Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45376 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45376 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MANFREDONIA il 15/12/1996
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 81 cpv. cod. peri. laddove sono stati confermati, secondo il ricorrente, acriticamente, gli aumenti per la continuazione disposti dal giudice di primo grado.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
I motivi in questione non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità.
Per contro, la motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legittimità, avendo dato atto la Corte territoriale della congruità della dosimetria della pena determinata dal giudice di primo grado (che, in particolare, per la continuazione ha operato un aumento di mesi sei di reclusione ed euro 250 di multa rispetto ad una pena base di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 500 di multa) con particolare riferimento alla gravità e complessità della condotta» posta in essere.
In proposito quanto all’asserita carenza di motivazione dell’entità dell’aumento a titolo di continuazione, la sentenza impugnata opera un buon governo delle puntualizzazioni fornite dalla pronuncia delle Sezioni Unite 24 giugno 2021, COGNOME e altro, nella parte in cui si precisa che l’obbligo di specifica motivazione in relazione all’aumento per la continuazione subisce una mitigazione in conformità ai principi che emergono dall’ampia giurisprudenza formatasi in materia di vizio di motivazione relativo alle statuizioni concernenti il trattamento sanzionatorio. E’ stato, infatti, in più occasioni affermato, dopo la citata pronuncia delle Sezioni Unite, che: «il giudice, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell’articol 81 cod. pen. nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Peraltro, tale obbligo di motivazione richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi, essendo necessario e sufficiente che la motivazione dell’entità dell’aumento per la continuazione per ciascun reato consenta di valutare: che risultino rispettati i limiti previsti dall’articolo 81 del cod. pen.; che non si sia operato surrettiziament
un cumulo materiale di pene; che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accer tati (si vedano Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269)» (così Sez. 4, n. 18748 del 04/05/2022, COGNOME, in motivazione, Rv. 283212 – 01, e già, tra le altre, Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Gentile, Rv. 274361 – 01 ove si legge: «Ritiene il Collegio di non discostarsi dal principio che impone in generale un obbligo di specifica motivazione in relazione all’aumento per la continuazione’ ma di addivenire comunque ad una mitigazione di tale principio nel senso che un obbligo di specifica motivazione da parte del giudice di merito sul ragionamento seguito è necessario solo quanto tale aumento si ponga al di sopra della media di pena irrogabile a tale titolo, essendo negli altri casi sufficiente il richiamo alla ad guatezza e congruità dell’aumento medesimo).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2024