dal G.i.p. del medesimo Tribunale, che aveva disposto l’applicazione nei suoi confronti della misura della custodia cautelare in carcere in ordine a plurimi delitti di detenzione illegale di armi comuni da sparo (capi 166, 167, 168, 169, 170, 171, 174, 175, 177, 179, 182, 184, :L89, 190), esclusa l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. inizialmente contestata.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, deducendo in via preliminare l’inefficacia della misura cautelare in conseguenza del ritardato deposito della motivazione da parte del Tribunale ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., articolando nel merito (cautelare) tre motivi di censura; riguardo a tale eccezione, sostiene il ricorrente che il Tribunale ha depositato la motivazione oltre il termine fissato in 45 giorni, asseritamente decorrente dalla celebrazione della camera di consiglio e non dal deposito del dispositivo.
Quanto ai motivi di merito cautelare, con il primo si deduce la nullità della ordinanza per essere stato impedito l’accesso al materiale relativo alle intercettazioni versate in atti, allegandosi che la difesa ha dimostrato di essersi attivata per ottenere la copia di tutto quanto depositato dal Pubblico Ministero.
Con il secondo motivo, si deduce motivazione carente e/o omessa in punto di gravi indizi di colpevolezza riferiti a tutti i reati oggetto di provvis contestazione.
Con il terzo ed ultimo motivo si deduce violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. per insussistenza di esigenze cautelari, essendo il ricorrente del tutto incensurato e non portatore di alcuna pericolosità sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve in via preliminare essere rigettata, in quanto manifestamente infondata, l’eccezione di inefficacia dell’ordinanza impugnata, atteso che la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte di cassazione, rispetto
alla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, afferma il diverso principio che il termine di deposito della motivazione stabilito dall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. decorre dalla pubblicazione del dispositivo, integrata dal deposito attestato dalla cancelleria, e non dalla data di deliberazione in camera di consiglio, che deve, invece, intervenire entro dieci giorni dalla ricezione degli atti (art. 309, comma 9).
Anche, infatti, dopo la novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, il termine entro il quale deve intervenire la decisione sulla richiesta di riesame e quello per il deposito della successiva ordinanza del tribunale, il cui mancato rispetto determina, ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., la perdita di efficacia dell’ordinanza applicativa della misura coercitiva, debbono essere intesi nel senso che il dispositivo contenente la decisione sulla richiesta di riesame deve essere depositato entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, mentre l’ordinanza del tribunale recante la motivazione deve essere depositata entro trenta giorni (differibile a quarantacinque) dal deposito del dispositivo stesso (Sez. 2, n. 31409 del 27/04/2016, COGNOME ed al, Rv. 267849; conf. Sez. 5, n. 7652 del 19/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269471; Sez. 5, n. 7653 del 21/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269472; Sez. 2, n. 19313 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 270015; Sez. 1, n. 4088 del 06/02/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275131).
 Deve, inoltre, ritenersi manifestamente infondata anche la doglianza di omessa risposta da parte del Pubblico Ministero procedente sulla richiesta di accesso al materiale riguardante le intercettazioni.
Già il Tribunale ne ha rilevato il carattere assolutamente generico, richiamando le specifiche note (del 24 e del 25 maggio 2023) con cui l’ufficio requirente aveva invitato la difesa a specificare il materiale ritenuto d’interesse, senza ottenere risposta.
La difesa dell’indagato insiste nel ricorso di essersi attivata per ottenere l’accesso a tutto il materiale in questione, dando, però, in tal modo implicitamente atto della genericità della richiesta iniziale.
3. Nel merito il ricorso risulta, invece, parzialmente fondato.
In via del tutto preliminare va rilevato come l’ordinanza risponda alle doglianze difensive con riferimento ai reati provvisoriamente cointestati ai capi 166, 167, 168, 169, 170 e 189, disinteressandosi, tuttavia, di tutti gli altri (capi 171, 174 175, 177, 179, 182, 184, 190) cui riserva la generica motivazione che “Analoghe considerazioni, circa la linearità e la chiarezza rappresentativa delle
intercettazioni compendiate in atti, possono spendersi con riferimento ai restanti di imputazione la cui lettura, da effettuarsi congiuntamente e non in senso atomistico o parcellizzato, restituisce con chiara evidenza le condotte di un soggetto aduso all’utilizzo delle armi” (pag. 4 ordinanza).
Vale in proposito osservare che i gravi indizi di colpevolezza, sui cui poggiano le accuse provvisorie di detenzione di armi comuni da sparo, consistono in via esclusiva in frammenti, più o meno consistenti, di conversazioni intercettate, la cui valenza evocativa si rivela tutt’altro che scontata, per quanto oltre si dirà; non risultano, per contro eseguiti, sequestri o rinvenimenti di armi di sorta.
Tutto ciò premesso e rilevata la sostanziale carenza di motivazione quanto ai predetti reati, osserva il Collegio che anche riguardo a quelli provvisoriamente contestati ai capi 167, 168 e 189 difetta una reale motivazione, dal momento che i brani di conversazioni intercettate pertinenti non posseggono nemmeno quel minimo di efficacia dimostrativa che varrebbe a sopperire all’assenza di argomentazioni di supporto.
Non si tratta, infatti, di procedere ad una reinterpretazione del contenuto delle intercettazioni, notoriamente costituente quaestio facti e come tale rimessa alle valutazioni del giudice della cautela, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (tra molte Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337), ma di prendere semplicemente atto dell’insufficienza dei frammenti di quelle conversazioni a dare dimostrazione talora perfino della sussistenza effettiva di una condotta materiale e non di meri intenti (capo 167, pag. 3-4 ordinanza e capo 189, pag. 5 ordinanza), talaltra di avere ad oggetto una reale arma comune da sparo e non un semplice giocattolo (capo 168, pag. 4 ordinanza).
La totale e/o sostanziale carenza di motivazione impone, pertanto, di annullare l’ordinanza con riferimento ai reati sopra indicati, restando immuni da censure, oltre alle questioni di carattere procedurale, le parti della motivazione riguardanti i reati di cui ai capi 166, 169 e 170 in relazione alle quali il ricorso deve essere, invece, dichiarato inammissibile.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata i d eccezione dei reati di cui ai capi 166, 169 e 170 per i quali dichiara inammissibile il ricorso ,e rinvia per nuovo giudizio al
Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, 21 dicembre 2023
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