Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29090 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29090 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Vallo della Lucania il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 4/4/2023 del Tribunale di Vallo della Lucania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 4.4.2023 il Tribunale di Vallo della Lucania ritenne COGNOME NOME responsabile del reato di cui all’art. 5, lett. b) e ci) legge 283/62, relazione agli artt. 25 e ss. d.PR n. 327/1980, per aver trasportato, il 12.2.2018, quale dipendente della RAGIONE_SOCIALE, alla guida di un autocarro privo di cella frigorifera, “54 chili di carne” in cattivo stato di conservazione destinata al punt vendita MD di Casal Velino e fu condannato alla pena di C 3000,00 di ammenda.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, deducendo, con il primo motivo, la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla destinazione alla vendita degli alimenti trasportati. Si assume che la destinazione alla vendita era stata desunta dal solo
fatto che i prodotti erano stati rinvenuti all’interno del “bagagliaio del camion” così finendo per ritenere che già il solo trasporto fosse idoneo a integrare la fattispecie incriminatrice. A sostegno della censura ha sottolineato che:
NOME non era un dipendente del gestore del reparto di macelleria presente all’interno del supermercato RAGIONE_SOCIALE di Vallo della Lucania, dove gli alimenti erano stati prelevati, ma della “Cilento RAGIONE_SOCIALE, società proprietaria dei punti vendita a marchio RAGIONE_SOCIALE;
l’imputato era stato assolto dal reato di cui agli artt. 56 e 515 cod. pen., sull’assunto che non era stata raggiunta la prova “della consapevolezza…che gli alimenti fossero destinati alla vendita”.
GLYPH Con il secondo motivo, il ricorrente ha rappresentato che erano ravvisabili le violazioni di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazion all’omessa concessione dei benefici di legge. Ha al riguardo sostenuto che il Tribunale non aveva fornito alcuna spiegazione sulle ragioni per le quali non aveva concesso i predetti benefici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo del ricorso è fondato.
Il Tribunale ha motivato la condanna per la contravvenzione ritenendo che le sostanze alimentari in cattivo stato di contestazione che NOME stava trasportando fossero “destinate al consumo”.
Il capoverso successivo della sentenza, però, giustifica l’intervenuta assoluzione dal tentativo di frode in commercio contestato sostenendo che non era rimasto provato che l’imputato fosse consapevole “che gli alimenti fossero destinati alla vendita”.
La palese inconciliabilità delle due preposizioni della sentenza non è poi risolta, come correttamente sottolineato dal ricorrente, dall’individuazione di profili di colpa a carico di COGNOME, così da rendere logicamente compatibile la condanna per la contravvenzione con il mancato raggiungimento della prova in ordine ai coefficienti psicologici richiesti per l’integrazione del dolo del delitto.
Tale palese deficit motivazionale, che cade su un punto rilevante della decisione, imporrebbe l’annullamento con rinvio della decisione impugnata.
Tuttavia, stante la fondatezza del primo motivo del ricorso, il decorso del tempo successivo alla data della decisione (4.4.2023) può essere efficacemente computato ai fini del calcolo del termine complessivo della prescrizione (Sez. U. n. 21 del 22/10/2000, Rv. 217266; più recentemente, Sez. 6, n. 58095, del 30/11/2017, Tornei, Rv. 271965, in motivazione).
Va, ancora, considerato che, all’udienza del 14.4.2021, il processo vene rinviato con “sospensione dei termini di prescrizione per giorni 65”, essendo stata accolta la richiesta in tal senso avanzata, stante l’impedimento del difensore di fiducia.
Deve, quindi, dichiararsi l’estinzione della contravvenzione per prescrizione alla data del 17.4.2023.
Stante la estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il residuo reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, in data 16.5.2024.