Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42398 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42398 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE presso la Corte d’appello di Roma; nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Cerignola il DATA_NASCITA; inoltre COGNOME NOME, COGNOME NOME
avverso la sentenza del 30 novembre 2022, del Giudice di Pace di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla posizione di NOME COGNOME; letta la memoria depositata il 16 giugno 2023, nell’interesse dell’imputato, dall’AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 3° novembre 2022, il Giudice di Pace di Roma ha assolto NOME COGNOME dal reato di cui al 2° comma dell’art. 582 cod. pen. in danno di NOME COGNOME perché il fatto non sussiste.
Propone ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte d’appello deducendo la radicale mancanza di motivazione nella parte in cui la sentenza non spiegherebbe la diversa valutazione anche di attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese e di quelle rese dal teste COGNOME, ritenute attendibili e prova del fatto commesso ai danni di NOME COGNOME e non di quello commesso ai danni dello COGNOME.
Il ricorso è fondato.
Com’è noto, la motivazione è apparente (e, pertanto, inesistente) quando le argomentazioni offerte sono di puro genere, del tutto avulse dalle risultanze processuali o prive di efficacia dimostrativa rispetto all’accertamento richiesto (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Rv. 247682).
Il Giudice di pace di Roma non solo non esplicita le ragioni per le quali le valutazioni offerte per il fatto commesso ai danni della COGNOME (per il quale è intervenuta condanna) differiscano rispetto a quello commesso ai danni dello COGNOME (per il quale è intervenuta assoluzione), ma ha fornito, complessivamente, una motivazione radicalmente incomprensibile, anche sintatticamente. E tanto equivale ad una altrettanto radicale mancanza di motivazione.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Roma, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Roma, in diversa persona fisica.
Così deciso il 14 settembre 2023
Il GLYPH nsigliere estensore