Motivazione Assente: Quando il Silenzio del Giudice Porta all’Annullamento della Sentenza
L’obbligo di motivazione è un pilastro fondamentale del nostro ordinamento giuridico, garantendo che ogni decisione giudiziaria sia trasparente e controllabile. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, annullando una condanna per furto a causa di una motivazione assente. Il caso riguarda un uomo condannato per aver sottratto attrezzi da lavoro, ma la cui richiesta di applicare un’attenuante non è stata minimamente considerata dalla Corte d’Appello. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso: un Furto di Attrezzi Agricoli
Un uomo veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato, per aver sottratto alcuni attrezzi da lavoro (decespugliatori, saldatrici, trapano) da alcune case rurali. Durante il processo d’appello, la difesa aveva presentato uno specifico motivo di ricorso: chiedeva il riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’art. 62, n. 4 del codice penale.
A sostegno della richiesta, venivano addotte due ragioni principali:
1. Il modesto valore economico degli attrezzi rubati, anche a causa del loro stato di usura.
2. L’immediata restituzione dei beni ai legittimi proprietari.
Nonostante la Corte d’Appello avesse menzionato questa richiesta nella parte espositiva della sentenza, aveva poi completamente omesso di fornire una qualsiasi risposta o argomentazione in merito, confermando integralmente la pena decisa in primo grado.
Il Ricorso in Cassazione e la Motivazione Assente
L’imputato ha quindi presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando proprio la violazione di legge e la totale mancanza di motivazione sul punto. La Suprema Corte ha accolto pienamente il ricorso, evidenziando come il silenzio del giudice d’appello integri un vizio grave e insanabile.
La Corte ha stabilito che la motivazione della sentenza d’appello era “del tutto assente”. Il giudice di secondo grado, pur avendo riportato le censure dell’appellante, non ha speso una sola parola per confutarle. Non è possibile desumere dal testo della sentenza alcun percorso logico, neanche implicito, che possa far pensare a una valutazione e a un rigetto della richiesta difensiva. Questo vuoto argomentativo costituisce una chiara violazione delle norme procedurali che impongono al giudice di giustificare le proprie decisioni.
Le motivazioni
La decisione della Cassazione si fonda sul principio per cui ogni richiesta delle parti processuali merita una risposta motivata. Omettere di pronunciarsi su uno specifico motivo di appello non è una semplice dimenticanza, ma un vizio strutturale della sentenza che la rende illegittima. La motivazione assente o meramente apparente impedisce sia all’imputato di comprendere le ragioni della sua condanna, sia alla stessa Corte di Cassazione di esercitare il proprio controllo di legittimità. Nel caso specifico, la Corte d’Appello avrebbe dovuto spiegare perché, a suo avviso, il modesto valore dei beni e la loro restituzione non fossero sufficienti a integrare l’attenuante richiesta. Il suo silenzio ha reso la decisione, su quel punto, arbitraria e non motivata.
Le conclusioni
La Corte di Cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata, ma solo limitatamente alla questione dell’attenuante. Ha rinviato il caso a un’altra sezione della Corte d’Appello di Messina, che dovrà riesaminare il punto e fornire una motivazione esplicita e completa. Questa pronuncia è un importante monito sull’obbligo del giudice di rispondere a tutte le doglianze sollevate dalle parti, garantendo che il processo si svolga nel pieno rispetto del diritto di difesa e dei principi di trasparenza decisionale.
Cosa si intende per ‘motivazione assente’ in una sentenza?
Significa che il giudice ha completamente omesso di spiegare le ragioni logiche e giuridiche alla base della sua decisione su uno specifico punto sollevato dalle parti, rendendo impossibile capire il suo percorso argomentativo.
Perché la Cassazione ha annullato la sentenza d’appello in questo specifico caso?
Perché la Corte d’Appello non ha fornito alcuna motivazione in merito alla richiesta della difesa di concedere la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, nonostante questa fosse stata specificamente richiesta nell’atto di appello.
Cosa accade ora che la sentenza è stata annullata con rinvio?
Il caso torna a una diversa sezione della Corte d’Appello, la quale dovrà pronunciarsi nuovamente ed esclusivamente sulla questione dell’applicabilità della circostanza attenuante, fornendo questa volta una motivazione completa ed esauriente sulla propria decisione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6259 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6259 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MILAZZO il 16/11/1994
avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con riferimento alla esclusione della circostanza attenuante di cui all’art.62, n.4 cod.pen.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nella parte in cui aveva riconosciuto la responsabilità di COGNOME NOME per il reato di cui agli artt.624 bis, 625, comma 1 n.2 cod.pen., per avere sottratto attrezzi di lavoro (decespugliatori, saldatrici, trapano) presso case rurali nelle campagne del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
2. COGNOME NOME propone un unico motivo di ricorso con il quale assume violazione di legge e mancanza di motivazione per avere la Corte di appello di Messina omesso del tutto di provvedere sul secondo motivo di appello del COGNOME in punto di riconoscimento della circostanza attenuante dell’avere provocato alle persone offese un pregiudizio di speciale tenuità, in considerazione del trascurabile valore economico dei beni trafugati e del fatto che gli stessi erano stati immediatamente restituiti agli aventi diritto, circostanze queste che erano state valorizzate nella stessa sentenza di primo grado senza che venissero tradotte nel riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all’art.62 n.4 cod.pen.
COSIDERATO IN DIRITTO
1.Con riferimento al motivo di ricorso concernente il trattamento sanzionatorio per eccessività della pena (motivo n.3 dell’atto di appello della difesa del COGNOME) e, in particolare con riferimento al secondo motivo di appello con il quale il COGNOME aveva chiesto di valutarsi le condizioni per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.62, comma 1 n.4 cod.pen., in ragione del modesto valore degli attrezzi agricoli sottratti per il loro stato di vetustà e per essere stati gli stessi immediatamente restituiti agli aventi diritto, la motivazione della sentenza della Corte di appello è del tutto assente, così da integrare il vizio di motivazione assente e apparente di cui all’art.125, comma 3, in relazione all’art.546 comma 1 lett.e) cod.proc.pen.
2. La Corte di appello invero, pure avendo riportato il contenuto delle censure articolate dal COGNOME sul trattamento sanzionatorio a pagina 3 della sentenza impugnata, ha poi del tutto omesso di spendere un qualsiasi argomento per confutare il contenuto delle suddette censure, né la sentenza contiene percorsi motivazionali da cui sia possibile ritenere che abbia, seppure implicitamente, valutato il contenuto delle censure di cui sopra, disattendendole. Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di COGNOME limitatamente alla questione concernente l’attenuante di cui
all’art.62, n.4. cod.pen. e rinvia, sul punto, ad altra sezione della Corte di app di Messina.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente l’attenuante di cui all’art.62 n.4 cod.pen. e rinvia sul punto ad altra sezione d Corte di appello di Messina.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.