Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36279 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36279 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 30/09/2025
R.G.N. 21159/NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a BELVEDERE MARITTIMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/04/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso. Sentito l’avvocato COGNOME, in difesa di NOME NOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il 1^ aprile 2025 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che il 14 marzo 2025 aveva applicato nei suoi confronti la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione a due delitti di estorsione continuata e pluriaggravata, ai danni di NOME COGNOME.
Il ricorso prospetta quattro motivi di impugnazione:
1.1. violazione del diritto di difesa per avere il Tribunale negato il rinvio chiesto dalla difesa per poter esaminare le s.i.t. rese da NOME COGNOME alla P.G. e prodotte dal pubblico ministero solo all’udienza camerale, avendo invece il Tribunale concesso solo una sospensione ad horas
1.2. vizio di motivazione, perchØ meramente apparente o almeno incompleta o illogica, in ordine ai gravi indizi di colpevolezza con riferimento alle estorsioni contestate al ricorrente: l’ordinanza impugnata, richiamando ‘per relationem’ l’ordinanza impositiva della misura cautelare, avrebbe omesso di confrontarsi con le deduzioni di cui alla memoria scritta presentata dalla difesa al Tribunale del riesame – e richiamate nel ricorso – con le quali si era censurato il riconoscimento della gravità indiziaria a carico del NOME, nonostante questo non sia stato riconosciuto dal denunciante in sede di individuazione fotografica, sia
stato indicato come venditore ambulante in San Nicola Arcella anzichØ in Grisolia, sia stato indicato come indossante una sciarpa, in contrasto con le prove prodotte in sede di indagini difensive, gli sia stato attribuito dalla richiesta del pubblico ministero e dall’ordinanza cautelare il soprannome di ‘lecchino’, invece mai attribuitogli nella realtà e, infine, sia stato indicato alla guida di una Fiat 600 che aveva affiancato la vettura della persona offesa in occasione nel periodo di Natale 2024, con una ricostruzione che si riferisce essere stata smentita dagli accertamenti tecnico-scientifici espletati dal consulente nominato della difesa a seguito di ispezione dei luoghi ed esame delle video riprese di cui ai verbali della P.G.
1.3. Violazione di legge, con riferimento alla contestata aggravante del metodo e dell’agevolazione mafiosa
1.4. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari.
Con requisitoria scritta il pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
La difesa ha presentato una memoria scritta NOME in data 29 settembre 2025, oltre il termine perentorio di cui all’art. 611 comma 1 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, in quanto Ł fondato il secondo motivo di ricorso.
Il primo motivo di ricorso, invece, Ł inammissibile per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo deve rilevarsi che il ricorrente, nel censurare l’asserita violazione del diritto di difesa con riferimento al mancato accoglimento della richiesta di rinvio dell’udienza, avanzata dalla difesa per esaminare i nuovi elementi probatori a carico presentati dal pubblico ministero in udienza, costituiti dalle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, padre della persona offesa, nulla ha dedotto in ordine alla rilevanza e decisività di tali dichiarazioni: secondo il costante e condivisibile insegnamento di questa Corte di Cassazione, invece, Ł inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l’inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. “prova di resistenza”, ai fini dell’adozione del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, COGNOME, Rv. 287024 – 02; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, COGNOME, Rv. 279829 – 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv,. 269218).
Per quel che piø rileva, peraltro, nessuna violazione di legge può ravvisarsi nell’assegnazione di un termine a difesa ‘ad horas’ per esaminare nuovi elementi probatori emersi all’udienza camerale, avendo questa Corte di legittimità già avuto modo di chiarire che, in tema di impugnazioni relative a misure cautelari personali, il tribunale deve assegnare all’indagato che ne faccia richiesta un termine a difesa per esaminare i nuovi
elementi probatori a carico presentati dal pubblico ministero in udienza, ma la congruità di tale termine va apprezzata in rapporto alla scansione temporale che governa il procedimento di riesame. al fine di consentire il rispetto del termine di dieci giorni per la decisione previsto, dall’art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen., a pena di inefficacia della misura (cfr. Sez. 4, n. 21754 del 26/06/2020, Mazzoni, Rv. 279298 – 01: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto sufficiente un rinvio “ad horas” dell’udienza di riesame, nonostante l’opposizione del difensore alla brevità del termine concessogli).
3. Il secondo motivo di ricorso Ł, invece, fondato.
3.1. Il compendio indiziario valorizzato dall’ordinanza cautelare e, poi, dal provvedimento del Tribunale del riesame Ł costituito prevalentemente, infatti, dalle dichiarazioni dell’imprenditore NOME COGNOME, che già nel novembre del 2022 aveva confidato ad un maresciallo dei carabinieri della Compagnia di Scalea le condotte estorsive di cui era vittima, non intendendo però formalizzare alcuna denuncia per il timore di ritorsioni, attesa la caratura criminale dei soggetti coinvolti. Successivamente, il 28/11/2024, il COGNOME fermava di nuovo una vettura della P.G. in transito sul territorio, chiedendo di essere ascoltato dai Carabinieri della stazione di Diamante, ai quali riferiva che quella stessa mattina un’autovettura Fiat 600 condotta da tale NOME, poi individuato nell’odierno ricorrente, ed a bordo della quale vi era NOME il coindagato NOME COGNOME, entrambi noti alla persona offesa perchØ collegati alla cosca RAGIONE_SOCIALE, aveva affiancato la sua automobile inducendolo a fermarsi, ed i predetti gli avevano formulato la richiesta di 40.000,00 euro come quota per i lavori che il RAGIONE_SOCIALE stava eseguendo in appalto pubblico in Cirella di Diamante.
Riferisce, peraltro, l’ordinanza impugnata che la visione dei filmati del sistema di sorveglianza delle attività commerciali del posto aveva consentito di individuare il transito delle due vetture indicate dal COGNOME, e che nell’occasione i due avevano riferito alla persona offesa che la somma richiestagli serviva per sostenere i detenuti e doveva considerarsi un contributo ‘per stare tranquilli’.
Tale affermazione Ł stata valorizzata dall’ordinanza impugnata NOME alla luce del rilievo che, secondo il racconto del COGNOME, già in precedenza i due lo avevano avvicinato, dopo l’arresto di NOME COGNOME, elemento apicale della criminalità di Scalea, chiedendogli ‘il saldo’ di una precedente richiesta estorsiva formulatagli da NOME COGNOME a nome del predetto COGNOME, in occasione di altro appalto.
Un ulteriore avvicinamento veniva poi segnalato dal COGNOME ai Carabinieri il 6/12/2024, allorchØ il predetto riferiva di essere stato contattato da un suo conoscente, NOME COGNOME, che lo aveva invitato ad assecondare le richieste estorsive ricevute, corrispondendo al commerciante ambulante NOME NOME una piccola somma (‘NOME mille euro’) per rassicurare delle sue intenzioni e della sua volontà, comunque, di pagare.
3.2. Nel valorizzare tali elementi ai fini della valutazione del compendio indiziario gravante sul NOME, il Tribunale del riesame, richiamando legittimamente ‘per relationem’ NOME le argomentazioni dell’ordinanza cautelare, ha riconosciuto l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, poi confortate NOME dalle s.i.t. rese dal padre NOME COGNOME, in considerazione della modalità graduali e progressive del racconto, ritenute sintomo di spontaneità, e della linearità ed assenza di contraddizioni del narrato, a nulla rilevando l’indicazione della persona offesa quale assuntore di sostanze stupefacenti.
Ha ritenuto, poi, irrilevanti gli esiti di investigazioni difensive effettuate presso conoscenti del ricorrente, che avrebbero negato che lo stesso avesse l’abitudine di
indossare cappello o sciarpa, come dalle dichiarazioni della persona offesa, e non determinanti nØ la discrasia nell’indicazione della precisa zona di origine dell’indagato (San Nicola Arcella in luogo di Grisolia), nØ il mancato riconoscimento fotografico del NOME da parte della persona offesa, essendo comunque confermata da altri elementi di indagine l’individuazione dell’indagato.
Nel valutare l’attendibilità del racconto della persona offesa e la correttezza dell’individuazione, nel NOME, di uno degli autori delle richieste estorsive formulate nei confronti del COGNOME, benchØ non riconosciuto in fotografia da questo, però, l’ordinanza impugnata non si Ł adeguatamente confrontata con gli elementi addotti dalla memoria depositata dalla difesa e riportati integralmente nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza di questo.
In particolare, l’ordinanza impugnata ha considerato irrilevanti gli esiti delle investigazioni difensive volti a smentire l’assunto secondo cui il NOME non era solito indossare sciarpa e cappello, come riferito dalla persona offesa, ben potendo trattarsi di abbigliamento utilizzato per rendersi poco riconoscibile al momento della richiesta estorsiva, ma non si Ł confrontata con gli elementi addotti dalla difesa al fine di smentire che lo stesso sia usualmente chiamato con il soprannome attribuitogli, invece, nell’ordinanza cautelare. Soprattutto, poi, nel ribadire che visione dei filmati del sistema di sorveglianza sul luogo dell’incontro del 28/11/2024 non consentiva di escludere con certezza che alla guida della Fiat 600 che aveva affiancato l’autovettura della persona offesa ci fosse un uomo, e non una donna come prospettato dalla difesa, non si Ł però adeguatamente confrontato con i risultati degli accertamenti tecnico-scientifici affidati al consulente della difesa, e richiamati nella memoria depositata al Tribunale del riesame, secondo i quali a bordo della predetta autovettura, comunque, non potevano esserci le due persone indicate dalla persona offesa, il COGNOME alla guida ed il NOME come passeggero, perchØ dai filmati emergeva la presenza del solo conducente.
Il percorso argomentativo della sentenza impugnata Ł, pertanto, carente perchØ, difettando dell’esame di circostanze potenzialmente idonee ad incidere sulla valutazione dell’attendibilità intrinseca della narrazione della persona offesa e dell’indicazione del NOME come autore, in concorso con il NOME, delle condotte estorsive contestate, non rende adeguatamente conto delle ragioni poste a fondamento della decisione.
L’ordinanza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, affinchØ questo colmi le lacune argomentative dinanzi rilevate. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso devono ritenersi assorbiti da tale decisione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così Ł deciso, 30/09/2025