Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 6730 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 6730 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Crucoli il 09/10/1968
avverso il decreto emesso il 16/11/2023 dalla Corte di appello di Bologna;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa NOME COGNOME ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna ha confermato il decreto con cui è stata applica confronti di NOME COGNOME la misura di prevenzione della sorveglianza spec pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di cinque anni / nonché la confisca del 100% delle quote di partecipazioni di alcune società e dei relativi b
COGNOME sarebbe soggetto portatore di pericolosità qualificata – con rigu consorteria di ‘ndrangheta di Cirò, governata dalla famiglia COGNOME COGNOME dato momento, avrebbe esteso le sua attività nel nord Italia e, in particolare, – nonché di pericolosità generica.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME articolando un unico mo con cui si deduce violazione di legge in ordine a più profili.
Il tema attiene alla possibilità di configurare il vizio di violazione di legge una motivazione che pur “scorrevole ed esistente” sul piano apparente, nasco invece, una non motivazione, ovvero una motivazione “imposta” e in netto contra con gli atti del processo (così il ricorso).
In tale contesto, quanto alla pericolosità qualificata, si assume che il impugnato, pur composto da centosette pagine, avrebbe una motivazione apparente meramente evocativa di quella del decreto di primo grado – rispetto alle ragioni d e connesse alla motivazione della sentenza della Corte di appello, emessa nell’a del processo c.d. Stige, che non solo avrebbe modificato la originaria imputazion avrebbe introdotto elementi “non trattati”.
Secondo il decreto impugnato, l’appartenenza di COGNOME alla consorteria ma deriverebbe dall’avere il proposto immesso denaro – proveniente in larga parte sue attività delittuose relative all’attività delle imprese a lui riconducibili i Calabria – sia attraverso finanziamenti in favore di NOME e dei fratell soggetti legati alla ‘ndrangheta, sia attraverso l’acquisto di beni voluttuari, con la ristrutturazione del Nick Beach e per la organizzazione di una serata danza
Secondo la Corte, il sodalizio mafioso sarebbe riuscito a “penetrare” nel m imprenditoriale attraverso il finanziamento dei capitali derivanti dalle attivit fatturazioni e gli illeciti tributari commessi dal sistema ideato dal ricorrente sarebbe stato intraneo alla cosca mafiosa.
Assume il difensore che in realtà la Corte di appello di Catanzaro nel processo /t GLYPH lt dopo aver analizzato la vicenda relativa alla società RAGIONE_SOCIALE – insieme al conten colloqui carcerari di Farao Vittorio con il di lui genitore – aveva ritenuto il ri concorrente esterno in ragione del rapporto di tipo affaristico instaurato con RAGIONE_SOCIALE concernente la costituzione di detta Società.
Dunque, secondo la Corte di appello, un imprenditore compiacente e in qualche mod colluso ma non un partecipe.
Assume invece il ricorrente che tale ruolo sarebbe contraddetto dalle dichiarazio neo collaboratore di giustizia NOME COGNOME che nel 2018 aveva riferito c sistemazione lavorativa del fratello NOME e di un altro soggetto della cosca COGNOME) in una delle imprese di COGNOME avevano provveduto una serie di sog che “lo avevano fatto assumere”.
Sul punto la motivazione sarebbe silente, tenuto conto, si argomenta, che, se da COGNOME avesse voluto favorire la ndrangheta in base ad un patto di scambi avrebbe fatto assumere in società a lui collegate soggetti legati da vincoli di con i vertici del sodalizio.
Una situazione che avrebbe dovuto far sorgere il dubbio che COGNOME potè in “subire” questa situazione, considerato che non sarebbe stato chiarito nemmeno q sarebbe stato il vantaggio ottenuto dal ricorrente rispetto al sodalizio, non esse individuato nessun elemento comprovante la esistenza di una “protezione”.
Né, sotto altro profilo, sarebbe stato individuato il ruolo ricoperto dal ri vantaggio della cosca, quale il contributo fornito al sodalizio, non essendo ril situazioni di mera contiguità.
Né, ancora, sarebbe chiaro l’oggetto dell’accordo fra la cosca e il ricorrente; sarebbe viziato anche quanto al profilo della attualità della pericolosità soc ì fatta derivare implicitamente dalla stabilità del vincolo associativo, in realtà es COGNOME la cui condotta, come detto, è stata riqualificata in termini di concors
In tal quadro di riferimento si ripercorrono le varie evidenze indiziarie val dalla Corte di appello di Bologna:
le dichiarazioni del collaboratore COGNOME sulle dazioni di denaro da parte d alla cosca che in realtà, si argomenta, sarebbero state corrisposte non spontane ma solo su richiesta di soggetti espressione della criminalità organizzata;
la vicenda della società RAGIONE_SOCIALE e i rapporti con la società RAGIONE_SOCIALECOGNOME sarebbe stato assolto per il reato di cui all’art. 512 bis cod. pen.); la tesi secondo cui COGNOME, con una precisa scelta imprenditoriale, avrebbe avuto l’o di inserirsi in un settore redditizio ma “a rischio concreto di ingerenze sarebbe smentita non solo dalla circostanza che l’operazione sarebbe stata grave pregiudiziale sul piano economico per lo stesso COGNOME, ma, soprattutto, dal f P GLYPH o Spagnolo e NOME non erano soci occulti della RAGIONE_SOCIALE ma solo soggetti con cui occor avere buoni rapporti;
-il furto patito da COGNOME il 14 marzo 2016; la tesi accusatoria è che il ra la associazione sarebbe comprovato dal fatto che il ricorrente avrebbe informa furto anche COGNOME e COGNOME, incontrati in separate occasioni; si sostiene, inv l’incontro con COGNOME sarebbe avvenuto a due settimane di distanza dal furto e c stato COGNOME a mettersi in contatto con il proposto, che era tornato in Calabria, che aveva saputo del furto e autoproponendosi come soggetto in grado di ritrova refurtiva e individuare il colpevole (viene riprodotto un passo di una intercettaz
Anche quanto alla pericolosità generica di cui all’ad 1, lett. b), d. Igs 2011 il decreto sarebbe viziato.
COGNOME secondo la prospettazione d’accusa, avrebbe vissuto con i pr dell’attività criminosa essenzialmente riconducibili alle false fatturazioni e all fiscale; il tema attiene alla attualità della pericolosità, intesa, si argo probabilità che il proposto commetta fatti omologhi a quello che ha cagionato il gi prognostico.
Sul punto la motivazione sarebbe omessa non causalmente, tenuto conto dell sterilizzazione dell’intero patrimonio del proposto che impedirebbe ogni perico reiterazione
Anche quanto alla misura reale il decreto sarebbe viziato.
Il periodo di pericolosità sarebbe stato delimitato temporalmente dal 2 all’attualità e i beni sarebbero stati ritenuti frutto o reimpiego di attività ille sperequazione patrimoniale.
L’assunto dei Giudici di merito, secondo il ricorrente, è che COGNOME non avrebbe le disponibilità economiche per far fronte ai primi investimenti e, per tale ragione gli acquisti successivi dovrebbero ritenersi illeciti perché effettuati con denaro d provenienza
Si assume, invece, che avrebbe dovuto essere dimostrato,non una generica illice nella formazione del patrimonio / ma una “sua genesi peculiarmente connotata dallo sfruttamento di aderenze mafiose, ovvero dall’indebito risparmio di imposta”.
Ciò che non sarebbe stato dimostrato è che COGNOME, in quanto appartenente ‘ndrangheta ed evasore fiscale seriale, “avesse fatto fortuna nel campo imprenditoria”.
La correlazione temporale richiederebbe, si aggiunge, una connessione qualitati tra le attività illecite dimostrative della pericolosità e la formazione del patrim
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
Assume rilievo il tema dei limiti del sindacato della Corte di cassazione in te misure di prevenzione.
Si tratta di un sindacato limitato alla violazione di legge e a tale vizio si ric i casi di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che, sostiene, ricorrono quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un ele potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considera sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (cfr., tra le tan U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).
Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno al riguardo chiarito come, riguardo a tutti i casi nei quali il ricorso per Cassazione è limitato alla sola “vio legge”, sia esclusa la sindacabilità dell’illogicità manifesta della motivazione, dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in quanto vizio non riconducib tipologia della violazione di legge.
“Si ritiene infatti che, in queste ipotesi, il controllo di legittimità non all’adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del disc
giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, 28 maggio 2003 n. 12, Pellegrino), cioè, quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento” (Così, Sez. U., n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710).
Nello stesso senso Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, RV. 216665, secondo cui vi è mancanza della motivazione non solo quando l’apparato giustificativo manchi in senso fisico-testuale, ma anche quando la motivazione sia apparente, semplicemente ripetitiva della formula normativa, del tutto incongrua rispetto al provvedimento che dovrebbe giustificare.
Acutamente si è osservato che la violazione di legge sussiste in caso di mancanza di motivazione “la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili” (cfr., tra le altre, Sez. U. civ., 16 maggio 1992, n. 5888, Rv. 477253; Sez. U. civ., 30 ottobre 1992, n. 11846, Rv. 479257; Sez. U. civ., 24 settembre 1993, n. 9674, Rv. 483829).
In tal senso, si afferma che, in tema di provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, la violazione di legge sussiste ove si profila la totale esclusione d argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l’applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale (Sez. U., n. 111, del 30/11/2017, COGNOME, Rv. 271511).
Il tema si pone tuttavia in tutti i casi in cui il Giudice non omette formalmente t confrontarsi “del tutto” con un elemento decisivo prospettato dalle parti, ma lo fa in modo sostanzialmente “vuoto”; ci si riferisce a tutti i casi in cui un cenno, un tratt una linea di motivazione esiste, sicchè non si verte in un caso di motivazione apparente, ma, tuttavia, si ha chiara la prova che quella motivazione non certifica la sussistenza dei requisiti strutturali cui l’ablazione è subordinata perché sullo sfondo questioni che involgono il vizio di violazione di legge.
3. È necessario perseguire in questa materia di confine un punto di equilibrio tra legalità sostanziale e processuale e riempire di effettività la nozione di motivazione apparente perché solo ciò consente poi di cogliere nella sua pienezza la sussistenza dela vizio di violazione di legge e di compiere un effettivo sindacato da parte della Corte
OL-1 di cassazione.
Ciò induce a ritenere che la motivazione debba considerarsi apparente anche quando pur essendo graficamente esistente, sia del tutto scollegata, pigra, esterna risp risultanze acquisite, ai motivi dedotti, ai fatti costitutivi da provare; una mo esistente ma che si traduce in un vuoto simulacro, in un tratto sincop ragionamento, in una comoda semplificazione, in una argomentazione assertiva che esiste ma che di fatto si limita solo ad impedire di cogliere – ma solo sul piano – la violazione di legge.
Una motivazione che nasconde un vizio di attività, una violazione di un prec obbligo di legge – quello, appunto, di motivare- e un omesso esame di un fatto deci una motivazione a fronte della quale vi è un ingiustificato svuotamento dei diritt parti e una lesione di diritti fondamentali (sul tema, Sez. 5, n. 17175 del 26/0 Bunnbaca, non massimata; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Rv. 263100 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno Rv. 221437 – 01).
Non vi è sconfinamento del profilo formale della violazione dell’obbligo di motiva con relativo vizio di attività – nel tradizionale vizio logico; vi è però la ne riempire di contenuto costituzionale il vizio di violazione di legge.
Alla luce dei principi indicati il motivo di ricorso rivela la sua s inammissibilità.
La Corte di appello, con una motivazione tutt’altro che apparente, ha chiarame indicato, anche alla luce della sentenza della Corte di appello di Catanzaro riqualificato in concorso esterno in associazione mafiosa l’originaria imputazio partecipazione al sodalizio mafioso, le ragioni che inducono a ritenere sussi l’appartenenza mafiosa di NOME COGNOME alla consorteria di ndrangheta, come qu abbia messo a disposizione dell’organizzazione le proprie attività imprendito assumendo all’interno delle proprie aziende – la cui storia è stata ricostruita da anche al fine della adozione della ablazione patrimoniale – persone indicate da sog con ruoli apicali all’interno della cosca; si è spiegato come il ricorrente, da una fosse prestato a consentire l’ingresso del sodalizio mafioso nel tessuto imprendit attraverso il finanziamento di capitali derivanti da un ampio sistema di false fattu e, dall’altra, come abbia tenuto personalmente rapporti con soggetti di livello della cosca (cfr., solo a titolo esemplificativo, le considerazioni compiute dalla Co pagg. 96 e ss).
Non diversamente, quanto alla pericolosità generica, i Giudici di merito ha chiarito come dalle risultanze del procedimento penale n. 1012/2018 R.G.N.R., s emerso che NOME COGNOME aveva costituito, attraverso alcune società, un si illecito criminale fondato su fatturazioni per operazioni inesistenti per un complessivo di circa 12 milioni di euro, i cui proventi venivano utilizzati e rei anche per finanziare la criminalità mafiosa calabrese
Rispetto a tale articolato quadro di riferimento, compiutamente descritto nel provvedimento impugnato, i motivi di ricorso rivelano la loro strutturale inammissibilità, perché, da una parte, non si confrontano con la motivazione del decreto della Corte di appello, e, dall’altra, sono sostanzialmente volti a far emergere non una violazione di legge ma, al più, il vizio di singoli profili motivazionali.
I ricorsi sono fondati su assunti non in grado di demolire il ragionamento dei giudici di merito: si fa riferimento alla riqualificazione giuridica dei fatti nel processo, sen tuttavia, confrontarsi in concreto con la motivazione del decreto; si valorizzano rivoli delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia per sostenere che le imprese di COGNOME fossero vittima della criminalità e si afferma che non sarebbe stato spiegato quale sarebbe stato in concreto il contributo fornito dal ricorrente al sodalizio mafioso, senza, tuttavia, confrontarsi con le decine di pagine con cui la Corte ha, come detto, indicato le interferenze tra il sistema di false fatturazioni e la criminalità organizzata mafiosa ha spiegato il rapporto tra il ricorrente e le persone assunte e legate a esponenti apicali mafiosi con cui da sempre lo stesso COGNOME aveva rapporti; si evidenziano segmenti delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME del tutto sganciate dal contes generale di riferimento, sostanzialmente sollecitando una diversa valutazione delle prove; si richiamano singoli elementi fattuali – quelli relativi ad un furto subito COGNOME nel maggio del 2016 – che, lungi dall’assumere una portata a discarico, confermano gli assunti posti a fondamento del giudizio di pericolosità specifica e generica.
Considerazioni simili devono essere compiute quanto alla disposta misura di prevenzione patrimoniale in relazione alla quale la Corte di appello ha descritto il nesso tra l’accumulazione della ricchezza e l’inquinamento criminale (pagg. 102 e seguenti).
Nulla di specifico è stato dedotto.
All’inammissibilità dei ricors0 consegue la condanna dei ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila !Immolai in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ctestunn, in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente