Motivazione Apparente: La Cassazione Annulla il Dissequestro di un Cantiere
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 5541 del 2025, offre un importante chiarimento sui requisiti di una valida motivazione giudiziaria, censurando duramente il vizio della motivazione apparente. Il caso riguardava il dissequestro di beni legati a presunti abusi edilizi, concesso dal Tribunale del Riesame sulla base del presunto affidamento dei cittadini in un quadro normativo definito “intricato”. La Suprema Corte ha annullato tale decisione, sottolineando come un giudice non possa sottrarsi al dovere di analizzare e interpretare le norme.
I Fatti del Caso
Il procedimento nasceva dal sequestro di cantieri e immobili di proprietà di una società e in locazione a un’altra, nell’ambito di un’indagine per reati di abuso edilizio. Gli interessati avevano presentato istanza di dissequestro, rigettata in prima battuta dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP). Successivamente, il Tribunale del Riesame, in sede di appello, aveva accolto le loro ragioni, ordinando la restituzione dei beni.
La decisione del Riesame si fondava principalmente su due pilastri: la complessità e la scarsa chiarezza delle norme urbanistiche applicabili e, di conseguenza, la tutela dell’affidamento riposto dai cittadini. Secondo il Tribunale, gli indagati avrebbero agito in buona fede, confidando in una situazione di apparente legittimità. A sostegno di questa tesi, veniva citata anche una richiesta di pagamento di diritti di segreteria da parte del Comune per una pratica di sanatoria avviata dagli stessi interessati.
Il Procuratore della Repubblica ha impugnato questa ordinanza dinanzi alla Corte di Cassazione, denunciandone l’illogicità e la carenza di motivazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente il ricorso del Procuratore, annullando con rinvio l’ordinanza del Tribunale del Riesame. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la decisione impugnata fosse viziata da una motivazione apparente, ovvero una motivazione che, pur essendo formalmente presente, non fornisce una reale spiegazione delle ragioni giuridiche alla base del provvedimento.
Secondo la Corte, il Tribunale del Riesame ha eluso il proprio compito fondamentale: quello di esaminare e interpretare il quadro normativo di riferimento per verificare la legittimità o meno delle opere edilizie contestate. Invece di adempiere a questo dovere, si è rifugiato dietro la generica affermazione di un “quadro normativo intricato”, senza però specificare quali norme fossero poco chiare e perché.
Le Motivazioni: Il Vizio della Motivazione Apparente
Il cuore della sentenza risiede nella critica mossa al ragionamento del giudice del riesame. La Corte Suprema ha evidenziato come non sia sufficiente evocare il principio dell’affidamento del cittadino per giustificare una decisione, ma sia necessario illustrare concretamente le ragioni del suo fondamento e la sua prevalenza sulle disposizioni di legge.
Nello specifico, la Cassazione ha sottolineato i seguenti punti critici:
1. Mancata Analisi Normativa: Il Tribunale ha rinunciato a interpretare le leggi, anche se ritenute complesse, venendo meno al suo ruolo di iudex peritus peritorum (il giudice è il perito dei periti).
2. Affidamento non Dimostrato: Non è stato spiegato perché una semplice richiesta di pagamento di diritti di segreteria da parte del Comune dovesse generare un legittimo affidamento sull’accoglimento dell’istanza di sanatoria. Anzi, la presentazione stessa di una domanda di sanatoria implica il riconoscimento di un’irregolarità preesistente.
3. Assenza di Dettagli sulla Sanatoria: Il provvedimento non chiariva se un atto di sanatoria fosse mai stato effettivamente emesso, né quale fosse il suo contenuto o fondamento normativo.
In sostanza, la motivazione del Tribunale è stata giudicata una formula di stile, incapace di sostenere logicamente la decisione di dissequestro.
Conclusioni: L’Importanza di una Motivazione Concreta
Questa pronuncia ribadisce un principio cardine dello stato di diritto: ogni provvedimento giurisdizionale deve essere sorretto da una motivazione reale, effettiva e comprensibile, che dia conto del percorso logico-giuridico seguito dal giudice. Non ci si può limitare a formule generiche o a concetti astratti come “normativa intricata” per disapplicare la legge. La tutela dell’affidamento del cittadino è un principio importante, ma non può diventare un pretesto per evitare l’analisi rigorosa delle norme. Il giudice ha il dovere di “sciogliere i nodi” della complessità normativa, non di usarla come scudo per non decidere. Il rinvio al Tribunale di Livorno impone ora un nuovo esame che entri nel merito delle questioni legali, fornendo finalmente una motivazione concreta e giuridicamente fondata.
Cosa si intende per ‘motivazione apparente’ in una sentenza?
Si tratta di una motivazione che, sebbene esista formalmente, è così generica, illogica o contraddittoria da non spiegare le reali ragioni della decisione. In questo caso, il Tribunale si è limitato a definire le norme ‘intricate’ senza analizzarle, rendendo la sua motivazione solo apparente e, quindi, nulla.
L’affidamento del cittadino in una normativa complessa può giustificare un illecito?
Secondo la Corte di Cassazione, no. Il principio dell’affidamento non può essere invocato in modo generico per superare disposizioni di legge. Il giudice deve spiegare in modo concreto perché tale affidamento sia legittimo e perché debba prevalere sulla norma violata, un’analisi che nel caso di specie è mancata.
La richiesta di pagamento di diritti di segreteria per una sanatoria equivale a un suo accoglimento?
No. La Corte ha chiarito che la mera richiesta di pagamento di oneri amministrativi non dimostra un’anticipata comunicazione di accoglimento dell’istanza. Anzi, il fatto stesso di presentare una domanda di sanatoria costituisce un’ammissione dell’esistenza di un’irregolarità da sanare.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5541 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5541 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica del tribunale di Santa Maria Capua a Vetere; nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a Portoferraio il 18/10/1989; COGNOME NOME nata a Portoferraio il 27/02/1989; avverso la ordinanza del 23/09/2024 del tribunale del riesame di Livorno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
lette le conclusioni dei difensori di COGNOME NOME e COGNOME NOME, avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno chiesto la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso oltre a depositare documentazione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Livorno, adito con atto di appello nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME avverso il provvedimento con cui il Gip del medesimo tribunale aveva rigettato la richiesta di restituzione di beni sequestrati relativi a cantieri ed immobili proprietà della società RAGIONE_SOCIALE e in locazione alla società degli appellanti, n quadro di ipotesi di reato inerenti abusi edilizi, accoglieva l’appello proposto.
Avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica del tribunale di Livorno ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di impugnazione.
Si contesta la decisione del tribunale, siccome fondata sulla tutela dell’affidamento del cittadino a fronte di un quadro normativo definito “intricato”, e si rappresenta la mancata illustrazione del motivo della ritenuta scarsa chiarezza delle disposizioni di riferimento, pur a fronte dell’avvenuto riconoscimento del dato per cui le stesse consentirebbero solo lo svolgimento di attività commerciali, per prodotti agricoli, in area a prevalente funzione agricola, così da essere incompatibili con attività di commercio di materiale edile. Sarebbe assente anche la spiegazione del motivo del ritenuto affidamento del cittadino a fronte di una mera richiesta del Comune di pagamento di diritti di segreteria rispetto ad una istanza di sanatoria che non dimostrerebbe una anticipata comunicazione di accoglimento della istanza medesima.
Il ricorso è fondato, a fronte di una motivazione apparente, in quanto con essa il tribunale, da una parte, rinunzia ad ogni esame ed interpretazione del quadro normativo di riferimento, dall’altra, volge a sostenere un presunto affidamento del cittadino senza illustrare le ragioni del suo fondamento e di una sua prevalenza su disposizioni di legge (che, come prima rilevato, non risultano oggetto di analisi ed interpretazione, quand’anche, all’apparenza, secondo il tribunale, di eventuale difficile ricostruzione). Il collegio della cautela neppur spiega (cfr. pag. 3) se accanto alla richiesta di pagamento di diritti di segreteria sia intervenuto un provvedimento di sanatoria di irregolarità che lo stesso cittadino, secondo il tribunale, avrebbe inteso superare (per vero, in tal modo suffragando la tesi del ricorrente della assenza di ogni illustrazione delle ragioni a supporto del dissequestro, atteso che al quadro normativo “intricato” sembra seguire, attraverso la stessa citazione della iniziativa di sanatoria, invece, i riconoscimento di irregolarità). Né peraltro si illustra il quadro di riferiment normativo della “sanatoria” – ove intervenuta – delle irregolarità medesime, né tantomeno il tipo di provvedimento di sanatoria intervenuto, e le ragioni normative e di fatto di riferimento, se adottato. Compito ineludibile per il giudice, come noto, ove si sottoponga al suo esame un provvedimento di sanatoria.
Infine si rappresenta che la produzione di un atto operata in questa sede dalla difesa, come noto, costituisce documentazione, peraltro sopravvenuta alla decisione impugnata, non esaminabile come tale, in sede di legittimità.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l’ordinanza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Livorno.
P.Q.M.
annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Livorno competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c. p. p. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025.