Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1096 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1096 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a MONTEFALCO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a COGNOME il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 21 ottobre 2021 (dep. il 7 gennaio 2022) la Corte di Appello di Roma – a seguito del gravame interposto dai proposti NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché dai terzi interessati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME – oltre che da NOME COGNOME (terza interessata non ricorrente) -, in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale di Roma il 15 giugno 2020, ha disposto il dissequestro e la revoca della confisca dell’autovettura SMART FORTWO con restituzione della stessa al proposto NOME COGNOME, nonché la revoca della confisca delle quote della RAGIONE_SOCIALE (nella misura del 36,67%) e del libretto postale acceso presso poste italiane (con saldo di euro 4.348,96), intestati a NOME COGNOME; e ha rigettato nel resto gli appell confermando in parte qua il provvedimento di primo grado che aveva applicato a NOME COGNOME e NOME COGNOME la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, rispettivamente per la durata di tre anni e di due anni, con le relative prescrizioni, in quanto soggetti portatori di pericolosità sociale sia comune che qualificata (poiché indiziati del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 309/1990 e di reati commessi avvalendosi del metodo mafioso) e aveva disposto la confisca di partecipazioni societarie, immobili e della nuda proprietà di un ulteriore immobile, denaro, veicoli e preziosi, beni intra meglio specificati per quanto qui di interesse. 2. Avverso il provvedimento di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell’interesse dei proposti e dei terzi interessati, per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1. Il difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, con il medesimo atto, ha articolato un unico motivo con il quale ha prospettato la violazione degli artt. 1 e 4 d. Igs. 159/2011, in ragione del difetto dell’attual pericolosità qualificata dei proposti. In particolare, a costoro sarebbe stata attribuita una pericolosità comune e qualificata, quest’ultima sulla scorta di quanto emerso nel procedimento penale n. 4195/2012 R.G.N.R. Tuttavia: gli elementi in atti non sarebbero idonei ad affermare l’attualità della pericolosità qualificata dei proposti, alla luce di quanto dedotto con l’atto di appello, poiché al riguardo non sarebbe sufficiente il richiamo da parte della Corte territoriale del decreto di primo grado (per l’appunto gravato dai proposti); nel detto
procedimento penale a loro sarebbe stato ascritto il delitto di cui all’art. 416 cod. pen. e la circostanza aggravante dell’essersi avvalsi del metodo mafioso inerirebbe soltanto a uno solo dei reati fine dell’associazione; il più recente di tali reati si collocherebbe nel marzo del 2014 e, quindi, molto tempo prima rispetto al momento in cui ne è stata apprezzata la pericolosità; lo stesso è a dirsi per un episodio di sequestro di persona (del 31 ottobre 2013), pure posto a fondamento della statuizione impugnata; inoltre, tali fatti non sarebbero stati ascritti NOME COGNOME e l’associazione finalizzata al traffico di stupefacente è stato contestata per un periodo di soli due anni (dal 2012 al 2014).
2.2. Nell’interesse di NOME COGNOME è stato presentato un motivo di ricorso, con il quale è stata denunciata la violazione dell’art. 24 d. Igs. 159/2011, alla luce della «mancata dimostrazione della disponibilità dei beni confiscati in capo ai proposti» e, segnatamente, della disponibilità in capo a NOME COGNOME dell’immobile sito in INDIRIZZO, che:
sarebbe stata tratta erroneamente dall’utilizzo del bene da parte dei figli della COGNOME e, in particolare, dal fatto che gli arresti dorniciliari di NOME COGNOME siano stati eseguiti ivi nel 2014; e peraltro, nonostante dal decreto di primo grado consti che gli oneri tributari per lo smaltimento dei rifiuti siano stati pagati da NOME COGNOME cui, dunque, al più avrebbe potuto attribuirsi la disponibilità del bene e per il quale – non essendo proposto – non può operare la presunzione che consente di desumere l’illecita provenienza del bene per mancanza della capacità reddituale;
sarebbe stata comunque ritenuta in totale assenza di una motivazione atta a disattendere le censure mosse con il gravame, con il quale si era evidenziato che nella specie non potesse operare la presunzione posta dall’art. 26, comma 2, d. Igs. 1569/2021 poiché il bene in discorso era entrato nella disponibilità dei terzi ben prima dei due anni antecedenti alla proposta; valorizzando erroneamente la ritenuta sproporzione tra i redditi dichiarati e l’attività svolta, da una parte, e il valore dei beni, elemento che – ove sussistente – potrebbe ritenersi solo un indice sintomatico ma non una prova diretta della disponibilità del bene in capo al proposto (profilo quest’ultimo che mantiene una valenza autonoma rispetto alla sproporzione); omettendo ogni motivazione sulla circostanza, dedotta con l’appello, che per l’immobile in discorso non era stata avanzata alcuna proposta, quantunque NOME COGNOME sia stato sottoposto a procedimento di prevenzione nel 2000 (all’esito del quale gli sono stati confiscati alcuni beni) e la stessa res fosse pure indicata in atti.
2.3. Nell’interesse di NOME COGNOME è stato presentato un motivo di ricorso con il quale con il quale è stata denunciata la violazione dell’art. 24 d. Igs. 159/2011, alla luce della «mancata dimostrazione della disponibilità dei beni confiscati in capo ai proposti» e, segnatamente, della disponibilità in capo a
NOME COGNOME (né per vero a NOME COGNOME) dei beni intestati alla ricorrente (ossia un immobile sito in Roma, INDIRIZZO; un immobile sito in Roma, INDIRIZZO; la vettura VOLKSWAGEN GOLF).
In primo luogo, quanto agli immobili:
– è stata denunciata la totale assenza di motivazione del provvedimento impugNOME (che si sarebbe solo riportato a quello reso dal Tribunale) rispetto a quanto dedotto con l’atto di appello, che aveva denunciato:, come il decreto di primo grado non avesse evidenziato alcun elemento per attribuirli alla disponibilità di NOME COGNOME; e come, per giungere all’ablazione, non sia sufficiente provare l’incapacità patrimoniale del terzo intestatario (che potrebbe anche essere legittimamente un soggetto diverso dal proposto, come il marito della ricorrente, NOME COGNOME – figlio di NOME e nipote ex fratre di NOME – nei confronti del quale non è stata chiesta l’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza); il che avrebbe determiNOME un’erronea applicazione dell’art. 24 cit.;
– e si è rassegNOME che: sarebbero state applicate erroneamente, nei confronti dei terzi, le regole probatorie relative ai proposti e non si sarebbe considerato che i beni in discorso sarebbero entrati nella disponibilità della ricorrente ben prima dei due anni antecedenti alla proposta previsto dall’art. 26, comma 2, d. Igs. 159/2011; l’unico elemento su cui si è fondata la conferma della confisca (per il tramite di un integrale richiamo del primo decreto) sarebbe la ritenuta sproporzione tra i redditi dichiarati e l’attività svolta, da una parte, e valore dei beni, dall’altra, elemento che – ove sussistente – potrebbe ritenersi solo un indice sintomatico ma non una prova diretta della disponibilità del bene in capo al proposto; la difesa aveva adempiuto al proprio onere di allegazione, documentando di aver acquistato l’immobile di INDIRIZZO, accendendo un mutuo, le cui rate la ricorrente poteva onorare attingendo al canone mensile di locazione dello stesso, sia pure in assenza di regolare contratto (dato non rilevante in questa sede, trattandosi di terzo intestatario che può dimostrare la propria disponibilità dei beni anche tramite redditi non dichiarati); nei confronti della COGNOME, come pure dedotto con il gravame, non opererebbe la presunzione di cui all’art. 26, comma 2, cit., ed ella non rientrerebbe tra i soggetti indicati dall’art. 19 1 comma 3, d. Igs. 159/2011, poiché all’epoca non era legata al figlio del proposto, NOME COGNOME né era sua convivente e sul punto la motivazione del primo decreto, richiamata della Corte territoriale, relativa ai beni intestati a quest’ultimo sarebbe inconferente; erano state sollevate le medesime censure con riguardo all’immobile di INDIRIZZO, acquistato nel 2009, quando la COGNOME era compagna di NOME COGNOME che non conviveva più con il padre, evidenziando (e documentando) che la compera di esso aveva avuto luogo con
risorse lecite della stessa COGNOME e della madre nonché della suocera NOME COGNOME; e la Corte territoriale avrebbe disatteso tali allegazioni solo affermando che esse non consentono di ritenere l’acquisto degli immobili economicamente giustificato, così non argomentando sulla disponibilità delle unità immobiliari in capo ai proposti ma applicando apoditticamente una presunzione di disponibilità in capo a NOME COGNOME dei beni intestati a soggetti legati ai figli; infine, anche in relazione alla vettura confiscata, il decreto impugNOME non avrebbe esamiNOME gli argomenti difensivi, non potendosi ravvisare nei decreti di primo e secondo grado riferimenti alla disponibilità del veicolo in capo ai proposti ed anzi avendo la difesa confutato, con il gravame, l’asserto del Tribunale secondo cui la ricorrente non era stata proprietaria in precedenza di altri veicoli.
2.4. Nell’interesse di NOME COGNOME è stato presentato un motivo di ricorso con il quale è stata assunta la violazione degli artt. 16, 20 e 24 d. Igs. 159/2011, in relazione alla disposta confisca di due immobili (siti a Roma, INDIRIZZO), delle giacenze del conto corrente e di un veicolo a lei intestati.
Anzitutto, si è dedotto che, a confutazione del gravame, la Corte di appello – pur avendo ritenuto che i trasferimenti di denaro alla COGNOME derivassero formalmente da NOME COGNOME – ha sostenuto che essi comunque avessero origine nelle entrate illecite di NOME COGNOME (padre di NOME), richiamando il decreto di primo grado ed evidenziando il coinvolgimento della ricorrente nelle attività dei COGNOME, palesato dalla condanna della stessa, tuttavia, per una condotta (consistita nell’effettuazione di un solo bonifico di euro 5.000, «immediatamente mandato indietro», peraltro diversa da quella descritta nel relativo capo di imputazione) che dunque non avrebbe dovuto avere rilievo nel presente procedimento.
Inoltre, si è assunto che la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione le doglianze difensive, richiamando soltanto il decreto gravato ed essendosi così determinata una violazione di legge:
sia nella parte in cui si è ritenuta la disponibilità dei beni in capo a proposto, della quale non vi sarebbe prova in atti e che sarebbe stata affermata in totale violazione delle regole relative all’onere della prova (atteso che nella specie non ricorrono i presupposti di cui all’art. 26, comma 2, d. Igs. 159/2011), valorizzando il richiamato coinvolgimento della COGNOME nelle attività illecite dei COGNOME solo in ragione della sua relazione sentimentale (anche dopo la separazione) con NOME COGNOME, il quale non è proposto e i cui beni non potrebbero essere confiscati in questa sede;
sia nella parte in cui si è ritenuta la derivazione illecita dei beni i discorso, senza indicare le specifiche attività contra legem dei proposti dalle quali deriverebbero i capitali de quibus e facendo un indiscrimiNOME riferimento alla pericolosità sociale di NOME COGNOME (ma non dando conto della sussistenza
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di essa al momento dell’acquisizione o della fittizia intestazione dei beni), così rendendo una motivazione apparente.
2.5. Nell’interesse di NOME COGNOME è stato presentato un motivo di ricorso con il quale con il quale è stata assunta la violazione degli artt. 16, 20 e 24 d. Igs. 159/2011, in relazione alla disposta confisca di tre immobili (due terreni e un fabbricato in corso di costruzione siti a Sutri) a lui intestati, nel presupposto che siano stati oggetto di trasferimento fraudolento da NOME COGNOME al ricorrente al fine di eludere le disposizioni di legge sulle misure di prevenzione patrimoniali.
Anzitutto, si è dedotto che, a confutazione del gravame, la Corte di appello – pur avendo ritenuto che i trasferimenti immobiliari al COGNOME derivassero formalmente da NOME COGNOME – ha sostenuto, richiamando il decreto di primo grado e con motivazione succinta, che essi comunque avessero origine nelle entrate illecite del padre NOME COGNOME.
Inoltre, si è assunto che la Corte territoriale avrebbe confermato la decisione di primo grado in violazione di legge:
sia nella parte in cui ha ritenuto la disponibilità dei beni in capo a NOME COGNOME, senza indicare gli elementi fattuali posti a sostegno dell’asserto, sulla scorta di talune conversazioni intercettate che al più potrebbero costituire una «dato indiziario», così violando le regole relative all’onere della prova (atteso che nella specie non ricorrono i presupposti di cui all’art. 26, comma 2, d. Igs. 159/2011), attribuendo l’acquisto del fabbricato (costruito nel 1993) a NOME COGNOME poiché all’epoca il figlio NOME aveva soltanto 18 anni (e, dunque, sulla scorta di una mera congettura); sia allorché non ha considerato che all’epoca NOME COGNOME non era socialmente pericoloso (come si trarrebbe dallo stesso il decreto impugNOME che ne ha escluso la pericolosità anteriormente agli anni 2000);
ed ancora allorché ha ritenuto la derivazione illecita dei beni in discorso, senza indicare le specifiche attività contra legem dei proposti dalle quali deriverebbero i capitali de quibus e facendo un indiscrimiNOME riferimento alla pericolosità sociale di NOME COGNOME (ma non dando conto della sussistenza di essa al momento dell’acquisizione o della fittizia intestazione dei beni), così rendendo una motivazione apparente (parla di «affermazione auto-assertiva priva di effettivo contenuto motivazionale»).
Si è, poi, dedotto che la Corte di merito:
nulla avrebbe argomentato sui due terreni in confisca, donati dagli zii e, quindi, di indubbia provenienza lecita;
avrebbe ignorato le allegazioni difensive con le quali si era evidenziato che NOME COGNOME non rientra tra i soggetti di cui all’art. 4 d. Igs. 159/2011, poiché egli è imputato del reato di omicidio (non contemplato dalla
detta norma) e quindi, quando ha ceduto i beni in discorso, non aveva alcuna ragione per temere l’applicazione di una misura di prevenzione (avendo venduto i beni al solo fine di procurarsi la liquidità per affrontare il periodo di detenzione)
2.6. Nell’interesse di NOME COGNOME è stato presentato un motivo di ricorso con il quale è stata assunta la violazione degli artt. 16, 20 e 24 d. Igs. 159/2011, in relazione alla disposta confisca dell’immobile (sito in Roma, INDIRIZZO) a lui intestato.
Ad avviso della difesa, dalla motivazione – generica, poiché ha argomentato unitariamente per il COGNOME e i fratelli COGNOME – si trae che l’immobile è stato confiscato perché ritenuto nella disponibilità di NOME COGNOME, il quale tuttavia non è proposto nel presente procedimento; e tale dato non sarebbe superato dall’assunto, contenuto nel decreto impugNOME (che ha richiamato quello di prima istanza), secondo cui – nonostante (anche) il trasferimento immobiliare al COGNOME derivasse formalmente da NOME COGNOME – esso comunque avesse origine nelle entrate illecite del padre NOME COGNOME: tale argomentazione costituirebbe solo un’ipotesi, mancando qualsivoglia elemento per attribuire il bene ai proposti e, in particolare, per attribuire a NOME COGNOME l’immobile in discorso, tanto più che NOME è stato assolto dal reato associativo a lui ascritto unitamente al padre e allo zio (e quindi non può essere considerato complice del primo).
Infine, come emergerebbe dal decreto del Tribunale, il COGNOME aveva le disponibilità economiche per l’acquisto (senza impiegare il denaro di NOME COGNOME), poiché nel decreto impugNOME manca un «passaggio dimostrativo» che chiarisca sulla base di quali elementi probatori si è ritenuto che il denaro utilizzato da NOME COGNOME per l’acquisto dell’immobile provenisse da determinati e individuati traffici illeciti del padre. Dunque, nella specie sarebbero state violate le regole relative all’onere della prova (atteso che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 26, comma 2, d. Igs. 159/2011).
2.7. Nell’interesse di NOME COGNOME è stato presentato un motivo di ricorso con il quale con il quale sono state denunciate la violazione dell’art. 24 d. Igs. 159/2011 e l’apparente motivazione sulla disponibilità in capo ai proposti (segnatamente, in capo al padre NOME COGNOME) e sulla provenienza illecita delle partecipazioni sociali di cui il ricorrente è titolare nonché del denaro e di due orologi pure (di seguito specificati), oggetto di confisca.
2.7.1. RAGIONE_SOCIALE (15,56% del capitale sociale).
La Corte di merito avrebbe fondato la disponibilità del RAGIONE_SOCIALE in capo a NOME COGNOME sull’assunto che nella società siano stati veicolati i suoi proventi illeciti; tuttavia, lo stesso decreto avrebbe richiamato l sentenza del Tribunale di Roma (in data 5 maggio 2021, resa nel proc. 4194/2012 R.G.N.R.) che, pur confermando la riconducibilità della società a
NOME COGNOME e al figlio NOME, ha escluso la sussistenza di elementi probatori dimostrativi dell’impiego di capitali illeciti sia per costituirla sia corso della sua attività ed ha reso sentenza assolutoria per il delitto di cui all’art 648-ter cod. pen. Dunque, la motivazione sarebbe incorsa in un cortocircuito che ne affligge radicalmente la struttura logica. Inoltre, erroneamente si sarebbe affermato che i presupposti di cui alla norma penale appena citata e quelli posti dall’art. 24 d. Igs. 159/2011 sarebbero diversi, dato che proprio l’imputazione sopra richiamata dimostra la perfetta sovrapponibilità tra le due fattispecie (nella parte in cui richiedono il drenaggio di risorse illecite); e nella speci l’accertamento penale e quello del Giudice della prevenzione sarebbero coincidenti anche sotto il profilo del materiale probatorio, il che non avrebbe consentito alla Corte di appello di pervenire a esiti opposti rispetto al giudizio penale (Sez. 1 n. 43826 dei 19/04/2018, Righi, Rv. 273976 – 01).
Infine, la stessa Corte di appello ha riconosciuto la riconducibilità effettiva del bene a NOME COGNOME, attribuendo il ruolo di dominus occulto a NOME COGNOME solo in forza delle immissioni di denaro illecito, esclusa dal Giudice di penale innanzi al quale non è stata elevata alcuna contestazione ex art. 512bis cod. pen. a carico di NOME e NOME COGNOME in relazione alla RAGIONE_SOCIALE
2.7.2. RAGIONE_SOCIALE (100% del capitale sociale).
Il decreto impugNOME avrebbe argomentato unicamente per il tramite del richiamo della sentenza del Tribunale di Roma (in data 5 maggio 2021) che ha prosciolto NOME e NOME COGNOME dall’imputazione di cui all’art. 512-bis cod. pen., elevata con riguardo all’autosalone RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE, che ad avviso della Corte di appello da ultimo si identificherebbe con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Tuttavia, la detta contestazione non ha mai riguardato quest’ultima società – soggetto diverso da RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE -, costituita il 5 novembre 2014 da NOME COGNOME con un capitale sociale di soli 500 euro. Dunque, dovrebbe ravvisarsi un salto logico-argomentativo nella motivazione del decreto impugNOME, che la renderebbe apparente, considerato pure che in sede penale era stato contestato a NOME COGNOME di essere, unitamente al padre, il dominus occulto delle dette imprese, mente in sede di prevenzione egli sarebbe stato ritenuto l’intestatario fittizio del padre.
Inoltre, la Corte di merito avrebbe omesso ogni motivazione rispetto alle allegazioni con le quali, con l’atto di appello, si era inteso contestare la sussistenza di presupposti della confisca (adducendo il difetto di intercettazioni telefoniche utili in tal senso e rappresentando che l’assenza di redditi adeguati da parte di NOME COGNOME non poteva essere indice della fittizia intestazione a lui delle partecipazioni nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tenuto conto dell’esiguità del capitale sociale e dell’effettivo impegno economico per operare).
2.7.3. RAGIONE_SOCIALE (50% del capitale sociale)
La Corte distrettuale avrebbe omesso di esplicitare le ragioni e gli elementi di fatto sulla scorta dei quali ha attribuito a NOME COGNOME la disponibilità dell’ente e la derivazione dell’esborso del figlio NOME (per l’acquisto della propria quota) dagli illeciti del padre; e non avrebbe argomentato su quanto dedotto con il gravame (con il quale si era rassegNOME che l’investimento di euro 5.000 era in linea con i redditi dichiarati da NOME COGNOME e che lo stesso Tribunale di Roma aveva rigettato la richiesta di sequestro del residuo 50% delle quote, intestate a NOME COGNOME, poiché non erano stati «rappresentati elementi tali da poter ritenere che i COGNOME abbiano effettivamente esercitato un potere di fatto su tale azienda»).
2.7.4. RAGIONE_SOCIALE (25% del capitale sociale)
La motivazione sarebbe apparente per le medesime considerazioni esposte per la RAGIONE_SOCIALE, poiché la Corte di appello ha argomentato congiuntamente in ordine alle due società, riconducendole in maniera apodittica agli «investimenti ab origine illeciti del capo».
2.7.5. DUE OROLOGI ROLEX – DEPOSITO DI EURO 10.500
La motivazione sarebbe del tutto assente, nonostante le specifiche censure sollevate con l’atto di appello.
2.8. Nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con il medesimo atto, è stato articolato un unico motivo, con il quale è stata prospettata la violazione dell’artt. 24, commi 1 e 1 -bis, d. Igs. 159/2011, anche in relazione agli artt. 530 e 630, lett. a), cod. proc. pen., 41 e 42 Cost., 6 Carta EDU e 1 Prot. Add. Carta EDU, in ordine alla confisca delle partecipazioni sociali intestate ai ricorrenti (62,24 % del capitale della RAGIONE_SOCIALE: 31,12% in capo a NOME COGNOME, 15,56% in capo a NOME COGNOME, 15,56% in capo a NOME COGNOME; totalità delle quote della RAGIONE_SOCIALE: 34% in capo a NOME COGNOME, 33% in capo a NOME COGNOME, 33% in capo a NOME COGNOME; totalità delle quote della RAGIONE_SOCIALE: 50% in capo a NOME COGNOME, 50% in capo a NOME COGNOME; totalità delle quote della RAGIONE_SOCIALE: 50% in capo a NOME COGNOME, 50% in capo a NOME COGNOME; RAGIONE_SOCIALE, nella titolarità di NOME COGNOME e NOME COGNOME) e alla RAGIONE_SOCIALE (da loro partecipata, titolare della totalità delle quote del RAGIONE_SOCIALE, con i relativi immobili siti in INDIRIZZO, INDIRIZZO) e dell’immobile intestato a NOME COGNOME (sito in Roma, INDIRIZZO).
In primo luogo, si è rappresentato che:
– la confisca si è fondata sugli elementi emersi nelle indagini svolte nel proc. n. 4194/2012 R.G.N.R. (pendente in grado di appello:), nel quale all’esito del primo grado di giudizio (con sentenza del Tribunale di Roma del 5 maggio 2021) i terzi sono stati assolti con statuizione irrevocabile dalle imputazioni elevate nei loro confronti (NOME COGNOME dall’imputazione di partecipazione ad associazione per delinquere, elevata in relazione al suo ruolo di intestatario fittizio delle quote della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; NOME COGNOME e NOME COGNOME dall’imputazione di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, inerente alla costituzione e alla sottoscrizione delle quote della RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE e al reimpiego di somme nel RAGIONE_SOCIALE; NOME COGNOME dell’imputazione di riciclaggio, relativa all’immobile sito in Roma, INDIRIZZO); di di
– già il decreto di primo grado, limitandosi a richiamare i dati investigativi smentiti all’esito del giudizio penale, non si era confrontato con le allegazioni difensive (ribadite con l’atto di appello), volte a confutare la portata rappresentativa attribuita a talune conversazioni intrattenute da NOME COGNOME (che in esse si proclamava proprietario de beni in discorso), con le quali si erano evidenziati altri passaggi dei dialoghi intercettati – di segno contrario – e si erano documentate le capacità economiche dei terzi e le modalità dei loro acquisti; e il provvedimento impugNOME, a sua volta, si sarebbe limitato a richiamare il primo decreto;
– sussisterebbe una preclusione o comunque un’incompatibilità tra le disposte confische e la richiamata pronuncia liberatoria, poiché quanto accertato nel giudizio di cognizione non può non riverberarsi sul procedimento di prevenzione nonostante la sua autonomia, come dovrebbe trarsi dal disposto dell’art. 28, comma 1, lett. b), d. Igs. 159/2011 in tema di revocazione della confisca, nonché da quanto esposto dalla giurisprudenza di legittimità (cita Sez. 5, n. 40490 del 25/09/2009, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 36301 del 03/06/2015, COGNOME, Rv. 264568 – 01) in particolare per il delitto di trasferimento fraudolento di valori ma con argomentazioni che valgono pure per il delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e per la specifica imputazione ex art. 416 cod. pen. elevata nei confronti di NOME COGNOME (proprio per l’intestazione fittizia di quote dell’RAGIONE_SOCIALE, esclusa dopo l’escussione di numerosi testi sul tema della gestione del detto circolo sportivo);
– la motivazione del decreto impugNOME sarebbe illogica nella parte in cui ha escluso rilevanza alla statuizione assolutoria, richiamando il passo della sentenza con cui essa è stata resa la quale – partendo dalla «non controversa» (ma non argomentata) intestazione fittizia dell’RAGIONE_SOCIALE – ha
evidenziato che non sarebbe emersa la prova del reimpiego in esso di capitali provenienti da reato.
Inoltre, la difesa ha assunto che la motivazione sarebbe apparente nella parte in cui ha negato rilevanza, al fine di riformare la statuizione ablativa di primo grado, alle testimonianze raccolte nel giudizio penale (all’udienza del 26 maggio 2020), i cui verbali la stessa Corte di merito ha acquisito su richiesta della difesa, assumendo che essi avessero ad oggetto elementi già contemplati e vagliati (nonostante essi non facessero parte del compendio posto a fondamento del decreto del Tribunale).
Ancora, si è censurato il decreto di secondo grado poiché:
non si sarebbe in alcun modo confrontato con la dedotta impossibilità di qualificare come imprese illecite l’RAGIONE_SOCIALE quantomeno per la totalità delle quote -, fondata sul fatto che il 62,64% delle quote è stato acquistato con denaro dei terzi NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (come detto, assolti) ed è stata accertata giudizialmente l’impossibilità di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che nella predetta impresa siano stati investiti capitali illeciti; il che non ne consentirebbe la confisca totalit alla luce della giurisprudenza di legittimità e del disposto dell’art. 24, comma 1bis, d. Igs. 159/2011), in mancanza della assoluta preponderanza, in seno ad essa, di attività e risorse illecite;
non avrebbe considerato (come già il decreto del Tribunale) che le argomentazioni spese per l’RAGIONE_SOCIALE non possono valere per la RAGIONE_SOCIALE e per l’RAGIONE_SOCIALE, enti senza scopo di lucro, le cui quote sono interamente riconducibili a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e hanno il valore nominale di poche migliaia di euro, privi di beni di proprietà e che si sono autofinanziati con le quote di iscrizione e con gli sponsor;
nessuna argomentazione sarebbe stata spesa in relazione agli altri beni oggetto di confisca e, in particolare, alla RAGIONE_SOCIALE, partecipata da NOME e NOME COGNOME, rispetto ai quali il provvedimento di appello si sarebbe riportato al primo decreto senza confrontarsi con le specifiche censure sollevate con il gravame (relative al tempo delle conversazioni di NOME COGNOME oggetto di intercettazione, che si collocano nel 2013, rispetto al «passaggio» ai medesimi ricorrenti dell’attività nell’anno 2018; e alla circostanza che NOME e NOME COGNOME hanno acquistato le quote da NOME COGNOME, figlio del proposto ma non coinvolto nel presente procedimento);
le statuizioni ablative sarebbero state rese in spregio dei principi costituzionali (che tutelano la libertà di iniziativa economica e la proprietà) e del principio di proporzione affermato dalla Corte EDU.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono inammissibili. Sono invece fondati nei limiti che si chiariranno, nella parte in cui hanno denunciato che la motivazione del provvedimento impugNOME sarebbe apparente, i ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOMEi, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con assorbimento delle residue censure.
Deve anzitutto considerarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità:
nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d. Igs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, in combiNOME disposto con l’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246 – 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, COGNOME; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 270080 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, COGNOME, Rv. 257007 – 01);
la motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 – 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno Rv. 221437 – 01); in altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, COGNOME, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del
10/11/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 196361 – 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244);
«il vizio di cui all’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. tenuto distinto dalla deduzione di un’erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l’aspetto del vizio di motivazione» (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 01).
Il motivo di ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME è inammissibile poiché, lungi dal dedurre una violazione di legge, ha in realtà censurato la motivazione del provvedimento impugNOME relativa alla ritenuta sussistenza dell’attuale pericolosità dei proposti (senza neppure assumere che essa sia apparente, ragion per cui non occorre dilungarsi sotto tale ultimo profilo, né per vero rimarcare la genericità dell’impugnazione).
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile in quanto manifestamente infondato e poiché ha dedotto irritualmente un vizio di motivazione.
È dirimente considerare che:
NOME COGNOME è la moglie del proposto NOME COGNOME e, dunque, ella rientra nel novero dei soggetti contemplati dall’art. l’art. 19, comma 3, d. Igs. 159/2011, in ordine ai quali – nei termini chiariti dalla giurisprudenza l’accertamento giudiziale della disponibilità in capo al proposto dei beni formalmente a loro intestati, opera diversamente rispetto agli altri terzi (cfr. per tutte Sez. 1, n. 5184 del 10/11/2015 – dep. 2016, Trubchaninova, Rv. 266247 01: In materia di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini della confisca prevista dall’art. 2 -bis, comma terzo, della Legge n. 575 del 1965 , l’accertamento giudiziale della disponibilità, i capo al proposto, dei beni formalmente intestati a terzi, opera diversamente per il coniuge, i figli ed i conviventi di quest’ultimo, rispetto a tutte le altre pers fisiche o giuridiche, in quanto nei confronti dei primi siffatta disponibilità legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti, quando risulti l’assenza di risorse economiche proprie del terzo intestatario, mentre, con riferimento alle seconde, devono essere acquisiti specifici elementi di prova circa il carattere fittizio dell’intestazione»);
il decreto impugNOME ha rilevato come l’acquisto da parte della ricorrente dell’immobile sito in INDIRIZZO, sia risultat sproporzioNOME rispetto alle sue disponibilità economiche; ragion per cui sono del tutto inconferenti le censure articolate alla luce del disposto dell’art. 26, comma 2, d. Igs. 159 cit. (con le quali si è negato che nella specie potesse applicarsi la presunzione da esso posta per il caso di trasferimento o intestazione di beni nei
due anni antecedenti alla proposta, in quanto l’immobile in discorso era entrato nella disponibilità dei terzi al di fuori del detto limite temporale);
non ricorre pertanto la violazione di legge dedotta ed anzi la difesa ha finito con l’assumere l’erronea ricostruzione della fattispecie, ossia col dedurre irritualmente un vizio di motivazione.
I ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME devono essere accolti, poiché è in effetti apparente la motivazione del decreto impugNOME in ordine alle statuizioni ablative aventi ad oggetto i beni a loro intestati.
In relazione agli appelli dei terzi, il decreto di secondo grado reca una considerazione generale (cfr. p. 19 s.) che – nonostante dia conto della proposizione di specifiche argomentazioni a sostegno della disponibilità in capo a costoro dei beni oggetto di confisca – in maniera assertiva e per il tramite di rimandi del tutto generici al decreto di primo grado (all’esposizione in esso richieste del Pubblico Ministero, del decreto di sequestro e della memoria difensive con annessa consulenza di parte dei terzi COGNOME e COGNOME), ha «interamente recepito» («posto che sarebbe ultroneo e superfluo un “copia e incolla”») le motivazioni che sostengono le ablazioni esposte nello stesso provvedimento decisorio del Tribunale (segnatamente, alle pp. 93-183), assumendo che le allegazioni dedotte in sede di gravame sarebbero le medesime già esaminate dal primo decreto, come sarebbe a dirsi pure per «i verbali delle testimonianze assunte» il 26 maggio 2020 nel giudizio penale celebrato innanzi al Tribunale di Roma, tuttavia acquisiti dallo stesso Giudice di appello e, dunque, non vagliati da quello di primo grado.
La giurisprudenza di questa in più occasione ha affermato l’ammissibilità della motivazione del provvedimento di appello per relationem a quella della decisione ivi impugnata, «sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi», in quanto il giudice di appello, nell’effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la decisione gravata, «non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall’appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate» (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01; conf. Sez. 2, n. 46288 del 28 giugno 2016, COGNOME e altro, Rv. 268360 – 01; Sez. 3, n. 13926 del 10 dicembre 2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615). Tuttavia, nel caso di specie la motivazione del decreto impugNOME è apparente non perché rimanda a quello di primo grado, bensì nella parte in cui
afferma l’identità delle allegazioni degli appellanti (della cui specificità ha dat conto) con quanto già esamiNOME dal Tribunale, e ciò per il tramite di assedi apodittici e del richiamo di atti antecedenti all’instaurazione del contraddittorio e, dunque, all’intervento della difesa (sia pure riportati nel decreto di primo grado), oppure affermando, sempre in maniera apodittica che gli atti acquisiti in appello nulla mutino rispetto al compendio già in atti): ebbene, tali argomentazioni non sono atte ad esplicitare in alcun modo la sussistenza dei presupposti per una motivazione per relationem. Ciò travolge irrimediabilmente l’impianto argomentativo del decreto impugNOME e relativo alle impugnazioni dei terzi sopra indicati. Tanto più che l’ulteriore iter del decreto non consente di affermare che nella specie la Corte di merito abbia effettivamente motivato nei termini imposti dall’ad. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Difatti:
a proposito di NOME COGNOME vi è un’equiparazione della sua pozione a quella di NOME COGNOME (su cui v. appena infra), senza chiarirne effettivamente le ragioni, ma facendo riferimento al suo rapporto di coniugio con NOME COGNOME (che non è proposto) e al tentativo di mimetizzazione degli investimenti del proposto NOME COGNOME;
per i germani NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME si sono richiamate in maniera del tutto generica le condanne da loro rispettivamente riportate (e per il COGNOME pure un proscioglimento per prescrizione), nel corpo di un’argomentazione cumulativa, nuovamente affermando – senza effettivamente chiarirne le ragioni – che non occorreva esporre i dati presenti nei decreto di primo grado e nella sentenza resa nei loro confronti;
a NOME COGNOME è stato attribuito, unitamente a NOME COGNOME, il ruolo di complice nell’agire illecito del padre NOME con assedi apodittici, richiamando le condanne del primo per reato associativo (che non depone ex se per la riferibilità al padre dei suoi beni) e per altri reati aggravati ex art. 7 I. 203/1991 (invero, trattasi di estorsioni) sempre in maniera generica, senza chiarire in che termini da essi si sia tratto che le sue disponibilità economiche derivino da illeciti del padre (e non invece, in ipotesi, dello stesso NOME COGNOME, cui i beni sono stati confiscati nella qualità di terzo interessato); ancora, con un riferimento sempre apodittico alla «incapienza economica dei figli di NOME COGNOME» e ai differenti elementi (rispetto ad altri soggetti per cui vi è stata revoca del sequestro) relativi alle partecipazione del ricorrente nella AMG RAGIONE_SOCIALE e nella RAGIONE_SOCIALE; richiamando pure quanto esposto per i COGNOME e per COGNOME, ossia argomentazioni, come si vedrà appena oltre, pure prive di effettiva capacità dimostrativa;
quanto a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, il decreto di secondo grado si è limitato a menzionare la relazione di
consulenza da loro prodotta e – come anticipato – i verbali delle prove (assunte in dibattimento e prodotte da costoro solo in grado di appello); sono stati riportati gli esiti assolutori del procedimento penale instaurato nei loro confronti, deducendone l’irrilevanza nel procedimento di prevenzione senza alcuna argomentazione (con riferimento all’immobile intestato a NOME COGNOME) e senza chiarire in che termini i beni de quibus fossero stati acquistati mediante le entrate illecite di NOME COGNOME (difatti, pur affermando che in sede penale sarebbe stata comunque acclarata la fittizia intestazione delle quote di cui sono titolari NOME COGNOME e NOME COGNOME, il decreto impugNOME ha riportato in parte qua la sentenza in discorso, che ha escluso che esse siano state acquistate con proventi illeciti e le avrebbe ricondotte indistintamente al gruppo criminale facente capo a NOME COGNOME ma non direttamente a quest’ultimo), compiendo un generico richiamo dei dialoghi intercettati (da cui si trarrebbe che le gestione delle società di cui NOME COGNOME era legale rappresentante era riconducibile non solo al proposto NOME COGNOME ma anche al figlio NOME); o con il mero rimando al decreto di primo grado (quanto alla RAGIONE_SOCIALE).
Ne deriva che il decreto impugNOME deve essere annullata nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 de 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01).
P.Q.M.
Annulla il decreto impugNOME nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2022.