Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2617 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2617 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME nato a Napoli il 27 maggio 1966
avverso la sentenza resa il 15 dicembre 2023 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dalla difesa del ricorrente la trattazione orale e c conseguentemente, il procedimento viene trattato in presenza;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
rilevato che nessuno è presente per il ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Napoli 1’8 ottobre 2021, che aveva affermato la responsabilità di COGNOME e di altri imputati, tra cui i farmacisti COGNOME e COGNOME in ordine ai re
falso, ricettazione e truffa contestati al capo D della rubrica, ha assolto questi ultimi dai loro ascritti e ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti dell’odierno ricorre
Si contesta a COGNOME di avere, quale dipendente e collaboratore del farmacista COGNOME, operando in concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME, ricevuto 350 ricette facenti parte di un quantitativo di oltre 35.000 provento di furto, che venivano contraff inserendo dati anagrafici e fiscali di ignari pazienti e venivano presentate presso la farmacia d dottor COGNOME per acquisire i relativi farmaci e ottenere poi l’indebito rimborso da pa dell’ASL, mediante l’emissione di appositi mandati dalla Azienda sanitaria di Pozzuoli.
2.Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato, deducendo:
2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità relazione ai reati contestati nell’imputazione poiché la Corte di merito, travisando il fat affermato la responsabilità dell’imputato sulla base di una serie di conversazioni telefonic intercettate con il coimputato, separatamente giudicato, COGNOME e di quelle intercorse quest’ultimo e il coimputato COGNOME, ma non ha individuato il concorso e la condotta attribuita a Palmese, limitandosi a sostenere che era a conoscenza della provenienza delittuosa delle ricette a lui consegnate dai complici, trascurando di considerare che questi svolgeva l mansioni di magazziniere e non ricavava alcun profitto dalla ricezione di dette ricette.
La sentenza censurata si è soffermata esclusivamente nel ravvisare l’elemento soggettivo della condotta e ritiene l’imputato consapevole della provenienza illecita delle ricette mentr incorrendo in una insanabile contraddizione ha assolto il titolare della farmacia, COGNOME ch era l’unico soggetto teoricamente interessato ad incassare le prescrizioni mediche e che poteva trarre vantaggi dalla presentazione delle ricette provento di furto.
La motivazione della sentenza risulta illogica, in quanto non si comprende come l’interessamento del Palmese sarebbe avvenuto al fine di far ottenere a terzi, o meglio a farmacista COGNOME, un illecito arricchimento patrimoniale, senza che quest’ultimo ne fosse consapevole. Nel caso in esame la prova della responsabilità dell’imputato si fonda sulle intercettazioni telefoniche, ma il giudice si limita a questa affermazione e non argomenta su contenuto delle stesse, nè individua le conversazioni dimostrative del coinvolgimento del Palmese, così fornendo una motivazione apparente .
2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostan attenuanti generiche, poiché la Corte ha negato tale beneficio in assenza di alcuna motivazione e si è limitato a confermare il ragionamento esplicitato dalla sentenza di primo grado, con un motivazione a dir poco apparente.
2.3 Violazione di legge in relazione al diniego dell’attenuante di cui all’art. 648 qu comma cod.pen. poiché la Corte ha affermato che le circostanze concrete denotano un inserimento dell’imputato in contesti di non lieve spessore criminale, a prescindere dal valor economico dei singoli farmaci acquistati per mezzo delle ricette.
2.4 Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’art. 163 cod.pen. poiché sentenza nel negare il beneficio della sospensione condizionale si limita a richiamare quanto sostenuto in relazione alle attenuanti generiche, applicando gli stessi criteri, mentre avreb dovuto indicare almeno un elemento per motivare la non meritevolezza del beneficio della sospensione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è fondato ed impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, rendendo superfluo l’esame delle altre censure.
Deve rilevarsi che la Corte di appello ha in buona parte demolito la prospettazione accusatoria condivisa dal GUP nei confronti del coimputato COGNOME titolare della farmacia in cui lavorava Palmese, che è stato assolto dai reati a lui contestati, senza peraltro indicare in dispositi formula assolutoria.
Dalla motivazione si desume ( v. pag. 5 ) che la Corte territoriale ha ritenuto non raggiunta prova della consapevolezza da parte del COGNOME della provenienza furtiva e della contraffazione delle numerose prescrizioni mediche, che venivano presentate alle farmacie di cui era titolare, ad opera dei coimputati COGNOME e COGNOME, con la complicità di COGNOME.
La pronunzia impugnata dopo essersi soffermata ad esporre le ragioni poste a sostegno del ribaltamento della sentenza di primo grado e dell’assoluzione in favore dei due farmacisti coinvolti nel procedimento, COGNOME e COGNOME, dedica poche righe alla posizione di COGNOME, limitandosi a rinviare al contenuto della sentenza di primo grado e al tenore delle conversazion intercettate “che depongono per un’assoluta consapevolezza in capo all’imputato della provenienza delittuosa delle ricette.”
Così facendo, formula una motivazione fortemente deficitaria e quasi apparente, che non assolve l’onere motivazionale posto a carico della Corte; onere che, nel caso in esame, appare particolarmente cogente e impone uno sforzo di rivalutazione del compendio probatorio, alla luce dell’esito assolutorio cui la Corte è pervenuta nei confronti del coimputato COGNOME ragione dei rapporti di lavoro che intercorrevano tra costoro. Il Tribunale, infatti, aveva fon la responsabilità di COGNOME principalmente sull’interpretazione di diverse intercettazioni, c trovavano logica spiegazione nella ricostruzione complessiva della vicenda fornita dalla pubblica accusa, secondo cui COGNOME operava come factotum e braccio destro del suo datore di lavoro, COGNOME titolare di alcune farmacie in cui erano state presentate le prescrizioni falsificat Corte territoriale ha in buona sostanza stravolto la prospettazione accusatoria e la ricostruzio della vicenda condivisa dal primo giudice,, escludendo che sia emersa la prova del coinvolgimento del COGNOME nella vicenda per cui è processo ; ciò posto , non può limitarsi , nel confermare l condanna del Palmese, a rinviare alle argomentazioni del primo giudice fma dovrà rivalutare il compendio probatorio sottoponendo le prove a carico ad un attento giudizio di resistenza, per verificare se non siano state inficiate dalle argomentazioni poste a sostegno dell’assoluzione de
coimputato. Né può sostenersi che l’atto di appello fosse aspecifico, poiché deduceva il ruol subordinato del COGNOME, dipendente e collaboratore del COGNOME, in quanto tale privo di potere decisionale; lamentava che nelle conversazioni intercettate non si parla mai di ricette medich false e che COGNOME avrebbe intrattenuto rapporti con COGNOME, proprio su indicazione del suo datore di lavoro, COGNOME che, per sua stessa ammissione, aveva raccomandato ai suoi dipendenti di rendersi disponibili qualora questi si fosse ripresentato in farmacia.
Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli che, confrontandosi con il compendio probatorio e con le intervenute pronunzie assolutorie nei confronti dei coimputati, espliciti con motivazione congrua e no intrinsecamente contraddittoria gli elementi su cui si fonda il giudizio di colpevolezza a carico ricorrente, tenendo conto che a Palmese è stato addebitato non soltanto il delitto di ricettazi delle ricette di provenienza furtiva, ma anche il concorso nei reati di truffa e di falso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli .
Roma 22 ottobre 2024 Il Consigliere estensore
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