Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 22600 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22600 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GENOVA NOME nato a CANICATTI’ il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Caltanissetta, in sede di riesame cautelare, ha confermato il provvedimento del GIP dello stesso Tribunale che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME, in relazione ai reati in materia di stupefacenti a lui ascritti nell’imputazione provvisoria.
Ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen violazione di legge, in quanto il Tribunale avrebbe errato nel provvedere ad integrare il deficit motivazionale dell’ordinanza genetica della misura, frutto di un’opera di “taglia e cuci” della richiesta cautelare avanzata dal PM, in assenza di autonoma valutazione da parte del GIP.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
L’unica doglianza significativamente dedotta, in relazione all’asserita mancanza di motivazione autonoma ex art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., è stata prospettata in maniera assolutamente generica.
Il ricorrente non ha in alcun modo indicato gli specifici aspetti della motivazione in relazione ai quali l’asserita omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario, aventi rilevanza tale da consentire di condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (cfr. Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, COGNOME, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018 – dep. 2019, COGNOME, Rv. 274760); né ha allegato il provvedimento genetico e la richiesta del pubblico ministero, entrambi nella loro integralità, per consentire il vaglio dell’eccezione in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 57524 del 17/04/2018, COGNOME, Rv. 274704).
In definitiva, il ricorrente si è limitato a segnalare la materia incorporazione nell’ordinanza genetica della richiesta del pubblico ministero senza riuscire a dimostrare l’assenza da parte del giudice cautelare di un vaglio effettivo ed autonomo della domanda e dei gravi indizi di colpevolezza, comunque presente.
Parimenti generica appare la censura, sinteticamente accennata nell parte finale del ricorso, con cui si lamenta la non consentita integrazione motivazione dell’ordinanza genetica in punto di adeguatezza della custod cautelare in carcere, nella parte in cui il Tribunale ha disatteso l’i richiesta di applicazione della misura degli arresti domiciliari con bracci elettronico.
Sul punto, oltre a quanto già sopra rilevato sull’inadempimento dell’oner allegazione, il ricorrente non si confronta con le logiche argomentazioni Tribunale, là dove richiama e condivide le “profuse” valutazioni del GIP in ord alla pregnanza delle esigenze cautelari, ribadendo come “la misura degli arr domiciliari con il braccialetto elettronico rischierebbe di non avere a efficacia satisfattiva delle esigenze cautelari”, alla luce delle conno oggettive e soggettive delle vicende delittuose in esame, compiutamente legittimamente esaminate nel provvedimento impugnato, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di co nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processua consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equ quantificare nella misura indicata in dispositivo.
Va, inoltre, disposto che copia del presente provvedimento sia trasmessa direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a qua stabilito dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 16 maggio 2024
Il Consi re estensore
Il Presidente