Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20666 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20666 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
SENTENZA
Sul ricorso presentato da COGNOME NOMECOGNOME nato a Salerno il 14/04/1968, avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno del 23/12/2024,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. NOME COGNOME che ha conclus per l’inammissibilità del ricorso. udito, per l’imputato, l’Avv. NOME COGNOME che ha concluso riportandosi al ricors chiedendone l’accoglimento.
PREMESSO IN FATTO
Con ordinanza pronunciata in data 23/12/2024, il Tribunale del riesame di Salerno rigettava l’appello proposto ai sensi dell’articolo 322 -bis cod. proc. pen. da NOME COGNOME nella sua qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, avverso il provvedimento con cui GIP del Tribunale di Salerno, in data 24 ottobre 2024, aveva rigettato l’istanza di revoca de sequestro preventivo emesso nei confronti della citata società a finalità impeditive e di confis
Avverso tale provvedimento, tramite il legale di fiducia, propone ricorso il COGNOME lamentando violazione di legge e assenza, nella motivazione, dei requisiti minimi di ragionevolezza e coerenza, sì da poter essere qualificattnei termini di motivazione «apparente».
L’ordinanza ha omesso di confrontarsi con i temi proposti dalla difesa, ha confuso le istanze difensive, riferendosi ad una precedente richiesta e ha omesso di rispondere sui motivi specifici di censura posti dalla difesa sui punti nevralgici della regiudicata.
Si sostiene infatti nell’ordinanza che l’istanza di revoca sarebbe del 4 novembre 2024, cui avrebbe fatto seguito altra istanza priva di data, che la difesa avrebbe contestato l argomentazione accusatoria lamentando la risalenza del debito erariale e che non vi sarebbe nesso di pertinenzialità tra tale debito e le disposizioni negoziali (atto di cessione) con le qua RAGIONE_SOCIALE cedette a RAGIONE_SOCIALE il ramo di azienda avente ad oggetto la raccolta dei rifiuti urbani
Inoltre, il Riesame ritiene troppo basso il prezzo pagato per la cessione, inserendo un dato inesistente, ossia la cessione degli immobili, in realtà mai avvenuta.
La difesa, inoltre, quanto al pericolo di reiterazione del delitto di cui all’artico quaterdecies (capo A), evidenziava che la disponibilità di mezzi, titoli e contratti relativi raccolta dei rifiuti urbani in alcun modo poteva significare un futuro coinvolgimento in attivit spedizione transfrontaliera di rifiuti, posto che mai avrebbe potuto promuovere una attività d «notifica» di spedizione di rifiuti.
Ancora, nel sequestro impeditivo, il GIP aveva ritenuto che la società istante fosse lo «schermo» della RAGIONE_SOCIALE per la prosecuzione del reato, senza motivare in alcun modo sul «come» una società ne potesse schermare un’altra nella commissione del reato di cui all’articolo 452quaterdecies cod. pen..
A nulla serviva il richiamo, da parte della difesa, all’atto di cessione, che espressament escludeva dalla cessione del ramo di azienda il ramo di recupero e trattamento di rifiuti pericolos
Anche in relazione al capo L), in cui è contestato l’articolo 512-bis cod. pen., la motivazio si connota per una tale pluralità di difetti da ricadere nell’alveo della violazione di legge.
Secondo il GIP, la «fittizietà» dell’operazione sarebbe stata certificata dalla mancanza d alcun pagamento; poi, a fronte della dimostrazione dell’avvenuto pagamento, acquisito il parere del P.M., aveva rigettato l’istanza, in quanto, pur in presenza di un intervenuto pagamento, dietro all’intera operazione ci sarebbe sempre stata la famiglia COGNOME.
Ma tale assunto era smentito da una pluralità di elementi:
il pagamento di un surplus di 256 mila euro, che escludeva che l’operazione potesse servire a “svuotare” la SRA;
la circostanza che l’operazione fosse stata effettuata per salvare maestranze e contratti;
il fatto che i beni della cessione non fossero di proprietà dei Palmieri, ma della SRA;
l’irrilevanza del fatto che le quote sociali dei Palmieri fossero sotto sequestro, posto c correttamente la cessione del ramo di azienda è stata eseguita dall’amministratore;
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l’improbabilità che l’operazione fosse motivata dal timore di essere destinatario di un misura di prevenzione patrimoniale, posta la presenza di precedenti per reati bagatellari i materia di gestione dei rifiuti.
Con tali motivi il Riesame omette di confrontarsi.
Omette di rilevare anche che gli immobili sono ancora «in . pancia» alla SRA ed è quindi impensabile che essa sia fallita per l’effetto della cessione degli immobili, così come è errone pensare che il prezzo della cessione fosse irrisorio, in quanto esso non considerava il valore de cespiti immobiliari; al contrario, che il valore dei beni ceduti fosse congruo è confermato anch dalla relazione di consulenza del Dr. NOME COGNOME che assegna al ramo ceduto il valore di 599.000 euro.
A questo punto, il Riesame cambia versione: non si contesta più l’omesso versamento del corrispettivo, ma si afferma che il danaro è stato versato ad altro titolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La premessa metodologica è che, ai sensi dell’articolo 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere – quanto alla motivazione della relativa ordinanza – soltanto l’inesistenza o la mera apparenza (v., ex multis, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710 – 01; Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina, n.m.; Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, COGNOME, Rv. 283916).
In tale categoria rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, ma non l’illogicità manifesta o la contraddittorietà, le quali possono essere denunciate nel giudizio di legittimità soltanto tramite il motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. (ex plurimis, sez. 5, 11 gennaio 2007, n. 8434 rv. 236255; sez. 6, 21 gennaio 2009, n. 7472, rv. 242916; sez. un., 28 gennaio 2004, n. 5876, rv. 226710).
Motivazione «assente» è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, Seana; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, COGNOME) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, COGNOME).
Motivazione «apparente», invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dal parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, COGNOME), come, per esempio, nel caso di utilizzo timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, COGNOME; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano; Sez. 1, n. 43433 dell’8/11/2005, Costa; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011,
COGNOME) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, COGNOME; Sez. 6, n. 25 del 24/05/2012, COGNOME) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decis o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008 COGNOME; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, COGNOME, Rv. 260314).
Ancora, è apparente la motivazione meramente tautologica, che ricorre allorquando essa «si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive d efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sost della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5 24862 del 19/05/2010, COGNOME, Rv. 247682 – 01; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263100 – 01).
Nessuna delle anzidette ipotesi ricorre, come si vedrà nei paragrafi che seguono, nel caso in esame, ciò che determina l’automatica inammissibilità del ricorso.
Quanto al delitto di cui all’articolo 452 – quaterdecies cod. peri., il ricorrente contesta esclusivamente il profilo dell’esigenza cautelare del periculum in mora, ovvero (la distinzione, nel ricorso, non è chiara) della sussistenza dei presupposti per procedere a sequestro impeditivo. La doglianza è manifestamente infondata.
Come correttamente evidenziato a pagina 13 dell’impugnata ordinanza, la circostanza che il subentro nel ramo di azienda e l’avvalinnento di mezzi, contratti e manodopera fosse limitato.alla gestione dei rifiuti urbani, non costituisce elemento in grado di affievolire il rischio di reite del reato, posto che, pacificamente, l’esigenza special-preventiva di cui all’articolo 274 cod. pr pen., così come il pericolo di reiterazione del reato di cui all’articolo 321, comma, 1, cod. p peri., non concernono la possibilità di reiterare «quel» reato, bensì reati «della stessa specie da intendersi – in altre parole – come «probabilità di commissione di reati lesivi della ste categoria di interessi e valori, e non già di delitti che violino la stessa disposizione di legge presentino connotazioni di similarità assoluta rispetto al reato per cui si procede» (così Sez. n. 2796 del 04/07/1995, COGNOME ed altro, Rv. 202638 – 01; conformi, ex multis: Sez. 6, n. 1238 del 03/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278338 – 01; Sez. 1, n. 33928 del 22/09/2006, COGNOME, Rv. 234801 – 01).
Quanto al delitto di cui all’articolo 512-bis cod. peri., tutte le doglianze sollevate inammissibili in quanto, sotto l’ombrello della violazione di legge o della mera «apparenza» dell motivazione, di fatto attaccano – inammissibilmente – i contenuti della parte motiv dell’ordinanza gravata.
4.1. Quanto all’atto dispositivo, la premessa argomentativa da cui parte il Tribunale de riesame (pag. 12), è che la società RAGIONE_SOCIALE fosse di fatto amministrata dalla famiglia COGNOME
che il Cancro NOME ne fosse la mera testa di legno, circostanza da quest’ultimo reiteratamente affermata nelle conversazioni intercettate e del resto neppure contestata dai ricorrenti.
Se così è, la dedotta circostanza secondo cui la cessione del ramo di azienda è stata correttamente effettuata dall’amministratore e non dai soci, le cui quote erano sotto sequestro, perde immediatamente consistenza (in quanto l’amministratore era un mero prestanome dei soci) e, in ogni caso, si riduce ad una rivalutazione del materiale probatorio che sfugge presente giudizio di legittimità.
4.2. Del pari, la doglianza secondo cui gli immobili sarebbero rimasti «in pancia» a RAGIONE_SOCIALE e quindi il prezzo pagato per la cessione del ramo di azienda sarebbe congruo, oltre ad attaccare inammissibilmente la motivazione del provvedimento, è manifestamente infondata.
L’ordinanza impugnata, infatti, a pagina 11 precisa che dalle conversazioni intercettate tra COGNOME NOME e COGNOME NOME emerge che il solo valore dei «macchinari» presenti in azienda oscilla tra i quattro e i cinque milioni.
E’ quindi del tutto evidente che il riferimento, sia pure terminologicamente improprio operato dal Tribunale del riesame non è ai «beni immobili», bensì alle «immobilizzazioni materiali», ossia i beni strumentali (i macchinari) citati nella conversazione di cui sopra.
Conferma di ciò si rinviene a pagina 12 dell’ordinanza, laddove espressamente si parla di «ammortamenti», locuzione che può, deduttivamente, essere riferita alle immobilizzazioni materiali.
4.3. Ancora, l’ordinanza, a pagina 12, sottolinea come dai dati contabili emerga che, fino al 2020, la SRA era in utile, mentre, dopo la cessione del ramo di azienda, si realizzano perdite significative, incompatibili con la corresponsione e l’effettivo utilizzo per gli scopi soci prezzo della cessione, che deve quindi aver preso altre strade, ossia essere stato distratto.
La difesa contesta tale dato, affermando che non vi è prova della fuoriuscita dai conti socia ,… tale sommayma, ancora una volta, tale profilo costituisce un eventuale vizio di motivazione che non può essere coltivato nella sede odierna e sulla cui fondatezza il Collegio non può intervenire, neppure in via incidentale.
GLYPH 4.4. Da ultimo, la doglianza relativa al timore di incorrere in una misura di prevenzion patrimoniale, corredata dal Tribunale salernitano da ampia motivazione in ordine al perimetro di cd. «ragionevolezza temporale» della pericolosità specifica, non è apparente né mancante, con conseguente inammissibilità della censura.
4.5. Infine, la circostanza che, rispetto all’originario contenuto dell’incolpazione provvis (peraltro connotata, nella fase cautelare, da particolare fluidità, posto che l’articolo 291, co 1-septies, cod. proc. pen., richiede solo una «descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato»), nell’ordinanza gravata si dia invece atto dell’intervenut pagamento del corrispettivo, non concreta alcun profilo di nullità, posto che il Tribunale d riesame non può integrare motivazioni «assenti», ma ben può emendare motivazioni erronee
(arg. ex. Sez. U. n. 18954 del 31/03/2016, Rv. 266789-01), onere cui ha ottemperato, come visto pocanzi.
5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con ‘condanna della ricorrente a pagamento delle spese processuali.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’oner delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della
Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «l parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616
cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativannente, in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/05/2025.