Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17349 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17349 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti, con unico atto, da
COGNOME NOME, nata a Pescara il DATA_NASCITA
NOME, nato a Lanciano il DATA_NASCITA entrambi rappresentati ed assistiti dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
avverso la sentenza in data 24/10/2023 della Corte di appello di L’Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
letta la memoria difensiva di replica a firma AVV_NOTAIO in data 22/03/2024;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibili i ricorsi e di provvedere alla rettifica della sentenza impugnata nella parte in cui non statuisce nel dispositivo la rideterminazione della pena citata in motivazione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 24/10/2023, la Corte di appello di L’Aquila rigettava gli appelli proposti nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME e confermava la condanna pronunciata a carico degli stessi dal Tribunale di Pescara in data 07/06/2022 per il reato di cui agli artt. 633, 639-bis cod. pen., con i doppi benefici di legge per entrambi (in Montesilvano il 22 ed il 24 ottobre 2018).
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Primo e secondo motivo: vizio di motivazione per contrasto tra dispositivo e contenuto della sentenza, con richiesta di rettificazione ex art. 619 cod. proc. pen. La sentenza di appello conferma, in dispositivo, la pronuncia di primo grado che aveva condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME alla pena di anni uno di reclusione ed euro 103 di multa ciascuno, ma poi in parte motiva precisa che la pena va rideterminata in mesi otto di reclusione ed euro 70 di multa, pur non potendosi concedere le circostanze attenuanti generiche.
Terzo e quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’art. 131-bis cod. proc. pen. La Corte territoriale si è ingiustificatamente soffermata sul requisito della abitualità valorizzando in tal senso la verificata presenza nell’appartamento occasione in occasione dei due controlli effettuati nelle date del 22/10/2018 e del 24/10/2018. In realtà, la condotta è da considerarsi unica e pienamente occasionale e del tutto tenue.
Quinto e sesto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati solo in relazione al primo, al secondo, al quinto e al sesto motivo di ricorso, motivi tra loro strettamente collegati; nel resto, gli stess si profilano inammissibili.
In merito al trattamento sanzionatorio la sentenza di appello rileva una motivazione del tutto contraddittoria.
La stessa, infatti, dopo aver rilevato la pervicacia della condotta dei prevenuti e dell’assenza di emergenze positive per riconoscere agli stessi le circostanze attenuanti generiche, riduce la pena nei confronti di entrambi nella misura di un terzo, rideterminandola nella múJra finale)mesi otto di reclusione ed euro 70 di multa (in primo grado la sentenza aveva condannato gli imputati alla pena di anni uno di reclusione ed euro 103 di multa, pari al minimo edittale, con esclusione del beneficio de quo): riduzione non altrimenti spiegabile se non con il riconoscimento (implicito) delle circostanze attenuanti generic:he. In dispositivo, poi, la sentenza di appello conferma la sentenza di primo grado e, conseguentemente, anche la pena ivi irrogata che era stata determinata previa esclusione delle circostanze attenuanti generiche. S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata in relazione al disposto trattamento sanzionatorio nei confronti di entrambi gli imputati.
Manifestamente infondati sono il terzo ed il quarto collegato motivo.
Va premesso che, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l’entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale del comportamento tenuto, pervenendosi all’esclusione laddove l’offesa non sia “esigua” ovvero la condotta non costituisca espressione di abitualità comportamentale (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 43065 del 13/10/2021, Fall Pape, non mass.).
Nella fattispecie, il diniego dell’applicazione della speciale causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. è stato adeguatamente motivato con riferimento alle modalità dell’accertata condotta, dimostrativa della “propensione criminosa” di entrambi i prevenuti.
Invero, scrivono i giudici di appello: “… gli imputati furono già una prima volta – e precisamente sotto la data del 22 ottobre 2018 – sorpresi all’interno dell’appartamento (in quell’occasione si constatò la presenza anche del NOME, colà convenuto dal NOME per valutare i lavori da realizzarvi) dai Carabinieri … che provvidero ad estrometterli ed a chiudere l’appartamento medesimo. La condotta
invasiva gli stessi reiterarono appena due giorni dopo … quando intervenne l’equipaggio di altra radiomobile dell’Arma …”.
4. Da qui:
-l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio nei confronti di entrambi gli imputati, con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto, con preventiva verifica, da parte del giudice del rinvio, della meritevolezza o meno delle invocate circostanze attenuanti generiche;
-la declaratoria di inammissibilità nel resto dei ricorsi, con irrevocabilità dell affermazioni di responsabilità degli imputati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi ed irrevocabili le affermazioni di responsabilità degli imputati.
Così deciso in Roma il 28/03/2024.