Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42584 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42584 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2022 della Corte di appello di Bologna letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato quella emessa il 21 gennaio 2020 dal Tribunale di Rimini, che aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di evasione e, con attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena ritenul:a di giustizia.
Ne chiede l’annullamento per violazione di legge, in particolare, per violazione dell’art. 548 cod. proc. pen. in relazione all’erronea notificazione del dispositivo della sentenza con conseguente violazione del diritto di difesa dell’imputato.
Espone che all’esito dell’udienza del 28 ottobre 2022, svoltasi con rito cartolare, al difensore era stato notificato il dispositivo della sentenza, senza, tuttavia, indicare il contestuale deposito della motivazione: conseguentemente, il
difensore, ignorando il dato, decadeva dalia possibilità di proporre ricorso, in quanto richiedeva la sentenza solo dopo il decorso del termine di legge di 15 giorni. Sostiene che l’art. 23 del d.l. n. 149 del 2020, norma speciale prevista dalla disciplina emergenziale, non contempla la presenza delle parti all’udienza e al terzo comma dispone che il dispositivo della decisione deve essere comunicato alle parti: dispositivo nella specie notificato., ma errato o comunque incompleto per mancata indicazione del contestuale deposito della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, pur non essendo tardivo, a differenza di quanto si assume nel ricorso.
L’eccezione difensiva è correlata alla particolare struttura della sentenza con motivazione contestuale, trattandosi di sentenza completa di dispositivo e di motivazione, che, costituendo un unc r -r · TARGA_VEICOLO superflua e irrilevante ar; l’eventuale indicazione nel dispositivo c , ‘ t- motivazione contestuale (Sez. 1, n. 28610 del 11/05/2021, COGNOME, Rv. 281641), indicazione, peraltro, non prevista dall’art. 544, comma 1, cod. proc. pen.
Detta norma prevede, infatti, che dopo la deliberazione e la sottoscrizione del dispositivo, sia redatta contestualmente la motivazione con concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata e la pubblicazione della sentenza, di norma affidata alla lettura del solo dispositivo ex art. 545, comma 1, cod. proc. pen., nei casi di redazione contestuale della motivazione, ai sensi del secondo comma di tale norma, la lettura della motivazione segue quella del dispositivo ed equivale alla notificazione della sentenza alle parti che sono o che devono considerarsi presenti all’udienza.
Ne deriva che il riferimento al solo dispositivo non è corretto né idoneo a determinare la decorrenza dei termine per impugnare, atteso che in caso di motivazione contestuale, dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento.
Tuttavia, poiché la normativa emergenziale all’art. 23 bis I. n. 176 del 2020 nel disciplinare il rito cartolare in appello ha previsto al comma 3 che, all’esito della deliberazione, il dispositivo sia comunicato alle parti, ma non ha modificato la disciplina dei termini di impugnazione fissati dall’art. 585 cod. proc. pen., il termine per l’impugnazione della sentenza con motivazione contestuale è ai sensi del comma 1, lett. a) di detta norma di giorni quindici per i provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 544, comma 1, cod. proc. pen. e decorre dalla lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta: neiig, mancando detto adempimento nel procedimento cartolare di appello, il termine decorre dalla comunicazione di cancelleria, ma, per quanto già detto in ordine alla struttura della sentenza con motivazione contestuale, la comunicazione di cancelleria deve
avere ad oggetto la sentenza, composta da dispositivo e motivazione, il che nel caso di specie non è avvenuto.
Verificato che neppure il verbale di udienza dava atto della redazione contestuale della motivazione, avendo la Corte di appello disposto, all’esito della deliberazione, che la cancelleria comunicasse il dispositivo della decisione e considerato che non è sufficiente la mera indicazione della contestualità della motivazione riportata nel frontespizio del verbale o della sentenza, occorrendo, invece, che la redazione contestuale dei motivi risulti con certezza dal verbale di udienza, in mancanza della comunicazione della sentenza, completa di dispositivo e motivazione, ovvero dell’adempimento certo, unico e rilevante, cui la disciplina emergenziale àncora la decorrenza del termine di impugnazione, deve ritenersi che il termine perentorio di quindici giorni di cui al combinato disposto degli artt. 544, comma 1, cod. proc. pen. e 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. non era scaduto alla data di presentazione del ricorso, non essendone iniziata la decorrenza.
Esclusa, pertanto, la tardività del ricorso, lo stesso, benché validamente proposto, è, tuttavia, inammissibile poiché non articola alcuna censura o motivo deducibile ex art. 606 cod. proc. pen. avverso la sentenza impugnata, che non presenta profili di nullità, incidendo la violazione di legge denunciata solo sulla decorrenza del termine per impugnare. Il ricorso, infatti, non indica carenze o omissioni argomentative o illogicità della motivazione della sentenza, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito.
Ritenuto indispensabile che il ricorso rispetti i necessari requisiti di specificità stabiliti dall’art. 581, lett. c), cod. proc. pen., al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, l’inammissibilità del ricorso per cassazione consegue sia alla mancanza del motivo di ricorso, come nel caso di specie, sia alla sua non attinenza al “decisum” della sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al o COGNOME pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della r2 -2 COGNOME cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle -spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
COGNOME Così decisop13 settembre 2023 Il consigliere / estensore COGNOME
COGNOME