Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1032 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1032 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMENOMENOMENOMENOMENOMENOMENOMENOMEXX
RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto emesso il 4 dicembre 2025 dal Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso, come da requisitoria già depositata.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto emesso il 4 dicembre 2025 il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE convalidava il trattenimento di NOMENOMEXXX presso il Centro di permanenza e assistenza per i rimpatri di ‘Pian del Lago’ di RAGIONE_SOCIALE, disposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.
Occorre, in proposito, precisare che NOMENOMEXXX aveva fatto ingresso nel centro di permanenza nisseno in conseguenza del provvedimento adottato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO il 2 dicembre 2025, al quale aveva fatto seguito il deposito RAGIONE_SOCIALEa richiesta di convalida, effettuato presso la cancelleria del Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE dal AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE il 3 dicembre 2025, ex art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015.
Infine, all’udienza del 4 dicembre 2025, il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE convalidava il provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO il 2 dicembre 2025, rigettando le doglianze proposte nell’interesse di NOMENOMEXXX.
Avverso questo decreto NOMENOMEXXX, a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘avv.
NOMENOMENOMEXXX, ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen. e 24 Cost., conseguente al mancato deposito, da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di AVV_NOTAIO – che, il 2 dicembre 2025, aveva emesso il decreto di trattenimento controverso -, RAGIONE_SOCIALEa documentazione necessaria alla difesa del trattenuto per esercitare il suo mandato, rappresentata dal provvedimento con cui era stata rigettata l’istanza di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia esecutiva del diniego di protezione internazionale presentata al Tribunale di Catania.
Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del decreto impugnato, in riferimento agli artt. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), 15, par. 2 e 4,
Direttiva 2008/115/CE, 13 e 111 Cost., per non avere il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE esaminato le doglianze di NOME limitandosi a compilare un modulo prestampato, da cui non era possibile comprendere le ragioni per le quali era stato convalidato il decreto di trattenimento emesso dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO il 2 dicembre 2025.
Queste ragioni imponevano l’annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOMENOMEXXX Ł fondato nei termini di seguito indicati.
Occorre premettere che, in sede di convalida o proroga del trattenimento del cittadino straniero, disposto ex art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015, il controllo RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria, compatibilmente con i tempi ridotti RAGIONE_SOCIALEa novellata disciplina, deve essere esaustivo e comporta l’acquisizione di tutti gli elementi, che, in via diretta o derivata, incidono sulla legittimità del decreto di espulsione e, correlativamente, del decreto di trattenimento (tra le altre, Sez. 1, n. 15747 del 22/04/2025, B., Rv. 287844 – 01).
Ne discende che, in linea con quanto prescritto dall’art. 10ter T.U. imm., devono essere assicurate a tutti gli stranieri condotti per esigenze di soccorso e di assistenza presso gli appositi centri informazioni complete sulla procedura di protezione internazionale; sul programma di ricollocazione in altri Stati RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea; sul ricorso al rimpatrio volontario assistito.
Tali obblighi di informazione sono finalizzati ad assicurare allo straniero trattenuto la correttezza RAGIONE_SOCIALEe procedure di identificazione e a ridurre la possibilità di abusi.
L’obbligo di informativa sussiste anche nel caso in cui lo straniero trattenuto non abbia chiesto la protezione internazionale, atteso che «il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere chiaramente espressa e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona Ł stata preventivamente compiutamente informata» (Sez. 1, n. 15747 del 22/04/2025, B., cit.).
In questa cornice, deve osservarsi che, nel procedimento celebrato davanti al Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE il 4 dicembre 2025, si perveniva alla formulazione di un giudizio di convalida del trattenimento di NOMENOMEXXX, disposto dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO il 2 dicembre 2025,sulla base del riferimento generico alla documentazione acquisita, senza dare analiticamente conto di quali atti la stessa si componeva.
Osserva, in proposito, il Collegio che il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, usando un moRAGIONE_SOCIALEo prestampato, nel quale venivano inseriti alcuni dati identificativi del procedimento mediante compilazione manoscritta, a pagina 1 RAGIONE_SOCIALEa decisione censurata, evidenziava che la convalida del provvedimento di trattenimento si giustificava in quanto il passaporto di NOMENOMEXXX era «scaduto in data 18.11.2025», aggiungendo, subito dopo, contraddittoriamente, che era necessario «procedere ad accertamenti sulla sua identità e nazionalità».
Tuttavia, tale, generico, percorso argomentativo concretizza un’ipotesi di carenza motivazionale assoluta, rilevante nei confronti di NOME per inquadrare la quale occorre evidenziare che il vizio deducibile in termini di mancanza di motivazione, conformemente a quanto, da tempo, affermato da Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 01, comprende, oltre all’ipotesi, sostanzialmente scolastica, di un provvedimento totalmente privo di giustificazioni, ma dotato del solo dispositivo, tutti i casi in cui la motivazione risulti sprovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o comunque inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito nell’emettere un atto processuale (tra le altre, Sez. 1, n. 45723 del
24/10/2003, COGNOME, Rv. 226035 – 01).
Nel caso di specie, dunque, ci si trova di fronte a una motivazione apparente, fondata su mere clausole di stile, resa incontroversa dall’impiego di un modulo prestampato per la stesura del provvedimento – sostanzialmente adattabile a qualsivoglia ipotesi di trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero ex art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015 -, non avendo il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE fornito alcuna indicazione sul percorso argomentativo seguito e sugli elementi utilizzati per decidere sulla posizione di NOME Tutto questo concretizza un’ipotesi di motivazione apparente, che ricorre quando, come nel caso di specie, la sequenza argomentativa attraverso cui l’autorità perviene alla sua decisione Ł del «tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioŁ, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno RAGIONE_SOCIALEa decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, COGNOME, Rv. 247682 – 01).
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Consegue, infine, a tali statuizioni la comunicazione provvedimento al AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE per gli adempimenti di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Si comunichi al AVV_NOTAIO per gli adempimenti di competenza.
Così Ł deciso, 09/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.