Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45151 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45151 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME( ITALIA) il 30/11/1989
avverso il decreto del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale al ricorrente era stata applicata – in quanto indiziato e socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. i-ter) del Decr. Lgs. n. 159 del 2011 – la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni uno;
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia, nella rubrica, la violazione della legge e la mancanza assoluta di motivazione in ordine a quanto lamentato nei motivi di appello e alla produzione documentale, si riduce in realtà ad una doglianza complessivamente volta a censurare la motivazione del decreto della Corte d’appello, mentre in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per violazione di legge (cfr. tra le tante, Cass. sez.6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284). Come noto, anche le lacune della motivazione possono essere attratte nell’alveo della violazione di legge, ma soltanto nei casi di “assenza totale” o di c.d. mera “apparenza” di essa. Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, Seana; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, COGNOME) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, COGNOME); motivazione apparente, invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n 4787 del 10/11/1993, COGNOME), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, COGNOME; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano; Sez. 1, n. 43433 dell8/11/2005, Costa; Sez. 3, n. 20843, del 5 28/04/2011, COGNOME) o di ricorso a dausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, COGNOME; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, COGNOME) e, più in generale, quella che dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o che sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov); ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento, trattandosi di vizio che sostanzia una “inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali” (così, tra le tante, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). Non sussiste, invece, vizio di totale assenza del corredo motivazionale quando le ragioni d’appello siano state partitamente ed accuratamente vagliate dal giudice di merito, come certamente avvenuto nel caso che ne occupa, e siano censurate con il ricorso per cassazione in Corte di Cassazione – copia non ufficiale
relazione ad ipotizzate carenze attinenti alla corretta ricostruzione della vice (come, a titolo esemplificativo, quelle concernenti le risultanze di procedimenti pena antecedenti che, secondo la prospettazione difensiva, avrebbero dovuto determinare una diversa soluzione decisionale), alla quale la legge è stata in concreto applica riconducibili all’ambito della motivazione del provvedimento. Ed è sufficiente l semplice lettura del decreto impugnato per inferire come le proposizioni adottate e l osservazioni illustrate risultino del tutto conformi al dato normativo applicato forniscano contezza di un solido e persistente quadro indiziario a carico del prevenuto utile a giustificare la delibazione di pericolosità in termini di coerenza anche riferimento al necessario requisito della sua attualità, che deve essere valutat momento dell’emissione del decreto impositivo della misura di prevenzione; la pronuncia della Corte d’appello ha invero precisato, con enunciati ineccepibili, ch l’assunta assenza di manifestazioni di pericolosità tra il febbraio 2022 e il 16 ma 2023, data di adozione della misura prevenzionale, è stata determinata esclusivamente dalla sottoposizione del ricorrente a misura cautelare custodiale, “che ha forzatamente interrotto la lunga sequela di azioni violente e minacciose emergenti dagli atti”; e tale analisi, rispondente ai parametri della logica comune, sfugg sindacato di legittimità;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 2024.