Motivazione Apparente: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concetto di motivazione apparente rappresenta una delle cause di nullità dei provvedimenti giurisdizionali, poiché viola il principio fondamentale secondo cui ogni decisione del giudice deve essere sorretta da un’argomentazione logica e comprensibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di approfondire questo tema, chiarendo i confini del sindacato di legittimità e le conseguenze di un ricorso basato su una presunta illogicità della motivazione. Vediamo nel dettaglio il caso e le conclusioni dei giudici supremi.
I Fatti del Caso: Un Drone e la Sorveglianza Particolare
Il caso trae origine dal reclamo di un detenuto avverso un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che gli aveva applicato il regime di sorveglianza particolare, previsto dall’art. 14 bis dell’ordinamento penitenziario. Questa misura era stata disposta a seguito di un episodio in cui un drone aveva tentato di trasportare oggetti nelle immediate vicinanze della sua cella. A fondamento della decisione, il Tribunale aveva valorizzato anche due precedenti episodi analoghi, avvenuti in diversi istituti penitenziari, che vedevano sempre il detenuto come presunto destinatario.
Il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge. A suo dire, la motivazione del provvedimento impugnato era meramente apparente, in quanto non dimostrava in modo solido e convincente che gli oggetti trasportati dal drone fossero effettivamente destinati a lui.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno ritenuto la doglianza del ricorrente manifestamente infondata, confermando la piena validità del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza. A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Limite del Sindacato sulla motivazione apparente
La Corte ha spiegato in modo chiaro perché il ricorso non potesse essere accolto. Il fulcro del ragionamento risiede nella distinzione tra una motivazione apparente e una motivazione semplicemente non condivisa dal ricorrente.
Secondo la Cassazione, il giudice della sorveglianza aveva fornito una motivazione coerente e adeguata, basando la sua conclusione non su un singolo indizio, ma su un quadro complessivo. Il riferimento ai due episodi precedenti, in cui droni avevano tentato consegne presso la cella occupata dal medesimo detenuto in altre carceri, costituiva un elemento logico forte per ritenere che anche in questa occasione fosse lui il destinatario.
Questa argomentazione, per la Corte, non può in alcun modo essere definita ‘apparente’. Al contrario, è una motivazione concreta, che, esclusa ogni illogicità manifesta, non è sindacabile in sede di legittimità. I giudici hanno ribadito un principio consolidato: il ruolo della Corte di Cassazione non è quello di riesaminare i fatti e fornire una lettura alternativa degli elementi di prova, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica e la tenuta logica del ragionamento del giudice di merito. Le censure del ricorrente, in sostanza, miravano a sollecitare una nuova e diversa valutazione dei fatti, attività preclusa in quella sede.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La pronuncia ribadisce un punto cruciale per chi intende adire la Corte di Cassazione: non è sufficiente essere in disaccordo con la ricostruzione dei fatti operata nei gradi di merito per ottenere un annullamento. Il ricorso può avere successo solo se si dimostra un vizio giuridico specifico, come una violazione di legge o una motivazione che sia realmente inesistente, palesemente illogica o contraddittoria, e non semplicemente una motivazione che si ritiene opinabile. In assenza di tali vizi, il tentativo di ottenere una terza valutazione del merito si traduce in una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Quando una motivazione può essere definita ‘apparente’?
Una motivazione è ‘apparente’ quando, pur essendo presente materialmente, è talmente generica, contraddittoria o illogica da non permettere di comprendere il ragionamento seguito dal giudice per arrivare alla sua decisione. Non è apparente una motivazione che, sebbene sintetica, è coerente e fondata su elementi concreti, come nel caso di specie.
Perché il ricorso del detenuto è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le critiche mosse dal ricorrente non denunciavano un reale vizio di motivazione, ma miravano a ottenere una diversa e più favorevole valutazione degli elementi di prova (i precedenti episodi con il drone). Questa attività di riesame del merito è preclusa alla Corte di Cassazione.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, se non si ravvisano elementi che escludano la colpa nella proposizione del ricorso, anche al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, come avvenuto nel caso in esame.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21694 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21694 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ENNA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha rigettato il reclamo proposto da COGNOME NOME avvero il provvedimento che ha disposto l’applicazione del regime di sorveglianza particolare ex art. 14 bis ord. pen.;
Rilevato che nel ricorso si deduce la violazione di legge perché la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe meramente apparente quanto alla ritenuta destinazione al ricorrente degli oggetti trasportati dal drone;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza, con il riferimento alle precedenti situazioni specifiche (le altre due occasioni in diversi istituti in cui un drone aveva cercato di trasportare degli oggetti in prossimità, rectius alla, cella nella quale era detenuto il ricorrente) ha dato coerente e adeguato conto delle ragioni sulle quali ha fondato le proprie conclusioni rendendo così una motivazione che non può definirsi apparente e che, esclusa qualsivoglia illogicità, non è sindacabile in questa sede;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, COGNOME, Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna :(1′ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/4/2024