Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33692 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33692 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ARZANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/03/2024 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
uditi il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso, e l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME, si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4 marzo 2024 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a segu del riesame proposto ex art. 324 cod. proc. pen nell’interesse di NOME COGNOME, ha confermato il decreto in data 24 gennaio 2024 con cui il Giudice per le indagini preliminari press Tribunale di Napoli Nord – per quel che qui rileva – ha disposto:
in relazione al delitto aggravato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (avente oggetto i beni della fallita RAGIONE_SOCIALE, per cui si procede anche nei confronti del Serr capo A. dell’incolpazione) il sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle res indicate nello stesso decreto (in particolare, i beni di cui all’offerta n. 430 del 15 dicembre oggetto del contratto di cessione stipulato li 31 dicembre 2022 tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
nonché, in relazione al delitto di autoriciclaggio (per cui si procede nei confron COGNOME: cfr. capo B. dell’incolpazione), il sequestro preventivo finalizzato alla confisca somma di euro 976.000, in via diretta ovvero per equivalente.
Avverso il provvedimento collegiale i difensori di NOME COGNOME hanno proposto ricor per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all’art comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale hanno dedotto la violazione della le penale (segnatamente, degli artt. 216, comma 1, n. 1, 223, comma 1, legge fall., 240, 648 ter.1, 648-quater cod. pen.) nonché la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (in particolare dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.) poiché sarebbe stata resa u motivazione apparente rispetto alle allegazioni difensive.
In particolare:
sarebbe stata ritenuta la sussistenza del fumus del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per l’acquisto da parte della RAGIONE_SOCIALE, «facente capo al COGNOME», dell’az della RAGIONE_SOCIALE, poi dichiarata fallita, al prezzo di euro 100.000, a fronte di un euro 690.000 stimato dal consulente della curatela), non solo determinando erroneamente il profitto così conseguito (al più pari a euro 580.000, dato che il valore di stima è stato in in euro 680.000 dal detto consulente e da esso dovrebbe detrarsi il prezzo versato), ma senza argomentare effettivamente su quanto dedotto dal consulente della difesa, il quale h attribuito all’azienda un valore negativo in quanto comprensiva di debiti elevatissimi (po sarebbero rimaste esclusi dalla cessione solo le eventuali passività ulteriori, rispetto a riportate nel contratto, che la cedente eventualmente avesse taciuto alla cessionaria; avendo il Tribunale negato tale dato in patente contrasto con gli elementi in a segnatamente lo stesso contratto in incolpazione e con l’ammontare dello stato passivo), né sul fatto che nel giudizio civile pendente tra la curatela e la RAGIONE_SOCIALE è stata consulenza tecnica d’ufficio (ragion per cui l’astratta configurabilità del reato potrà affe solo all’esito del detto accertamento); così sarebbe stata violata la legge penale in quan proprio sull’erroneo presupposto che la cessione dell’azienda abbia escluso i debiti depauperato il patrimonio della fallita, è stato ritenuto il fumus del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale che è il reato presupposto dell’autoriciclaggio;
il Tribunale avrebbe reso una motivazione apparente pure sulle allegazioni relative a quantum del profitto che, ad avviso della difesa, sarebbe (come esposto), al più determinabi in euro 580.000 (per il fatto di cui al capo A.), considerato pure che la vendita (a dista quasi cinque anni) da parte di RAGIONE_SOCIALEdi alcuni dei macchinari (che erano stati acqu da RAGIONE_SOCIALE) ha avuto ad oggetto pure due beni che la fallita conduceva in leasing (i cui canoni di locazione e la somma dovuta per il riscatto, per quasi euro 200.000 complessivi, stata versata da RAGIONE_SOCIALE); e dall’importo così incassato (pari a complessivi euro 680. si trarrebbe che il delitto di autoriciclaggio non ha determinato un ulteriore profitto; caso, anche se i macchinari venduti da RAGIONE_SOCIALE avessero il valore, ritenuto
provvedimenti di merito, di euro 976.000, comunque il sequestro sarebbe sproporzionato perché ha attinto beni del valore complessivo di euro 1.952.000; e, alla luce di quan riportato, sarebbero stati violati gli artt. 240 e 648-quater con riguardo alla nozione di profitto del reato;
– infine, il Tribunale avrebbe reso una motivazione apparente, rispetto alla prospett emanazione di un decreto di sequestro conservativo (dell’azienda della RAGIONE_SOCIALE e di b sociali per un valore di euro 680.000) nel già richiamato procedimento civile, escluderebbe il periculum; ed avrebbe provveduto in violazione del canone di proporzionalità della cautela, dato che l’azione revocatoria ivi esercitata dalla curatela avrebbe ad ogg l’identico fatto illecito qualificato de fumo come bancarotta fraudolenta patrimoniale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente alla denunciata sussistenza di una motivazion apparente sul quantum della cautela.
È utile premettere che ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., avverso ordinanze in tema di misure cautelari reali – ivi comprese quelle emesse a seguito di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. – il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge. In tale novero non rientrano le censure alla motivazione, salvi i casi di motiva inesistente o apparente, che rilevano sub specie dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in forza della sanzione di nullità posta dall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 37451 del 11/04/2017, Gazza, Rv. 270543 – 01), e che ricorrono in presenza di vizi «così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 18951 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01) e, segnatamente, quando l’argomentazione a sostegno della decisione sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentaz di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostr «cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della dec adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 967 14/07/2014 – dep. 2015, Rv. 263100 – 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno, Rv. 221437 – 01) e, pertanto, «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 196361 – 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244). Al di fuori di dette ipotesi, il sindacato della motivazio consentito nei termini previsti dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e n essere utilmente dedotto in relazione alle ordinanze cautelari reali.
Con riferimento al fumus dei reati in relazione ai quali è stato disposto il sequestr nonché # al periculum posto a base della cautela reale, la prospettazione difensiva è infondata nella parte in cui ha denunciato una motivazione apparente e si sostanzia nell’irritu proposizione di un vizio di motivazione, anche nella parte in cui ha assunto la violazione de legge penale; nel resto è manifestamente infondata.
Il COGNOMEgio di merito, con riguardo alla bancarotta fraudolenta in incolpazione (re presupposto del delitto di autoriciclaggio), non si è limitato ad esaminare le condiz contrattuali relative alla cessione del compendio dei beni in discorso (dalla fallita RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE), in particolare con riferimento al valore di esso alla luce dei oggetto di cessione. Il Tribunale, difatti, ha compiuto una più ampia disamina, ponendo fondamento del ritenuto (sia pure, de fumo) difetto di congruità del prezzo della cessione (rispetto al valore delle res) anche: la perizia disposta nella procedura fallimentare, le modalità anomale della successiva cessione (da parte della RAGIONE_SOCIALE) dei medesimi ben acquistati dalla fallita, le evidenziate anomalie nella tempistica delle operazioni de quibus e nel pagamento (segnatamente, mediante una «anticipazione» di euro 95.000, senza garanzia) da parte della RAGIONE_SOCIALE in favore di una società già in crisi (per l’appunto, la La RAGIONE_SOCIALE cointeressenze tra i soggetti coinvolti (tratte dalla composizione delle compagini sociali tempus della costituzione di alcune di esse), il difetto di iniziative della RAGIONE_SOCIALE confronti della fallita (nonostante la disdetta di un contratto di locazione da pa quest’ultima abbia determinato per la prima un oneroso trasferimento altrove dei ben acquistati) ed il luogo in cui sono stati trasferiti i beni. Si tratta, dunque, di una mot che non può qualificarsi come apparente, rispetto alla quale il denunciato travisamento de tenore del contratto di affitto può venire in rilievo come vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (cfr; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 2 -01). Né con riguardo al fumus può ravvisarsi la violazione della legge penale, in quanto il ricorso ha assunto in proposito la carente ricostruzione della fattispecie concreta e, dunq ha dedotto anche in parte qua un vizio di motivazione (cfr. Sez. 5, n. 47757 del 07/10/2016, COGNOME, Rv. 268404 – 01) che, si è già rilevato, non può essere ritualmente denunciato questa sede. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto al periculum, l’impugnazione è manifestamente infondata. Anzitutto, non ricorre affatto una motivazione apparente: il Tribunale ha argomentato anche sul punto, evidenziando – sulla scorta dell’impiego di più società (già richiamato dallo stesso COGNOME per sottrarsi dall’adempimento delle obbligazioni assunte – la sussistenza del pericolo compimento di ulteriori atti volti a ostacolare il reperimento dei macchinari distra profitto del delitto di autoriciclaggio: in tal modo ha espresso una motivazione che qui può essere oggetto di censura (come più volte osservato). Quanto al sequestro conservativo (dell’azienda della RAGIONE_SOCIALE e di beni della società per un montante di euro 680. disposto dal Giudice civile (innanzi al quale la curatela ha proposto azione revocatoria) relazione alla generica allegazione difensiva, basti osservare che correttamente il COGNOMEgio del
riesame ne ha escluso la prospettata incidenza rispetto al ritenuto perículum, in quanto la detta cautela civile – che, per vero, è provvedimento provvisorio, funzionale a impedire che creditore perda la garanzia del proprio credito (art. 671 cod. proc. civ.) e passibile di (cfr. art. 669-decies cod. proc. civ., nonché art. 684 stesso codice) – non è ex se ostativo all’emissione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca da parte del Giudice pen (come chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, per t Sez. U, n. 40797 del 22/06/2023, Fallimento RAGIONE_SOCIALE, Rv. 285144 – 01).
È, invece, apparente la motivazione relativa all’oggetto del sequestro.
A fronte delle specifiche deduzioni difensive relative alla determinazione del quantum del profitto e al rispetto del canone della proporzione della cautela anche sub specie dell’insussistenza di un profitto del delitto di autoriciclaggio ulteriore rispetto a qu dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale, il provvedimento impugnato, in maniera assertiva pur a fronte degli elaborati tecnici richiamati nel corpo di esso, ha escluso la possibi determinare il valore dei beni oggetto della cessione (di cui al capo A.), facendo riferiment senza indicare alcun elemento a sostegno – all’impossibilità di fare previsioni sul recupe delle res e sul valore di esse; e, parimenti senza un’effettiva specificazione, ha indicato, q somma sequestrabile, «la differenza tra i versati saldi e il presso globale di € 976.0 sopra)» non chiarendo, a fronte degli esborsi sostenuti dalla RAGIONE_SOCIALE, a quali versam abbia inteso riferirsi. Infine, il Tribunale ha asserito, in maniera del tutto generic sequestro «riguarda tutte le fattispecie oggetto della contestazione provvisoria», ossia bancarotta e il riciclaggio. In tal modo, il COGNOMEgio di merito non ha chiarito gli elemen scorta dei quali ha disatteso la prospettazione difensiva né, in effetti, le ragioni a so della conferma in parte qua del decreto del G.i.p.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Maria Capua Vetere.
Così deciso il 19/06/2024.