Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35798 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35798 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte d’appello di Bari; nel procedimento a carico di NOME nato in Albania il DATA_NASCITA;
avverso il decreto del 3 aprile 2025 della Corte d’appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell’impugnazione è il provvedimento con il quale la Corte d’appello di Bari ha revocato il precedente decreto (emesso dal Tribunale) di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta nei confronti di
NOME COGNOME assumendone la mancanza di pericolosità sociale in ragione della revoca dell’ordinanza di custodia cautelare disposta dal Giudice per le indagini preliminari.
Il ricorso si compone di un unico motivo d’impugnazione a mezzo del quale si deduce che la Corte d’appello si sarebbe limitata a valutare gli esiti del giudizio cautelare senza in alcun modo prendere in considerazione il dato, sicuramente più significativo, della condanna intervenuta all’esito del giudizio di merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il AVV_NOTAIO ricorrente deduce che la Corte territoriale si sarebbe limitata a valutare, in ragione delle limitate allegazioni difensive, la sola revoca dell’ordinanza di custodia cautelare, omettendo ogni apprezzamento degli esiti del giudizio di merito. E, in questi termini, l’apparenza della motivazione.
Il principio invocato dal ricorrente è corretto, ma la prospettazione è manifestamente infondata.
La motivazione è, infatti, apparente (e, come tale, deducibile in questa sede in termini di violazione di legge: Sez. U., n. 5876 del 28 gennaio 2004, COGNOME, Rv. 226712) anche quando, a fronte di una specifica contestazione contenuta nei motivi d’impugnazione, il giudice ometta radicalmente di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, tale da poter determinare, anche singolarmente considerato, un esito opposto del giudizio (Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266365 e Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080).
In questi termini, invero, il vizio di travisamento della prova (per omissione), pur astrattamente riconducibile all’interno del perimetro descritto dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (e quindi non deducibile in questa sede), potrà essere ricompreso all’interno dei limiti descritti nell’art. 10, terzo comma, per le misure personali, e 27, secondo comma, per le misure reali, del d. Igs. 6 settembre 2011 n. 159 (e, quindi, essere deducibile in sede di legittimità) ove abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435).
Ma ciò, in concreto, non è avvenuto. Secondo la stessa prospettazione offerta dal AVV_NOTAIO ricorrente, il dato istruttorio asseritamente pretermesso (la valutazione degli esiti del giudizio di merito), pur astrattamente idoneo a condurre ad un esito opposto del giudizio, non è mai stato sottoposto alla valutazione della Corte territoriale; e, a fronte di una limitata allegazione, alcuna omissione appare, anche logicamente, prospettabile.
Né, in tal senso, è ipotizzabile, a carico della difesa, un onere di (completa) allegazione (semmai esistente in capo al Pubblico Ministero) o un potere istruttorio officioso da parte del giudice d’appello (riconosciuto in capo al tribunale in materia di prevenzione patrimoniale dagli artt. 20, comma 1, 24 comma 1, 34, comma 2, e 34-bis del citato d. Igs. n. 159, ma confliggente con il carattere devolutivo del mezzo d’impugnazione).
Il ricorso proposto, quindi, deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 11 settembre 2025
Il Consigliere e tensore
Il Presidente