Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27248 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27248 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1342/2025
NOME COGNOME
CC – 09/07/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 17790/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a GAETA il 01/02/1938
avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto lÕaccoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione.
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 19 marzo 2025, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Cassino del 10/06/2024, appellata da COGNOME NOME, rideterminando la pena pecuniaria nella misura di euro mille di multa e conferma nel resto quanto alla imputazione allo stesso ascritta (artt. 633, 639cod. pen.; artt. 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2011).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, COGNOME NOME, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dellÕart. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione, perchŽ palesemente contraddittoria, in relazione agli artt. 633 e 639cod. pen.; la difesa ha evidenziato come le conclusioni della Corte di appello siano censurabili, attesa la mancanza di qualsiasi elemento di prova a supporto della asserita demanialitˆ del bene oggetto di occupazione. I giudici di merito avrebbero dovuto compiutamente individuare lÕarea di interesse e la sua titolaritˆ, non essendo stato allegato dalla Pubblica accusa alcun titolo formale, essendo presente in imputazione un mero richiamo alla fascia di rispetto dei trenta metri, mentre invece lÕarea in questione deve ritenersi proprietˆ privata del ricorrente da decenni, essendo posizionata esattamente di fronte alla sua abitazione; nessun accertamento tecnico era stato espletato sul punto, nonostante le specifiche censure critiche della difesa. é la stessa Corte di appello ad evidenziare la mancanza di prova sul punto, ricorrendo alla presunzione di cui allÕart. 22 della l. n. 2248 del 1865 allegato F, in realtˆ non applicabile al caso di specie, atteso che lÕarea interessata non si trova allÕinterno del centro abitato, in assenza di esplicazione sul punto da parte del giudice di merito quanto alla individuazione del concetto di Òcentro abitatoÓ.
2.2. Violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione perchŽ mancante, erronea o contraddittoria in relazione agli artt. 44, 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 del d.lgs. n. 42 del 2004; la Corte di appello ha ritenuto che non sia stato proposto motivo di gravame in ordine al capo b) della rubrica, mentre la lettura dellÕatto di appello dimostra che erano state devolute sul punto censure specifiche nellÕambito del secondo motivo di appello.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono; ne consegue lÕannullamento con rinvio della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per il giudizio.
Il primo motivo di ricorso è fondato. Il ricorrente ha lamentato la ricorrenza di vizio della motivazione perchŽ contraddittoria nellÕaver tratto con certezza la sussistenza dei requisiti oggettivi al fine di ritenere integrato il reato ascritto ai sensi dellÕart. 633, 639cod. pen.
2.1. La censura è fondata. In tal senso, occorre evidenziare come, nonostante le specifiche considerazioni introdotte dalla difesa sin dal primo grado di giudizio ed oggetto di specifica devoluzione in sede di appello quanto alla specifica connotazione del bene nei termini di cui allÕimputazione, la Corte di appello non abbia affrontato il tema devoluto, applicando al caso di specie una sorta di scienza privata, neanche rientrante nel concetto di regola di esperienza, senza affrontare il tema introdotto dalla difesa, relativo alla formale connotazione del bene asseritamente oggetto di invasione, cos’ rendendo sul punto una motivazione in contraddizione rispetto alle conclusioni raggiunte (non potendosi ritenere integrata la condotta imputata in assenza di qualsiasi accertamento in ordine alla qualitˆ del bene) e in sostanza apodittica.
2.2. In tal senso, si deve evidenziare come elementi di evidente apoditticitˆ emergano dalla affermazione (pag. 3) secondo la quale Òla configurazione e lÕubicazione della porzione di terreno
che essa costituisca una pertinenza stradaleÓ, mancando, tuttavia, qualsiasi specifico riferimento ad elementi documentali allegati dalla pubblica accusa al fine di ricostruire lÕeffettiva titolaritˆ del bene; tra lÕaltro, tale conclusione, quanto allÕinquadramento del regime giuridico del bene ed alla sua eventuale natura pertinenziale, è stata raggiunta ritenendo risolutiva la consultazione di un qualsiasi sito di localizzazione (citando nella specie ).
2.3. é evidente come tale ragionamento, la assoluta mancanza di elementi certi sulla base dei quali raggiungere tali conclusioni, sia sintomatico della apoditticitˆ della motivazione e della contraddittorietˆ della conclusione raggiunta quanto alla affermazione di responsabilitˆ a carico del ricorrente, soprattutto in una materia che si presenta caratterizzata dalla presenza di documentazione catastale, direttamente indicativa della natura demaniale o meno del bene, che pu˜ certamente chiarire gli elementi posti a base della imputazione elevata, per come eccepito dalla parte ricorrente.
Il secondo motivo di ricorso è fondato. La Corte di appello ha affermato (pag. 5) che: Ó nessun motivo di gravame è stato sviluppato con riferimento alla contestazione del capo b)Ó. Tuttavia, dalla mera lettura dellÕatto di appello emerge, invece, come fosse stato proposto uno specifico motivo di appello proprio in relazione al capo b) (pag. 6 dellÕatto di appello, motivo rubricato come II) con diverse specifiche allegazioni in ordine alle caratteristiche della condotta, del bene che ne sarebbe stato interessato ed ancora con riferimento allÕepoca di realizzazione delle attivitˆ imputate. La motivazione del punto risulta, dunque, omessa.
In conclusione, la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per il giudizio, ove il giudice di merito affronterˆ, nellÕambito della propria discrezionalitˆ, le censure tempestivamente proposte dalla difesa in sede di appello e sopra richiamate.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
Cos’ deciso il 09/07/2025.
La Cons. Est. NOME COGNOME Turtur
La Presidente
NOME COGNOME