Motivazione Attenuanti Generiche: Quando la Discrezionalità del Giudice è Legittima
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10273/2024, torna a pronunciarsi su un tema cruciale del processo penale: la motivazione attenuanti generiche. Questa decisione chiarisce i confini della discrezionalità del giudice e i requisiti minimi affinché la motivazione sulla misura della riduzione della pena sia considerata valida. Il principio affermato è di grande importanza pratica: non è sempre necessaria una spiegazione analitica e dettagliata, potendo bastare anche una formula sintetica.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa lamentava un vizio di motivazione in relazione all’applicazione delle circostanze attenuanti generiche. In particolare, il ricorrente non contestava la concessione delle attenuanti in sé, ma il fatto che la riduzione di pena non fosse stata applicata nella sua massima estensione possibile. Secondo la tesi difensiva, i giudici di merito non avevano adeguatamente spiegato le ragioni per cui avevano optato per una riduzione contenuta.
La Decisione della Corte di Cassazione e la Motivazione Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici hanno sottolineato che la valutazione sull’entità della riduzione di pena per le attenuanti generiche rientra nell’ampia discrezionalità del giudice di merito.
Questo potere discrezionale, sebbene non arbitrario, consente al giudice di calibrare la pena in base alle specificità del caso concreto. Pertanto, l’obbligo di motivazione non richiede un’analisi minuziosa di ogni possibile graduazione della riduzione, ma semplicemente che la decisione sia supportata da una giustificazione comprensibile.
Il Principio di Diritto: Basta una Formula Sintetica
Il cuore della decisione risiede nell’affermazione che l’obbligo di motivazione può essere adempiuto anche attraverso l’uso di una formula sintetica. La Corte di Cassazione ha specificato che una dicitura come “si ritiene congruo”, inserita nella sentenza, è sufficiente a esternare il convincimento del giudice e a rendere la decisione legittima.
Questa posizione si allinea a un orientamento consolidato, citando a supporto la sentenza n. 54966 del 2017. Viene così confermato che non si può pretendere dal giudice una motivazione analitica e prolissa su un aspetto, quello della quantificazione della pena, che per sua natura è altamente discrezionale.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda su una distinzione fondamentale: un conto è l’omessa motivazione, che costituisce un vizio di legittimità, un altro è una motivazione sintetica o concisa, che è pienamente ammissibile, soprattutto in ambiti di ampia discrezionalità giudiziale. L’organo giurisdizionale di merito aveva, nel caso di specie, motivato il proprio convincimento. Sostenere che tale motivazione fosse insufficiente solo perché non spiegava il mancato ricorso alla massima riduzione possibile equivarrebbe a limitare indebitamente il potere valutativo del giudice. La scelta di una riduzione specifica è di per sé espressione di un giudizio che implicitamente esclude le altre opzioni, e la formula “congruo” serve a sintetizzare tale valutazione, ritenendola adeguata al caso concreto.
Le Conclusioni
L’ordinanza ha importanti implicazioni pratiche. Anzitutto, rafforza la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena. In secondo luogo, definisce con chiarezza i limiti del sindacato di legittimità della Corte di Cassazione, che non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato i fatti. Per gli avvocati e gli imputati, ciò significa che un ricorso per cassazione basato esclusivamente sulla pretesa di una motivazione più dettagliata sulla misura delle attenuanti ha scarse probabilità di successo. Per essere accolto, il ricorso deve evidenziare un vizio logico manifesto o una totale assenza di motivazione, non una sua mera concisione.
È sufficiente una motivazione sintetica per giustificare la misura della riduzione di pena per le attenuanti generiche?
Sì, secondo l’ordinanza, una formula sintetica come “si ritiene congruo” è considerata sufficiente a soddisfare l’obbligo di motivazione, data l’ampia discrezionalità del giudice di merito in materia.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché il motivo presentato, ovvero il presunto vizio di motivazione, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha stabilito che la Corte d’Appello aveva effettivamente motivato la sua decisione e che tale motivazione era adeguata.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10273 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10273 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PINEROLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in ordine all’applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione è manifestamente infondato considerata avendo la Corte d’appello motivato il proprio convincimento e tenuto conto, d’altro canto, dell’ampia discrezionalità che caratterizza la decisione sull’entità della riduzione per le ritenute attenuanti, permette di ritenere adempiuto l’obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell’applicazione di un’attenuante, attraverso l’adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale “si ritiene congruo” (cfr., Sez. 4, n. 54966 del 20.9.2017, COGNOME);.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere Estensore
Così deciso in Roma, il 09/01/2024