Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11102 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11102 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/08/2023 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10 agosto 2023, il Tribunale di Napoli – Sezione Riesame -, nel rigettare il ricorso proposto da COGNOME NOME, ha confermato l’ordinanza emessa il 3 luglio 2023 dal AVV_NOTAIO per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, applicativa della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, per due reati in materia di armi, aggravati dall’avere commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione di tipo camorristico denominata RAGIONE_SOCIALE, promossa,
diretta e organizzata da COGNOME NOME e operante nell’ambito della sfera di influenza, di indirizzo e di controllo del cartello criminale noto come “RAGIONE_SOCIALE” o “Il RAGIONE_SOCIALE“.
Secondo la pubblica accusa, il COGNOME – in concorso e previo accordo con COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME – avrebbe detenuto e portato in luogo pubblico più armi comuni da sparo, tra cui due pistole di calibro e marca imprecisati e relativo munizionamento. Avrebbe, inoltre, sempre in concorso e previo accordo con le medesime persone, detenuto e portato in luogo pubblico almeno un’arma da guerra e in particolare una pistola mitragliatrice del tipo “UZI”.
Avverso l’ordinanza, l’indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli arti. 292 e 309 cod. proc. pen.
Rappresenta che la difesa, con l’atto di riesame, aveva rilevato come l’ordinanza applicativa della misura fosse completamente priva di un’autonoma valutazione da parte del AVV_NOTAIO per le indagini preliminari, che si era limitato a riportare le argomentazioni esposte nell’istanza del pubblico ministero, attraverso la tecnica del “copia-incolla”.
Lo stesso Tribunale del riesame avrebbe rilevato il ricorso alla tecnica motivazionale del copia-incolla, sostenendo, però, che il AVV_NOTAIO per le indagini preliminari avrebbe aggiunto ulteriori argomentazioni, dalle quali sarebbero desumibili le ragioni e il percorso logico delle sue decisioni. Tali argomentazioni aggiuntive si troverebbero, con riferimento alla gravità indiziaria, alle pagine 163 e 164 e, per quanto riguarda le esigenze cautelari, alle pagine 269 e ss.
Il ricorrente, tuttavia, sostiene che anche le argomentazioni aggiuntive richiamate dal Tribunale sarebbero meramente riproduttive di quelle contenute nell’istanza del pubblico ministero.
Invero, quanto alla gravità indiziaria, il contenuto delle pagine 163 e 164 riproporrebbe interamente quanto affermato dal pubblico ministero nella sua istanza, alle pagine 136 e ss.
Analogo discorso andrebbe fatto con riferimento alle esigenze cautelari e alle pagine 269 e ss. dell’ordinanza, che sarebbero riproduttive delle pagine 187, 188 e 189 della richiesta di misura cautelare, con la sola aggiunta di alcune citazioni giurisprudenziali, peraltro neppure specificamente riferibili alla vicenda in questione.
Il ricorrente, inoltre, sostiene che il Tribunale del riesame avrebbe completamente omesso di fornire qualunque risposta in ordine alla questione che era stata posta dalla difesa con specifico riferimento all’aggravante dell’agevolazione mafiosa.
Anche in ordine a tale questione, la difesa, con l’atto di riesame, aveva evidenziato che il AVV_NOTAIO per le indagini preliminari si era limitato a ricopiare l’istanza del pubblico ministero, senza effettuare un’autonoma valutazione sulla sussistenza dell’aggravante e ommettendo qualsiasi riferimento alla specifica posizione dell’indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale per il riesame, infatti, pur avendo riconosciuto che il AVV_NOTAIO per le indagini preliminari aveva utilizzato la tecnica del copia-incolla, ha però rilevato che egli aveva comunque aggiunto ulteriori argomentazioni, rappresentative delle sue autonome e distinte valutazioni.
Si tratta di una decisione in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale «in tema di motivazione della sentenza, è legittimo il ricorso alla tecnica redazionale del c.d. copia e incolla, laddove agevoli la riproduzione della fonte contribuendo ad evitarne il travisamento, quando sia accompagnata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall’esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria» (Sez. 2, Sentenza n. 13604 del 28/10/2020, Torcasio, Rv. 281127).
Va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non vi è la perfetta coincidenza tra quanto scritto dal pubblico ministero nell’istanza e quanto affermato dal giudice per le indagini preliminari nell’ordinanza applicativa, come emerge dalle pagine 272 e ss. dell’ordinanza, che contengono autonome e distinte valutazioni dell’organo giudicante.
Va, in ogni caso, rilevato che – in ordine alla gravità indiziaria, alle esigenze cautelari e alla sussistenza dell’aggravante – il Tribunale del riesame ha effettuato una nuova e autonoma valutazione.
Al riguardo, occorre ribadire che «anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 agli artt. 292 e 309, cod. proc. pen., sussiste il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura qualora questo sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata ed
espressa “per relationem” in adesione alla richiesta cautelare, a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell’organo giudicante mancando, in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti» (Sez. 6, Sentenza n. 10590 del 13/12/2017, COGNOME, Rv. 272596; Sez. 5, Sentenza n. 3581 del 15/10/2015, COGNOME, Rv. 266050).
Con particolare riferimento alla censura riguardante l’assenza di motivazione circa l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., va evidenziato che il Tribunale, rispondendo alle specifiche censure della difesa, ha posto in rilievo le conversazioni tra il COGNOME e il COGNOME, intercettate all’interno della cella nella quale entrambi erano detenuti, dalle quali emergeva con evidenza anche il ruolo di capoRAGIONE_SOCIALE rivestito da quest’ultimo e la destinazione delle armi alle finalità del sodalizio criminale (cfr. pagine 6 e 7 dell’ordinanza).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, 11 12 dicembre 2023.