Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46114 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46114 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Cirò Marina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/03/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame;
lette le note di replica alle conclusioni del AVV_NOTAIO Ministero dell’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 07/03/2023, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., in parziale accoglimento della richiesta di riesame che era stata proposta da NOME COGNOME, sostituiva con la misura degli arresti domiciliari la misura della custodia cautelare in carcere che era stata applicata allo stesso COGNOME, con ordinanza del 13/02/2023 del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, in relazione ai delitti, entrambi aggravati dai cosiddetti metodo mafioso e agevolazione mafiosa, di illecita concorrenza con minaccia o violenza in concorso
(artt. 110, 513-bis e 416-bis.1 cod. pen., capo 15 dell’imputazione provvisoria) e di estorsione continuata in concorso (artt. 81, secondo comma, 629, primo e secondo comma, e 416-bis.1 cod. pen., capo 16 dell’imputazione provvisoria).
Avverso l’indicata ordinanza del 07/03/2023 del Tribunale di Catanzaro, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192, commi 1 e 2, e 606, comma 1, lett. e), dello stesso codice, e, con riferimento a quest’ultima disposizione, la carenza e/o la manifesta illogicità, l’erroneità e la contraddittorietà dell motivazione, nonché la violazione dell’art. 292, comma 2, lett. e) e c -bis), cod. proc. pen., con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia aggravata in concorso di cui al capo 15 dell’imputazione provvisoria.
Il ricorrente sostiene che: a) la vendita del pescato presso il porto di Cirò Marina è organizzata mediante il conferimento presso più “magazzini” o “celle”; b) i titolari di questi si assicurano, in base a una libera scelta dei vari equipaggi d pesca – le cui spese organizzative e logistiche sarebbero peraltro sostenute e anticipate dagli stessi titolari dei “magazzini” – in via esclusiva l’intero pescat degli equipaggi di pesca che “aderiscono” al “magazzino”; c) il prezzo di vendita del pescato è ovviamente soggetto alla fluttuazione del mercato, in relazione agli ordinari parametri commerciali (qualità del pescato, rapporto tra domanda e offerta), e il pagamento di tale prezzo ai pescatori avviene in relazione al prezzo di rivendita; d) ciascun titolare del “magazzino” si assume il rischio della rivendita e anche quello della differenza rispetto al maggior prezzo al quale lo stesso pescato dovesse venire venduto da parte di altri “magazzini”.
Nel caso di specie, sarebbe accaduto che una parte del pescato (segnatamente, alcuni pescispada), in ragione di una precaria freschezza, fossero stati rivenduti dal ricorrente NOME COGNOME, titolare, insieme al padre NOME, di uno dei “magazzini”, a un prezzo inferiore rispetto a quello concordai:o (C 8,00 anziché C 9,00 al kg.), sicché il COGNOME aveva trattenuto la relativa differenza (pari a complessivi C 97,00), senza consegnarla al pescatore e proprietario dell’imbarcazione NOME COGNOME. Questi aveva protestato, reputando che il COGNOME, lungi dal poteretrattenere la menzionata differenza di denaro, avrebbe dovuto o restituirgli il pescato in questione, affinché lo stesso COGNOME lo potesse rivendere in proprio, o consegnargli comunque la somma pattuita, comprensiva dei 97 euro. Soluzione, questa, che fu poi adottata una volta intervenuta la mediazione di NOME COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192, commi 1 e 2, e 606, comma 1, lett. e), dello stesso codice, e, con riferimento a quest’ultima disposizione, la carenza e/o la manifesta illogicità della motivazione, nonché la violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen., con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di estorsione continuata e aggravata in concorso di cui al capo 16 dell’imputazione provvisoria.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce l’inosservanza e/o l’erronea applicazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen., «per aver fornito il giudice di prime cure una motivazione generica nel singolare riferimento alla natura del metodo mafioso; quindi contraddittoria, apodittica e inconferente con la ratio della norma incriminatrice».
CONSIDERATO IN IDIRITTO
1. Il primo motivo è fondato.
Il Tribunale di Catanzaro reputa che l’intenzione dell’COGNOME di abbandonare il “magazzino” del COGNOME rientrò in ragione delle minacce implicite formulate allo stesso COGNOME da personaggi, quali il citato NOME COGNOME e, soprattutto, NOME COGNOME, di caratura criminale, e capaci, con il loro intervento, di condizionare, con una minaccia, appunto, implicita, la libera scelta commerciale. Cosicché l’COGNOME, già dall’indomani dell’episodio che si è descritto nella parte in fatto avrebbe continuato a «intrattene rapporti cordiali con COGNOME NOME ed ovviamente alle loro condizioni» (così l’ordinanza impugnata alla pag. 10). In ciò Il Tribunale di Catanzaro appare ravvisare la coartazione: nel non potere, cioè, l’COGNOME interrompere l’accordo commerciale e nel dovere continuare a rispettare lo stesso alle condizioni a lui imposte.
Tale conclusione, tuttavia, per avere logica congruenza, avrebbe anzitutto e soprattutto richiesto l’esame e la specifica confutazione dell’alternativa ricostruttiva che era stata avanzata dalla difesa del COGNOME; alternativa ricostruttiva che appariva peraltro confortata da una serie di dichiarazioni che erano state rese in sede di indagini difensive e che l’ordinanza impugnata ha del tutto omesso di menzionare.
Inoltre, sarebbe stato necessario superare alcune apparenti contraddizioni rispetto all’ipotesi accusatoria: prima fra tutte, quella dell’avvenuta restituzione all’COGNOME dei 97 euro oggetto di contestazione; ma anche quella della ricordata «cordialità» nell’immediata continuazione del rapporto tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, atteso che la vessazione non parrebbe compatibile con una tale connotazione del rapporto, evidenziata dallo stesso Tribunale di Catanzaro; ancora, quella costituita dalla circostanza che è lo stesso COGNOME a minacciare di
abbandonare il “magazzino” del COGNOME se non glli fosse stata consegnata la più volte menzionata differenza di denaro; infine, quella per la quale appare problematico considerare «illuminante» (pag. 9 dell’ordinanza impugnata), ai fini della sussistenza del delitto di illecita concorrenza con minaccia o violenza, la risposta data dal COGNOME all’COGNOME «se vuoi andare via.., preparati», in assenza di qualsiasi esplicitazione delle ragioni per le quali una tale risposta sarebbe, appunto, «illuminante» nella prospettiva della ritenuta sussistenza del predetto delitto.
L’ordinanza impugnata, nel limitarsi a riportare pedissequamente una serie di contenuti intercettativi, con brevi chiose finali di tipo sostanzialmente assertivo, non appare insomma avere adeguatamente spiegato le ragioni per le quali nell’episodio in considerazione risulterebbe avvalorata l’ipotesi di un’illecita concorrenza con minaccia o violenza. Soprattutto, appare difettare, nella motivazione dell’ordinanza impugnata, qualsiasi argomentazione idonea a segnare una precisa differenza tra il sistema di vendita del pescato quale è stato delineato nella ricordata e del tutto trascurata ricostruzione difensiva e l’innesto, in esso, di elementi di carattere criminoso.
Anche il secondo motivo è fondato.
Anche con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di estorsione continuata e aggravata in concorso ai danni del pescatore NOME, di cui al capo 16 dell’imputazione provvisoria, la tesi della difesa del COGNOME, nonostante fosse supportata da dichiarazioni che erano state rese in sede di indagini difensive e anche da non irragionevoli agganci testuali al compendio intercettativo, non risulta essere stata oggetto di alcun esame da parte del Tribunale di Catanzaro, ancorché si trati:asse di una tesi dotata di una (eventuale) efficacia completamente desltrutturante rispetto all’ipotesi accusatoria.
Si tratta, in particolare, della tesi secondo cui è la modalità stessa della vendita del pescato nella zona di Cirò Marina – a prescindere dalla titolarità del “magazzino” in capo a soggetti in grado, per rango o nomea criminale, di esercitare una coartazione anche implicita – a prevedere che l’intero pescato di un’imbarcazione confluisca giornalmente presso il “magazzino” al quale afferisce l’imbarcazione e il relativo equipaggio; che ciò rientra nelle condizioni di ingaggio della barca stessa, le cui spese di armamento e delle singole battute di pesca sono anticipate dai titolari del “magazzino”; che, dunque, il divieto per il pescatore di potere vendere autonomamente una parte del pescato rientra nel sinallagma contrattuale e non costituisce un’imposizione estorsiva; che, pertanto, il “monopolio” di acquisto non costituirebbe un’imposizione estorsiva ma la restituzione dell’originaria “garanzia” (come la chiama, ancorché impropriamente,
il ricorrente alla pag. 6 del ricorso) prestata GLYPH del rapporto commerciale tra il “magazzino” e l’imbarcazione. Con la conseguenza che il fatto in contestazione originerebbe non già da una minaccia proveniente dall’indagato NOME COGNOME che era subentrato nella titolarità del “magazzino” ad NOME COGNOME – ma dal mancato rispetto di tale accordo commerciale da parte della persona offesa NOME COGNOME.
Non spetta ovviamente al Collegio verificare la fondatezza delle tesi difensive e il loro rapporto con il complessivo compendio indiziario. Spetta, però, alla Corte di cassazione verificare che il discorso giustificativo del giudice di merito abbia considerato la prospettiva argomentativa e ricostruttiva della d ifesa dell’indagato e l’abbia poi eventualmente disattesa in forza di valutazioni espresse da una motivazione idonea a tracciarne il relativo perc:orso.
Nel caso di specie, il Tribunale di Catanzaro ha omesso qualsiasi motivazione al riguardo, apparendo fondare la propria decisione, piuttosto, su una sorta di “autoevidenza” del meramente trascritto compendio intercettativo; il che, tuttavia, non può surrogare l’assenza di argomentazioni sul punto.
L’esame il terzo motivo resta assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi di ricorso.
Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Catanzaro, Sezione per il riesame delle misure cautelari personali, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro – Sezione per il riesame delle misure cautelari personali – per nuovo esame. Così deciso il 22/09/2023.