Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10239 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10239 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso il decreto del 26/09/2025 del Magistrato di sorveglianza di Lecce udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del decreto impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Lecce ha rigettato, «in ragione del regime di detenzione domiciliare e della residua pericolosità dell’interessato», l’istanza presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXX, ristretto in detenzione domiciliare presso la RAGIONE_SOCIALE Brindisi, volta alla concessione dell’autorizzazione alla fruizione, nell’ambito del programma terapeutico-riabilitativo, di periodici rientri presso il proprio nucleo familiare, con possibilità di pernottamento nei fine settimana.
Avverso il provvedimento ricorre per cassazione il difensore di XXXXXXXXXXXXXXX, denunciando, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Lamenta che il provvedimento impugnato si sia trincerato dietro una motivazione sterile e inesistente, che si esaurisce nel richiamo al regime di detenzione domiciliare e alla pericolosità dell’interessato, senza confrontarsi con le specifiche deduzioni e allegazioni difensive.
Si duole che il giudice della sorveglianza abbia omesso di valutare le documentate problematiche di salute mentale del ricorrente, affetto da depressione maggiore, e la finalità riabilitativa dei permessi, funzionali al trattamento terapeutico in corso.
Evidenzia che già in passato, nel corso di un periodo di detenzione domiciliare presso diversa comunità in Putignano, il condannato aveva beneficiato di analoghe autorizzazioni con finalità riabilitative e trattamentali, concesse dal Magistrato di sorveglianza di Bari.
Rappresenta che il giudice di merito non ha tenuto conto della decisione di questa Corte, resa con sentenza n. 29427 del 12 giugno 2025, allegata al ricorso, che ha annullato con rinvio altro provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Lecce, emesso in data 24 marzo 2025, reiettivo di una precedente richiesta diretta ad ottenere l’autorizzazione allo
svolgimento di attività riabilitative e di socializzazione esterna.
3. Il 29 ottobre 2025 il Presidente di questa Sezione ha rigettato l’istanza del ricorrente di riunione del presente procedimento al n. 29940/25 R.G., afferente a ricorso avverso diverso provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
2. ¨ necessario premettere che il ricorso per cassazione Ł ammissibile ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., che sancisce la AVV_NOTAIO ricorribilità dei provvedimenti sulla libertà personale per violazione di legge. La previsione costituzionale Ł recepita dall’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., a tenore del quale «sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell’articolo 28».
In linea con le disposizioni richiamate, Ł consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’indirizzo secondo cui sono ricorribili in cassazione per violazione di legge, poichØ incidono sulla libertà personale del condannato, i provvedimenti con i quali il magistrato di sorveglianza delibera sulle richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (Sez. 1, n. 7364 del 06/02/2025, Coco, Rv. 287623 – 01; conformi, tra le altre, Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884 – 01; Sez. 1, n. 25639 del 21/05/2013, COGNOME, Rv. 255922 – 01; Sez. 1, n. 11578 del 05/02/2013, COGNOME, Rv. 255309 – 01; Sez. 1, n. 108 del 30/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254166 – 01).
Le questioni concernenti le modalità di esecuzione delle misure alternative, afferendo a posizioni di diritto soggettivo del condannato, suscettibili di tutela giurisdizionale in sede di legittimità, devono essere oggetto di motivazione da parte del giudice, anche in relazione al giudizio prognostico in vista della finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27, terzo comma, Cost.
Tanto premesso, occorre rammentare che, come chiarito dalle Sezioni Unite, «qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, Ł comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l’obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali» (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01).
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la motivazione apparente e, dunque, inesistente Ł ravvisabile quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioŁ, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100 – 01), omettendo di tenere in adeguato conto le specifiche deduzioni difensive o di fornire congrua spiegazione circa l’infondatezza, l’indifferenza o la superfluità delle stesse (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Lo, Rv. 286406 – 01).
Il vizio di violazione di legge per apparenza della motivazione Ł riscontrabile nel provvedimento impugnato, la cui motivazione, disancorata dalla concreta condizione del detenuto, non consente di verificare il processo logico-decisionale, risolvendosi in asserti generici e meramente enunciativi.
La statuizione di rigetto, incentrata sul mero riferimento al regime di detenzione domiciliare e alla pericolosità del condannato, non spende alcuna argomentazione sulle esigenze collegate alla prosecuzione del programma terapeutico in relazione alla patologia
psichiatrica che affligge l’instante, prospettate nella richiesta ed esplicitate nell’allegata nota dei sanitari dell’equipe riabilitativa della comunità.
S’impone pertanto l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Lecce.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Lecce.
Così Ł deciso, 29/01/2026
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.