Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45909 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45909 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Napoli il 09/12/1982
avverso l’ordinanza del 05/07/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per l’annullam con rinvio dell’ordinanza impugnata;
letta la nota dell’avv. NOME COGNOME che chiede che sia dichiarato c “cessata la materia del contendere”.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, con ordinanza in data 5 luglio 20 ha rigettato l’istanza proposta da NOME COGNOME di applicazione della mi alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale per la pena resi anni due e mesi cinque di reclusione.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezz del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motiva evidenziando che il Tribunale avrebbe del tutto omesso di considerare dichiarazione relativa all’attività lavorativa e non avrebbe evidenziato elemento concreto ed effettivo circa le presunte frequentazioni con esponenti clan Polverino.
In data 3 settembre 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
In data 2 ottobre 2024 è pervenuta in cancelleria una nota con la quale l’avv. NOME COGNOME ha dichiarato che è “cessata la materia del contendere” in quanto il Tribunale di sorveglianza ha iscritto un nuovo procedimento e fissato nuovamente udienza in ordine alla medesima richiesta di applicazione di misura alternativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il fatto che sia stato iscritto un nuovo procedimento relativo alla medesima richiesta, in assenza di una espressa rinuncia al ricorso, risulta priva di rilievo quanto alla definizione della presente fase, relativa all’impugnazione proposta avverso un provvedimento comunque emesso sul punto e tempestivamente impugnato.
2. Il ricorso è fondato.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione t evidenziando che il Tribunale avrebbe del tutto omesso di considerare la dichiarazione relativa all’attività lavorativa e non avrebbe indicato alcun elemento concreto ed effettivo circa le presunte frequentazioni del ricorrente con esponenti del clan Polverino.
La censura è fondata.
Come anche evidenziato dal Procuratore generale , la motivazione del provvedimento impugnato è carente.
Pure a fronte della precisa e specifica istanza della difesa, infatti, il Tribunale ha completamente omesso di verificare quanto indicato in ordine alla disponibilità lavorativa e di motivare sul punto.
Sotto altro profilo, inoltre, la conclusione negativa si fonda sul mero e generico riferimento a contatti che il ricorrente avrebbe avuto con un personaggio legato a clan di camorra senza però indicare nulla di ulteriore, impedendo così alla difesa qualsivoglia tipo di controdeduzione in ordine a tale elemento.
Il provvedimento impugnato -nel quale non si rinviene una motivazione adeguata e coerente in ordine al giudizio prognostico che il Tribunale è tenuto a effettuare sulla base di elementi concreti e con preciso riferimento alla fattispecie
concreta tenendo conto di tutti gli elementi previsti dalla legge che h giustificato l’accoglimento o il rigetto dell’istanza (Sez. 1, n. 775 del 06/ – dep. 2014, COGNOME, Rv. 258404 – 01)- deve pertanto essere annullato c rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla con rinvio l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Napoli. Così deciso il 29 ottobre 2024.