Motivazione Carente: Quando il Giudice Deve Andare Oltre le Prove Mancanti
Una sentenza di assoluzione può essere annullata se basata su una motivazione carente o illogica. Questo principio fondamentale del diritto processuale penale è stato ribadito dalla Corte di Cassazione in una recente sentenza che ha annullato l’assoluzione di un imputato per reati ambientali. Il caso evidenzia come il giudice non possa limitarsi a constatare la mancanza di un singolo elemento di prova, come le fotografie, ma debba valutare l’intero compendio probatorio a sua disposizione e, se necessario, esercitare i suoi poteri per integrare le prove.
I Fatti del Caso
Il Tribunale di Taranto aveva assolto un individuo dalle accuse di realizzazione di una discarica abusiva (art. 256, comma 3, D.Lgs. 152/06) e di violazione di sigilli (art. 349 c.p.). La decisione si fondava sulla presunta insufficienza di prove, in particolare sull’assenza di rilievi fotografici che documentassero lo stato dei luoghi al momento del primo accertamento.
Contro questa sentenza, il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione. Secondo l’accusa, il giudice di primo grado aveva errato nel non considerare adeguatamente altri elementi probatori cruciali. Esisteva, infatti, una dettagliata comunicazione di notizia di reato (cnr) che, pur senza foto allegate al fascicolo dibattimentale, descriveva con dovizia di particolari le tipologie di materiali rinvenuti e lo stato dei luoghi, elementi sufficienti a configurare l’esistenza di una discarica. Inoltre, questa descrizione avrebbe permesso, tramite confronto con accertamenti successivi, di provare anche la violazione dei sigilli.
L’Importanza della Valutazione Completa e la Motivazione Carente
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. La Suprema Corte ha censurato la decisione del Tribunale, qualificandola come viziata da una motivazione carente, errata e contraddittoria. Il giudice di merito si era soffermato esclusivamente sull’assenza delle fotografie, trascurando di analizzare il valore probatorio della cnr, regolarmente acquisita agli atti con il consenso delle parti.
Secondo la Cassazione, un compendio probatorio non si esaurisce nelle sole immagini. Una relazione dettagliata della polizia giudiziaria può costituire una prova più che sufficiente. Il giudice avrebbe dovuto analizzare in modo approfondito tale documento e spiegare le ragioni per cui lo riteneva inidoneo a fondare un giudizio di colpevolezza.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha sottolineato che il giudice di primo grado, di fronte alla mancanza delle foto, non era privo di strumenti per superare l’impasse probatoria. Egli avrebbe potuto esercitare i poteri di integrazione probatoria previsti dall’art. 507 del codice di procedura penale. Questo articolo consente al giudice di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova se ritenuti assolutamente necessari per la decisione. Nel caso specifico, il giudice avrebbe potuto:
- Ordinare la ricerca e l’acquisizione delle fotografie menzionate nella cnr ma non materialmente presenti nel fascicolo.
- Disporre l’esame dei testi di polizia giudiziaria che avevano redatto gli atti, nonostante la rinuncia delle parti, per chiarire lo stato dei luoghi.
La motivazione del Tribunale è stata quindi giudicata carente perché non ha dato conto dell’insufficienza degli elementi disponibili (la cnr) e non ha esplorato le vie procedurali per colmare le lacune probatorie. La semplice assenza di fotografie non costituisce, di per sé, una prova decisiva dell’innocenza, specialmente a fronte di altri elementi descrittivi.
Conclusioni
La sentenza in esame riafferma un principio cruciale: il dovere del giudice di fondare la propria decisione su una valutazione completa e logica di tutto il materiale probatorio. Una motivazione carente, che ignora elementi di prova a disposizione o non giustifica la loro irrilevanza, costituisce un vizio che porta all’annullamento della sentenza. Il giudice ha un ruolo attivo nel processo di accertamento della verità e deve utilizzare tutti gli strumenti che l’ordinamento gli mette a disposizione, inclusi i poteri officiosi di integrazione probatoria, per giungere a una decisione giusta e correttamente motivata. Il caso è stato quindi rinviato al Tribunale di Taranto per un nuovo giudizio che tenga conto di questi principi.
Un giudice può assolvere un imputato solo perché mancano le fotografie del reato?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’assenza di rilievi fotografici non è sufficiente per un’assoluzione se esistono altri elementi di prova, come una dettagliata relazione di polizia giudiziaria, che il giudice ha il dovere di valutare approfonditamente.
Cosa si intende per motivazione carente di una sentenza?
Si ha una motivazione carente quando il giudice non spiega in modo adeguato e logico le ragioni della sua decisione, ignorando elementi di prova disponibili, fornendo giustificazioni contraddittorie o omettendo di considerare aspetti cruciali del compendio probatorio.
Quali poteri ha il giudice se le prove presentate dalle parti sono incomplete?
Ai sensi dell’art. 507 del codice di procedura penale, se il giudice ritiene assolutamente necessario acquisire nuove prove per decidere, può disporre d’ufficio l’integrazione probatoria. Può, ad esempio, ordinare l’esame di testimoni a cui le parti avevano rinunciato o disporre la ricerca di documenti mancanti.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35218 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35218 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da AVV_NOTAIO della Repubblica presso il tribunale di Taranto; nel procedimento a carico di COGNOME NOME nato a Martina Franca il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 25/10/2024 del tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibiltà del ricorso; lette le conclusioni del difensore di COGNOME NOME, AVV_NOTAIOto COGNOME AVV_NOTAIO NOME che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Taranto assolveva COGNOME NOME dai reati di cui agli artt. 256 comma 3 del Dlgs. 152/06 e 349 c.p. ai sensi dell’art. 530 comma 2 cod. proc. pen.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO del tribunale di Taranto con un unico motivo.
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COGNOME Deduce vizi di motivazione: a fronte della decisione per cui, rispetto alla contestazione di effettuazione di discarica abusiva e di violazione di sigilli, sarebbero mancati utili elementi di prova, quali in particolare fot descrittive dei rifiuti che sarebbero stati rinvenuti in occasione del primo accesso di polizia giudiziaria cui conseguì il sequestro poi assunto come violato, si rappresenta, da una parte, che la cnr relativa ai primi fatti accertati, acquisita con il consenso delle parti con rinunzia ad esaminare i testi, recava formalmente in allegato anche la foto dei luoghi (seppure assenti in base ad una “prima visione del fascicolo dibattimentale”<), e dall'altra che comunque la predetta cnr riportava comunque, con dovizia di particolari, le diverse tipologie di materiali rinvenuti, oltre a descrivere lo stato dei luoghi, concludendosi per la individuazione di una discarica. La predetta descrizione avrebbe consentito poi, con il raffronto con quanto accertato e descritto nel verbale di constatazione a seguito di nuovo sopralluogo susseguente al disposto sequestro dell'area, di individuare anche il reato di violazione di sigilli. Su tale premesse si sostiene che il giudice avrebbe trascurato di considerare i predetti elementi solo rimarcando l'assenza dei rilievi fotografici prima menzionati, con conseguente motivazione carente ed errata. Oltre che contraddittoria nella parte in cui rappresentando la mancanza delle foto il giudice si sarebbe avveduto della avvenuta loro formale acquisizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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Il ricorso è fondato. Si premette che si impugna con ricorso del 7.3.2025 una sentenza di proscioglimento per reato contravvenzionale ( all'epoca dei fatti, ex art. 256 del dlgs. 152/06) e per reato ex art. 349 cod. pen. Per cui non opera come invece ritenuto dal AVV_NOTAIO Generale, il combinato disposto dell'art. 569 commi 1 e 3 cod. proc. pen., correlato ai casi di ricorso per saltum rispetto a sentenza comunque appellabile atteso il divieto, vigente al momento del ricorso, di appellare sentenze di proscioglimento per reati ex art. 550 commi 1 e 2 cod. proc. pen. . Tanto premesso, si osserva che a fronte di un compendio probatorio non limitato alle sole foto che si assumono assenti, seppur formalmente acquisite, e certamente tale da imporre una più ampia, approfondita e precisa analisi dei fatti, tanto più a fronte della avvenuta acquisizione di una cnr descrittiva di quegli stessi luoghi che si sarebbero rappresentati anche con foto, tanto da determinare la contestuale rinunzia all'esame del testi di polizia giudiziaria che la redassero, emerge una motivazione che non dà conto , ai fini della decisione assunta, della insufficienza degli elementi disponibili pur in
assenza dei citati rilievi fotografici che, in via AVV_NOTAIO, non costituiscono prova unica e tipica del reato di discarica abusiva e di quello, qui correlato, d violazione di sigilli. Tanto più a fronte, da una parte, della stessa citazione, i sentenza, del contenuto descrittivo dei luoghi di cui alla cnr acquisita, ma non seguita dalla illustrazione delle ragioni della sua inadeguatezza probatoria, dall'altra, della astratta possibilità, anche ai sensi dell'art. 507 c.p.p, si esaminare i testi intervenuti quanto allo stato dei luoghi e ai ritenuti rifiuti ricorda che la rinuncia ad un teste formulata dalla parte che ne aveva richiesto l'ammissione è immediatamente operante, sicché l'unica possibilità di assumere il mezzo istruttorio rinunciato è data dall'esercizio dei poteri officiosi integrazione probatoria riservati al giudice ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. Sez. 2, n. 11264 del 18/03/1999, Rv. 214365 – 01), sia di rinvenire o almeno ricercare le foto mancanti eppure formalmente acquisite, dandone conto degli esiti.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Taranto in diversa composizione fisica.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Taranto in diversa composizione fisica.
Così deciso il 24/09/2025.