Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35360 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35360 Anno 2024
COGNOME: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANTA CROCE DI MAGLIANO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE d’APPELLO di CAMPOBASSO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Campobasso ha riformato parzialmente la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare di Larino del 3 aprile 2023 con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di giustizia per i reati di falso e truffa aggravata conseguimento di provvidenze pubbliche in ambito agricolo.
La Corte d’appello aveva assolto l’imputato in relazione agli importi ricevuti per le annu 2019 e 2020 ma aveva confermato l’affermazione di responsabilità in relazione all’ulterior annualità, con conseguente rideterminazione della pena. Secondo la Corte non vi era prova che l’imputato avesse avuto contezza, prima dell’anno 2020, della conclusione, con esito a l sfavorevole, della controversia civile che aveva portato alla risoluzione del contratto per m del quale egli era in passato diventato proprietario dei terreni di cui aveva allegato la dispon ai fini del conseguimento dei sussidi comunitari. Solo nell’anno 2020 gli era stato comunica ufficialmente (in occasione della notifica dell’atto di precetto) l’esito della vertenza. quell’epoca egli non poteva quindi più addurre la propria buona fede.
Presentando ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo della propria Difesa, for motivi.
Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art.606 l c.p.p.). La motivazione asserisce, ma non spiega, quale sia l’atto da cui sarebb conoscenza della ‘impossidenza’ dei terreni, dato che agli atti non vi è prova d ricevimento della notifica del precetto, ma solo dell’invio del documento.
Con il secondo motivo gli stessi vizi (violazione di legge e vizio di motivazione) s per contestare l’insufficienza della motivazione con cui è stata negata la applic clausola di esclusione della punibilità prevista dall’art.131 bis c.p..
Con memoria inviata per PEC, il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto che si dichiari l’inammissibilità del ricorso.
Il primo motivo di ricorso merita accoglimento.
A fronte della specifica contestazione, formulata in atto di appello (pg.3, in fondo risultassero presenti la sentenza 2530/2018 del Tribunale di Roma (resa in sede civil precetto che su tale sentenza si fondava nonché la ricevuta della raccomandata di inv giudiziale, datata 1 settembre 2020, ma non “LA RICEVUTA DI RITORNO ATTESTANTE L’AVVENUTA NOTIFICA DELLA SENTENZA E DELL’ATTO DI PRECETTO A DI COGNOME NOME” (maiuscolo e sottolineato nell’originale), la sentenza della Corte d’appello di Cam limitata a ribadire (pg.7) che alla data del 1 settembre 2020 “al medesimo COGNOME notificato l’atto di precetto contenente l’intimazione a pagare le spese processual alla sua soccombenza nel giudizio civile che … aveva vista accolta la domanda dell’IS
A fronte della specifica contestazione dell’atto di appello, la Corte ha risolt sottopostale senza affrontarla con altrettanta specificità, tanto più che la atte trova in sentenza, sul positivo esaurimento del sub-procedimento di notifica, impl notifica all’imputato sia stata effettuata il giorno stesso dell’invio della raccomand postale.
La sentenza incorre quindi nel vizio di mancanza di motivazione (art.606 lett. poiché la decisione è solo apparente, in quanto asserisce ma non spiega. In tal recentemente affermato, in linea con il consolidato orientamento in materia, che sentenza di appello, incorre in una motivazione apparente il giudice che si limiti rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, senza tenere in adeg le specifiche deduzioni difensive e quindi omettendo di fornire adeguata spiegazi l’infondatezza, l’indifferenza o la superfluità degli argomenti addotti (Sez. 2, 05/04/2024 Lo Coco Rv. 286406 – 01).
A fronte della dedotta mancanza di prova del ricevimento della raccomandata (segn lettere maiuscole e con sottolineatura), l’affermazione della avvenuta notifica (nell dell’invio della raccomandata) costituisce asserzione apodittica, illogica (per la coincidenza tra data di invio e di ricevimento) e priva di efficacia dimostrativa, es
motivazione che risulta pertanto soltanto fittizia e quindi sostanzialmente inesistente (Sez. 9677 del 14/07/2014, Vassallo, Rv. 263100).
Per le suddette ragioni, il primo motivo di ricorso va accolto, con assorbimento dell’ulter ed annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. Così deciso in Roma, 10 luglio 2024 Il Con igliere relaf re COGNOME