Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39662 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39662 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 09/08/2023 del Tribunale di Catanzaro, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 9 agosto 2023 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l’ordinanza in data 4 luglio 2023 con cui il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME per il reato dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per numerosi reati fine dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione avuto riguardo al ruolo di promotore o organizzatore nell’ambito dell’associazione dedita
al traffico di stupefacenti (primo motivo), all’ aggravante dell’art. 61-bis cod. pen. (secondo motivo), alle esigenze cautelari (terzo motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato perché l’ordinanza reca una motivazione carente su plurimi aspetti.
Il Tribunale del riesame non ha indicato quali poteri decisionali abbia esercitato il ricorrente nell’ambito dell’associazione dedita al traffico stupefacenti e ha fatto riferimento a un solo episodio, quello in cui aveva chiamato il fratello per procurare altro stupefacente a un cliente abituale, tale COGNOME, del pari indagato, che ne era rimasto sprovvisto perché aveva lamentato il ritardo nella consegna del Carico dall’Albania. Tale attività d’intermediazione non è di per sé sufficiente a tratteggiare il ruolo di promotore o organizzatore dell’associazione, in assenza di altri elementi che sono stati solo genericamente enunciati dal Tribunale del riesame, come a esempio il controllo delle piazze di spaccio e gli interventi per fronteggiare imprevisti o momenti di fibrillazione del gruppo, senza riferimenti puntuali alle risultanze investigative.
Inoltre, l’ordinanza ha, poi, totalmente omesso, anche dal punto di vista grafico, di motivare in merito agli elementi che indurrebbero a ritenere il permanere dell’associazione o, quanto meno, la sua partecipazione come capo o promotore o organizzatore, oltre l’ultima fornitura contestata nell’ambito del presente procedimento, che è il reato del capo A33, risalente al dicembre 2015. Il Tribunale del riesame si è limitato a osservare che le condotte illecite registrabili “nella partecipazione associativa” non si esaurivano “nella cessione della sostanza al pusher o ad altro rivenditore intermedio ma potevano assumere contenuti ben più pregnanti sotto forma di coordinamento e sovraintendenza delle attività complessive di rifornimento e spaccio”, senza specificare quali fossero queste attività. Dunque, non si rinviene alcuna risposta alla puntuale censura difensiva, secondo cui l’ultima attività risaliva al dicembre 2015 o al limite al 10 febbraio 2017 allorché vi era stata la consegna di una fornitura ai COGNOME, accertata nell’ambito di diversa associazione nel procedimento RAGIONE_SOCIALE. La figura del COGNOME era, infatti, del tutto sparita dalle indagini, ma tale circostanza è stat ignorata dal Tribunale.
E’ altresì fondato il secondo motivo. L’aggravante della transnazionalità non risulta oggetto né di idonea motivazione da parte del G.i.p. né da parte del Tribunale del riesame, che non ha, neppure implicitamente, valorizzato elementi idonei a sostenere l’esistenza di un gruppo criminale autonomo, eventualmente di origine albanese, diverso rispetto a quello contestato. Il Tribunale del riesame si è limitato ad affermare che non era censurabile la formulazione della contestata
aggravante con riferimento alla presenza della componente albanese senza indicare elementi concreti sul punto.
Il terzo motivo, concernente invece la sussistenza delle esigenze cautelari, deve ritenersi assorbito per l’accoglimento dei primi due.
Sulla base delle considerazioni svolte, si reputa dunque di annullare l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, co.7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 6 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presideylte