Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4207 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 4207 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOME nato a Sorrento il DATA_NASCITA; COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
avverso la sentenza del 28/02/2022 della Corte di Appello di Napoli; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la dichiarazione inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore dell’imputato NOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento dell’impugnata sentenza.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME La Corte di appello di Napoli con sentenza del 28 febbraio 2022 riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Napoli Nord del 18 marzo 2021, rideterminando la pena applicata a COGNOME NOME (NOME la stessa pena detentiva), COGNOME NOME, COGNOME
NOME NOME la stessa pena detentiva) COGNOME e NOME, COGNOME e confermando nel resto la predetta sentenza con la quale gli imputati erano s condannati in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. 291 bis com del DPR n. 43/1973.
Avverso la pronuncia sopra indicata della Corte di appello propongono ricorso COGNOME NOME e COGNOME NOME, deducendo il primo tre motivi di impugnazione e il secondo quattro motivi di impugnazione.
COGNOME NOME con il primo motivo deduce il vizio di cui all’art. 6 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. Rappresenta la nullità della sentenza impugna in ragione del vizio inerente il capo riguardante l’imposizione della misu sicurezza della libertà vigilata, siccome con esso la corte di appello av integrato la motivazione del primo giudice in punto di giustificazione de misura, dallo stesso omessa, in quanto tale ultima circostanza, di mancan totale della motivazione, avrebbe impedito alla corte stessa di proceder qualsivoglia integrazione, procedendo piuttosto, come in concreto avvenuto, al elaborazione ex novo della motivazione. Con pregiudizio per l’imputato in ordin alla possibilità di difendersi nei due gradi di giudizio. Si osserva, in proposi il difetto di motivazione sarebbe correlato ad una violazione del principio contraddittorio quale presupposto del diritto di difesa e la motivazione sentenza costituirebbe un postulato imprenscindibile per consentire u impugnazione connotata da adeguata specificità. Con la conseguenza che in caso di un difetto di motivazione della prima sentenza, analogamente al caso sentenza motivata a ma graficamente incomprensibile, il giudice di secondo grado dovrebbe trasmettere gli atti al giudice di primo grado. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Con specifico riferimento poi, alla motivazione come “integrata” dalla cort di appello sul punto in questione, si osserva che i giudici di secondo g avrebbero utilizzato argomenti sui quali la difesa non avrebbe potu interloquire: in particolare con riferimento al “possesso di una cospicua som di denaro” valorizzato dai giudici del gravame per giustificare la pericolo dell’imputato, come tale meritevole della applicazione della misura di sicurezza discussione. Si aggiunge che tale somma sarebbe stata valutata diversamente dal primo giudice, quale profitto del reato come tale confiscato, che quindi apparterrebbe all’imputato ma sarebbe il semplice risultato della vendita sigarette di contrabbando. E dunque sarebbe anche errata la affermazione dell mancanza di spiegazione della somma di denaro perché la spiegazione della stessa come profitto del reato sarebbe stata fornita dallo stesso tribunale c ha ordinato la confisca. In ogni caso, e questo sarebbe il fulcro della dogli
emergerebbe la violazione del diritto di difesa attraverso la mancanza contraddittorio sulla prova: a fronte di una prima sentenza secondo la quale somma confiscata è profitto del reato, non era possibile dover dimostrare liceità dei redditi del NOME che come tali lo pongono al di fuori dello schem pericolosità sociale. In tale prospettiva poi, il divieto di introdurre i legittimità questioni di merito renderebbe tale motivazione della corte di appe definitiva, senza alcun vaglio critico da parte della difesa. Con necess annullamento e rinvio al primo giudice almeno in ordine alla misura di sicurez irrogata.
Si osserva altresì come l’irragionevolezza dell’art. 604 cod. proc. sarebbe ancor più evidente ove si guardi al diverso settore del di amministrativo, rispetto al quale si richiama l’art. 105 comma 1 c p.a., lad tipizza fattispecie legali cui si ricollega espressamente l’annullamento del impugnato con trasmissione degli atti al giudice di primo grado e si comprendon in particolare i casi di mancanza di contraddittorio nonché si cita l’Aduna Plenaria del Consiglio di Stato, laddove ha statuito che la motivazi radicalmente assente impedisce al giudice dell’impugnazione di integrare l motivazione così mancante, con conseguente obbligo ex art. 105 citato d annullamento con rinvio al giudice di primo grado.
Con il terzo motivo si solleva altresì questione di legitti costituzionale dell’art. 300 del DPR 43/1973 per essere il giudice di merito p di potere discrezionale sull’applicazione o meno della misura della libertà vigi Si rinvia al riguardo a quanto esposto nei motivi di gravame riproponendo predetta questione di legittimità costituzionale esclusa dalla corte di appello
Con il quarto motivo deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in ordine alla mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenu generiche. Sarebbe mancante o apparente la motivazione a supporto del diniego RAGIONE_SOCIALE predette attenuanti in assenza di puntuali risposte rispetto alle osserv difensive sul punto riguardanti la condotta serbata dal ricorrente .
COGNOME NOME con il primo motivo deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla invocata asse consapevolezza da parte dell’imputato del contenuto RAGIONE_SOCIALE scatole che era st chiamato a scaricare. La corte di appello si sarebbe discostata da qua disposto con l’articolo 192 comma 3 cod. proc. pen., laddove nel sancire responsabilità del ricorrente avrebbe ritenuto la dichiarazione a lui favorevol coimputato quale elemento di rilievo “relativo”, riducendolo a circostanza scarsa rappresentatività a fini probatori. La motivazione sarebbe altresì gene e illogica siccome fonderebbe la responsabilità del ricorrente su eleme suscettibili di dar luogo a differenti ricostruzioni, laddove la difesa a illustrato i dati che dovrebbero condurre alla assoluzione con trascrizion riguardo, in ricorso, di apposito stralcio dell’atto di appello, illustrat personalità dell’imputato e della dichiarazione del COGNOME NOME secondo il qual ricorrente non aveva consapevolezza del TLE presente nelle casse, che era stat chiamato a scaricare.
Con il secondo motivo rappresenta la violazione dell’art. 114 cod. pen. e vizi di motivazione. Sarebbe generica e contraddittoria l’esclus dell’applicabilità dell’art. 114 cod. pen. suindicato, non avendo tenuto la conto dell’efficacia marginale della condotta del ricorrente nel quadro gener del percorso complessivo di realizzazione del reato. Tanto che l’imputato sareb stato contattato dal COGNOME il giorno precedente allo scarico RAGIONE_SOCIALE casse.
Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche. Sareb mancante o apparente la motivazione a supporto del diniego RAGIONE_SOCIALE predett attenuanti, in assenza di puntuali risposte rispetto alle osservazioni difensi punto riguardanti la condotta serbata dal ricorrente.
COGNOME Con il quarto motivo deduce il vizio di violazione degli artt. 62 cod. pen. 132 133 cod. pen. In relazione alla mancata concessione del attenuanti generiche in ragione della mancata considerazione della valenza disagiate condizioni di vita dell’imputato e del comportamento susseguente reato tenuto dal medesimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo dedotto da COGNOME COGNOME è inammissibile. Il ricorrente non ha eccepito, in sede di gravame, il vizio di carenza di motivazione riguardo al capo riguardante l’imposizione della misura di sicurezza della lib vigilata per cui a fronte della motivazione elaborata dalla corte di appe ordine alla pericolosità del ricorrente correlata alla somma di denaro possed non è possibile, se non con un motivo che deve ritenersi nuovo, affrontare s in questa sede il tema inerente la misura in questione. Peraltro è comunque tutto infondata la censura alla motivazione della corte di appello e fondata differenza tra somma intesa quale profitto confiscato o quale ammontare non giustificato, atteso che la corte rappresenta l’emersione di una somma non lec che come tale spiega la pericolosità del soggetto, quale concetto che non app incompatibile anche con il denaro inteso come profitto.
Con riguardo al secondo motivo dedotto, le considerazioni sopra esposte rendono irrilevante la questione di nullità per omessa motivazione e nullità della intera sentenza in rapporto all’art. 604 cod. proc. pen.
Anche il terzo motivo è inammissibile. Si tratta di censura che appare superata quanto alla sua non manifesta infondatezza alla luce della decisone, c questo collegio condivide, per cui la misura di sicurezza della libertà vig anche in materia di violazioni doganali, può essere applicata soltanto pre accertamento della pericolosità sociale del condannato, senza il ricorso ad alc forma di presunzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che il riferime all’avverbio “sempre”, contenuto nell’art. 300 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. deve ritenersi tacitamente abrogato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, che espressamente abrogato l’art. 204 cod. pen. ed ha espunto dall’ordinament qualsiasi ipotesi di applicazione “automatica” RAGIONE_SOCIALE misure di sicurezza). (Sez
, Sentenza n. 15574 del 14/01/2020 Ud. (dep. 21/05/2020 ) Rv. 279007 – 01
COGNOME Manifestamente infondato è anche il quarto motivo in assenza di richiesta di applicazione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche in sede di appello. Invero, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d’ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l’imputato, nell’atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all’accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione. (Sez. 3 – n. 10085 del 21/11/2019 Rv. 279063 – 02).
maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n 226074).
Di converso, il ricorrente propone una mera rivalutazione personale dei da disponibili, come tale delineante un ulteriore profilo di inammissibilità censura.
5. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. A fronte di una contestazione in cui la detenzione è identificata attraverso la compartecipazi in attività di scarico di casse contenenti il TLE, la valutazione dei giudi rinviene in tale condotta un’operazione di primaria importanza, tanto più per effettuata in fretta per evitare la concretizzazione del pericolo di essere sc appare anche essa congrua nonché in linea con il principio secondo il quale tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell’integrazione della circos attenuante della minima partecipazione (art. 114 cod. pen.), non è sufficie una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato concretizzato nell’assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, oss efficacia causale così lieve rispetto all’evento da risultare trasc nell’economia AVV_NOTAIO dell’iter criminoso. Ne deriva che, ai fini dell’applica dell’attenuante in questione, non è sufficiente procedere a una m comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, ma occorre accerta – attraverso una valutazione della tipologia del fatto criminoso perpetrat concreto con tutte le sue componenti soggettive, oggettive e ambientali grado di efficienza causale, sia materiale, sia psicologica, dei s comportamenti, rispetto alla produzione dell’evento, configurandosi la minim partecipazione, di cui all’art. 114 cod. pen., solo quando la condotta del c abbia inciso sul risultato finale dell’impresa criminosa in maniera del marginale, cioè tale da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguen pratiche, dalla serie causale produttiva dell’evento (Sez. 5 n. 21082 13/04/2004 Rv. 229201 – 01). Rispetto a tale quadro giuridico, la crit difensiva tende ad eludere il punto essenziale dell’analisi da svolgere – qual condotta contestata e integrante la detenzione – proponendo un’inammissibil ampliamento del quadro fattuale della vicenda come contestato – ancorchè estraneo all’imputazione – in cui “diluire” il contributo del ricorrente; con in ogni caso certamente determinante e significativo nonostante tale operazio concettuale, non potendosi ritenere secondaria la fase che segue le preceden operazioni citate dal ricorrente. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
6. Il terzo e quarto motivo, riguardando entrambi il tema RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche sono tra loro omogenei e impongono una valutazione unitaria. La corte
ha valorizzato la gravità della condotta, evidenziandone la connotazione in tal senso derivante dalla partecipazione alla stessa da parte di più persone in
funzione dello scarico di una notevole quantità di tabacco di contrabbando.
Rispetto a tale coerente motivazione, rileva il principio secondo il quale la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen è
oggetto di un giudizio di fatto, nel contesto del quale può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria
decisione, cosicchè la motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico
apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (in termini, ex multis, Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 Rv. 242419
– 01 COGNOME; in motivazione, Sez. 4, n. 3284 del 12/12/2014 (dep. 23/01/2015 )
Rv. 262031 C.).
7. Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino ciascuno la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 26/10/2022