Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47872 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47872 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Cerignola, il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 25/01/2022 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; sentito il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Foggia, emessa il 20 giugno 2016, ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di riciclaggio di una autovettura alla quale era stato sostituito il numero di telaio e la targa originariamente assegnati ad altro
mezzo del medesimo tipo nella disponibilità sua e del correo COGNOME NOME separatamente giudicato.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo:
violazione di legge per non avere la Corte notificato al difensore di fiducia legittimamente impedito il rinvio dell’udienza del 16 novembre 2021, incombente non superabile attraverso la presenza all’udienza di un difensore non designato da quello di fiducia e nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen..
La violazione delle prerogative difensive si sarebbe concretata anche alla successiva udienza di rinvio, tenutasi il 25 gennaio 2022 senza la presenza del difensore di fiducia che di essa non aveva avuto notizia;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.
La Corte avrebbe dedotto la partecipazione del ricorrente al fatto illecito solo attraverso congetture ed una non consentita inversione dell’onere della prova, consistita nel valorizzare la circostanza che la difesa non aveva approntato ipotesi alternative rispetto a quella accusatoria.
La Corte nulla avrebbe motivato in relazione alla richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale finalizzata alla escussione del teste COGNOME NOME, tenuto conto della contraddittorietà delle dichiarazioni da costui rese al dibattimento di primo grado sulla trattativa per la vendita dell’automobile effettuata con l’imputato.
Non vi sarebbe motivazione alcuna neanche con riferimento alla richiesta difensiva di qualificare il fatto come ricettazione anziché riciclaggio, tenuto conto che non era emersa alcuna prova di condotte ulteriori del ricorrente rispetto a quella del mero possesso del bene di provenienza illecita;
violazione di legge quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio.
Si dà atto che nell’interesse del ricorrente è stata depositata una memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in ragione di quanto segue.
1.11 primo motivo, di natura processuale, non è fondato avuto riguardo al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio della udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all’avviso della nuova udienza solo nel caso di rinvio “a nuovo ruolo”, poiché, nel diverso caso di rinvio ad udienza fissa, la lettura dell’ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi sia per l’imputato contumace, che è rappresentato dal sostituto del difensore designato in udienza, sia per il difensore impedito, atteso che il sostituto assume per conto del sostituito i doveri derivanti
dalla partecipazione all’udienza (Sez. U, n. 8285 del 28/02/2006, COGNOME; Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, COGNOME, Rv. 264159).
Nel caso all’esame – come risulta dal relativo verbale che il Collegio ha potuto visionare stante la natura processuale della questione – l’udienza del 16 novembre 2021 era stata rinviata a quella del 25 gennaio 2022, data in cui è stata emessa la sentenza impugnata.
2. E’ fondato il motivo in ordine alla ritenuta responsabilità.
Nella scarna motivazione approntata dalla Corte di appello su tale capo della decisione, oltre a non comprendersi i passaggi logici che avevano portato alla conferma della statuizione di primo grado, la Corte non risponde neanche implicitamente ai due motivi di appello con i quali, da un lato, era stata chiesta la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per la escussione di un testimone, dall’altro era stata censurata la qualificazione giuridica del fatto in termini d riciclaggio anziché di ricettazione.
La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio al fine di consentire una compiuta analisi delle doglianze difensive inerenti al giudizio di responsabilità, con assorbimento in questa sede delle ulteriori censure contenute nel terzo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.