Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13811 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13811 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/08/2023 del TRIB. DEL RIESAME di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG ALDO COGNOME A.: il Proc. Gen.si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l’inammissibilità;
udito il difensore :
l’avvocato NOME COGNOME si associa alle argomentazioni del P.G. e chiede l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Palermo ha parzialmente annullato l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in data 5 luglio 2023, aveva applicato nei confronti di NOME COGNOME misure cautelari personali di tipo non custodiale per alcuni delitti.
Il Tribunale del riesame ha escluso il giudizio di gravità indiziaria con riguardo al reato di cui al capo 11 (art. 74 d.P.R. 309/1990, aggravato) mentre, con riguardo al delitto di cui al capo 16 (art. 73 d.P.R. 309/1990), ha escluso il giudizio di gravità indiziaria con riferimento alla circostanza aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod. pen.
In particolare, tenuto conto della limitatezza del tempo nel quale hanno avuto luogo le telefonate di interesse investigativo (pochi giorni) e della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie del correo COGNOME, il Tribunale ha ritenuto non sufficientemente dimostrato che l’affare in materia di stupefacenti attestato dalle intercettazioni riguardanti i NOME sia stato qualcosa di più che un’occasione estemporanea e, comunque, che la condotta dei NOME abbia potuto rafforzare l’ipotizzato sodalizio.
Ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, deducendo con unico motivo vizio di motivazione.
Il Tribunale avrebbe reso una motivazione apparente.
Dalle intercettazioni emergerebbe con chiarezza che i NOME erano stati da lungo tempo autorizzati dai capi mafiosi ad esercitare la loro attività nell’ambito dello spaccio e che si trattasse di un’attività di “capi-piazza” a seguito dell’esautoramento del COGNOME. Laddove le intercettazioni danno conto che di determinati affari dovevano occuparsi i NOME ciò significa automaticamente che la cordata avversa doveva essere esautorata.
Il Pubblico ministero ricorrente cita anche le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del COGNOME, che confermerebbero quanto risulta dalle intercettazioni. Su di esse il Tribunale ha espresso un apodittico giudizio di inattendibilità.
Secondo il Pubblico ministero ricorrente, i COGNOME hanno occupato per pochi giorni il ruolo di “capo-piazza”, sottratto al COGNOME dopo una lunga militanza quali fornitori di droga autorizzati.
Correlativamente, sarebbe viziata anche la motivazione che ha escluso l’aggravante.
E’ stata chiesta la trattazione orale e le parti hanno concluso come in epigrafe.
4. Il ricorso è inammissibile.
Come è noto, «il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976, ex plurimis).
Ed allora, i limiti del ricorso in esame sono evidenti, laddove il Pubblico ministero cerca di confutare il giudizio di inattendibilità della fonte dichiarativ per poter su di essa fondare una diversa ricostruzione dei fatti.
Non solo: il Tribunale del riesame ha giustificato, in modo non manifestamente illogico, il proprio giudizio non già e non solo sull’inattendibilità del dichiaran COGNOME, quanto sulla considerazione che, in ogni caso, le intercettazioni che danno conto del coinvolgimento dei NOME COGNOME nel traffico di stupefacenti sono durate pochi giorni, sicché la loro lettura in termini di gravità indiziaria non già della commissione di reati in materia di stupefacenti, bensì dell’assunzione del ruolo di capi di una piazza di spaccio gestita dalla mafia non è univocamente imposta.
Non è compito della Corte di cassazione sindacare quale sia la lettura corretta del materiale indiziario, ma semplicemente verificare se la motivazione resa dal Tribunala del riesame sia manifestamente illogica e se tale illogicità emerga ictu ocull, cioè in modo tale da scaturire dalla mera lettura del provvedimento, senza valutazioni di sorta del materiale probatorio sottostante.
Tale manifesta illogicità non sussiste.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Così deciso il 22/02/2024