Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39217 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39217 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA in Albania
avverso la sentenza del 27/10/2023 della Corte di appello di Ancona
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorso; lette le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribuna;e di ?scoli Piceno d..I 13 dicembre 2021, che condannava NOME per il reato di falsa testimonianza commesso ii 20 gennaio 2016.
Si contesta, in pacticolwe’ all’imputato, ‘›f ., .[Itito in qualità di testimone dal Tribunale di Asre , li GLYPH avere i5-.so dicniaraz!oni r&icenti e, comunque,
contrarie al vero, allorché negava di avere acquistato sostanza stupefacente da NOME e NOME COGNOME.
1.1.Deve premettersi, che il Tribunale di Ascoli Piceno, evidenziava che, nel corso della istruttoria dibattimentale, era stata disposta l’acquisizione di tutti gli atti relativi al procedimento n. 1825/13 a carico di COGNOME NOME e COGNOME, nonché l’assunzione, ex art. 507, cod. proc. pen., della testimonianza del teste operante COGNOME NOME, al quale l’imputato, nel corso delle indagini preliminari, aveva riferito di avere acquistato, in diverse occasioni, sostanze stupefacenti da NOME e NOME.
Il teste ha riferito che, nel corso delle indagini, erano state effettuate intercettazioni telefoniche dalle quali emergeva pacificamente la presenza di acquirenti che contattavano i predetti per ottenere dello stupefacente tra questi vi era l’odierno imputato. L’operante concludeva, infine, evidenziando che l’imputato ammetteva pacificamente di avere acquistato cocaina per uso personale dal 2012 al luglio 2013 e sottolineando che confermava sostanzialmente quello che era emerso dalle intercettazioni telefoniche. Dopodiché riconosceva gli imputati consultando l’album fotografico.
Nella sentenza di primo grado si legge, inoltre, che imputato veniva sentito in udienza e che, a fronte delle contestazioni del Pubblico ministero, sosteneva che nel 2013-2014 acquistava droga da ragazzi di colore, dei quali non conosceva i nominativi; negava di avere mai acquistato da NOME e NOME, con i quali ammetteva di fare uso di droga alle feste, comprandola insieme. L’imputato ammetteva, poi, di avere in alcune occasioni ceduto sostanza stupefacente a NOME e NOME.
Nell’atto di appello il difensore evidenziava che aveva espressamente richiesto al Giudice di primo grado di acquisire le intercettazioni, che avevano giustificato l’escussione dell’imputato, prima in qualità di persona informata sui fatti e poi in qualità di testimone, ciò al fine di accertare se la falsità o reticen si fosse verificata nel corso delle indagini preliminari o, viceversa, nel corso della fase dibattimentale e che il teste COGNOME dichiarava di non essere in grado di riferire quali erano le intercettazioni e dove fisicamente si trovavano. Pertanto, a giudizio del difensore, il Tribunale aveva omesso di considerare la rilevanza delle intercettazioni pervenendo così a conclusioni errate.
La sentenza impugnata risponde alla deduzione difensiva sottolineando che «dal contenuto dei verbali l’udienza del processo di primo grado non risulta che le trascrizioni delle intercettazioni, delle quali non è stata fatta specifica richiest istruttoria di acquisizione e che non sono agli atti del processo, costituiscano compendio probatorio, per cui nella sentenza impugnata ad esse il giudicante non si è riferito e sul contenuto delle captazioni ha riferito il teste COGNOME».
Avverso la sentenza ricorre per cassazione COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi.
2.1. Mancata assunzione di una prova decisiva, e cioè del contenuto dell’intero fascicolo del Pubblico ministero n. 1825/13 RGNR e delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, disposto con ordinanza istruttoria del 23 settembre 2019 dal Tribunale di Ascoli Piceno.
Il Tribunale, a seguito di richiesta del difensore, disponeva l’acquisizione integrale del suindicato fascicolo, ritenendo tale integrazione istruttoria produzione documentale palesemente necessaria al fine di decidere, onorando dell’incombente il Pubblico ministero. Nonostante il Tribunale ascolano, in sentenza, abbia attestato la produzione integrale degli atti, di essi non vi è traccia alcuna nel compendio probatorio del presente procedimento. E, infatti, la stessa Corte di appello dà atto dell’assenza delle intercettazioni, ma conferma il giudizio di penale responsabilità evidenziando che il Tribunale non aveva fatto riferimento ad esse, bensì alle dichiarazioni del teste COGNOME.
2.2. Motivazione apparente della sentenza della Corte di appello di Ancona.
Il Tribunale aveva disposto, con apposita ordinanza istruttoria, l’acquisizione dell’intero contenuto del fascicolo del n. 1825/2013 R.G.N.R. La mancanza delle intercettazioni, pertanto, non poteva essere liquidata dalla Corte come un ineluttabile fatto processuale in assenza, almeno, di una qualsivoglia considerazione non evincibile dalla motivazione della sentenza, inerente alla ritenuta rilevanza o irrilevanza delle conversazioni captate nel corso del procedimento a quo, ai fini della configurabilità dell’ipotesi delittuosa contestata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non è manifestamente infondato e, pertanto, essendo decorsi i termini di prescrizione del reato, la sentenza impugnata deve essere annullata per estinzione del reato.
2.Rileva, in particolare, il Collegio, che, a fronte di un motivo specifico della difesa attinente alla mancanza delle intercettazioni, delle quali era, invece, stata disposta l’acquisizione dal Tribunale, la sentenza si limita, con estrema genericità, a sostenere che su di esse aveva riferito in dibattimento il teste operante. Nulla si evince dalla motivazione della sentenza, circa la ritenuta rilevanza o irrilevanza delle conversazioni captate nel corso del procedimento a
quo, ai fini della configurabilità dell’ipotesi delittuosa contestata e circa l sufficienza delle dichiarazioni dell’operante a provare la sussistenza del reato.
Al rilevato vizio di motivazione dovrebbe conseguire l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ma, essendosi il reato prescritto, anche tenendo conto delle sospensioni del termine di cui all’art. 157 cod. proc. pen., il 10 maggio 2024 e risultando l’inevitabile rinvio al giudice di merito incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. 2, n. 3221 del 07/01/2014, Macchia, Rv. 258817 – 01), deve pronunciarsi sentenza di annullamento del reato per estinzione del reato.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.