Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22312 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22312 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MESORACA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/10/2022 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lede/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso;
udite i difensori
AVV_NOTAIO NOME conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
AVV_NOTAIO conclude associandosi alle richieste del codifensore.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava l’ordinanza del 27/10/2022, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva disposto la misura cautelare RAGIONE_SOCIALE custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME, in ordine ai reati rubricat al capo 6 (delitto di cui agli artt. 416, comma 1 e 2, 416-bis.1 cod. pen., pe essersi associato con altri, al fine di commettere più delitti relativi organizzazione di traffici illeciti di rifiuti e alla commissione di reiterate tr danno del gestore del servizio energetico nazionale; fatto aggravato dall’esser stato posto in essere per agevolare il sodalizio di hdrangheta denominato “RAGIONE_SOCIALE” e le articolazioni ndranghetistiche crotonesi, le quali monopolizzavano ed organizzavano il trasporto del cd “cippato” in violazione RAGIONE_SOCIALE normativa sui rifiuti, conferendo materiale non conforme, in accordo con i responsabili RAGIONE_SOCIALE struttura cd. a biomasse), al capo 7 (delitto di cui agli artt. cpv, 110, 112, comma 1 nn. 1 e 2, 452-quaterdecies, 416-bis.1 cod. pen., per aver gestito, ricevuto, trasportato e smaltito materiale legnoso misto a scarti di segheria e altro materiale di risulta, mischiandolo illecitamente con materiale di risulta e conferendo il predetto materiale presso centrali a biomassa ubicate in territorio calabrese, anche avvalendosi RAGIONE_SOCIALE redazione e predisposizione di falsa documentazione e false consulenze di agronomi, che attestavano la diversa origine del materiale poi conferito in centrale a biomassa) e al capo 8 (reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 640-bis, 316-ter cod. pen., per aver presentato negl anni dal 2015 al 2018 – nella veste di presidente e proprietario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – istanze al MIPAAF per la certificazione delle biomasse e l’accesso all’incentivazione, recanti attestazione di dati non veritieri, tali da indurr errore i rappresentanti del RAGIONE_SOCIALE in ordine ai reali dati di produzione di energia elettrica, così procurando alle società gestori delle centrali a biomasse un ingiusto4rofitto, pari alla acquisizione RAGIONE_SOCIALE tariffa incentivata, correlata conformità del ciclo produttivo del chips di legni vergine). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.1. La richiesta di riesame e il successivo contraddittorio orale avevano riguardato, dunque, l’esame RAGIONE_SOCIALE contestazione all’indagato RAGIONE_SOCIALE partecipazione all’associazione per delinquere di cui al capo 6), accusa articolata nel senso sopra esposto e così meglio specificata:
reato di cui agli artt. 416, primo e secondo comma, 416-bis.1 cod. pen. perché con le condotte e le qualità indicate nel capo 7), NOME COGNOME, quale promotore e organizzatore, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME (classe 1969), NOME COGNOME (classe 1973), NOME COGNOME (classe 1965), NOME COGNOME (classe 1963), NOME COGNOME
(classe DATA_NASCITA), NOME COGNOME, quali organizzatori, altri soggetti, quali partecipi, si associavano nelle rispettive qualità e nel perseguimento dei loro scopi per commettere più delitti relativi all’organizzazione di traffici illec rifiuti e alla commissione di reiterate truffe ai danni del Gestore del serviz energetico nazionale, fatti e condotte di cui ai restanti capi di accusa; fat aggravato dall’essere stato commesso per agevolare il sodalizio di ‘RAGIONE_SOCIALE denominato locale di RAGIONE_SOCIALE e le articolazioni di ‘RAGIONE_SOCIALE del crotonese contermini, le quali monopolizzavano e organizzavano il trasporto del cippato in violazione RAGIONE_SOCIALE normativa sui rifiuti, conferendo materiale non conforme in accordo con i responsabili delle strutture a biomassa, nelle province di Cosenza Crotone e Brindisi, dal gennaio 2014 al febbraio 2017.
All’indagato era contestato anche il reato fine di cui al successivo capo 7), così articolato:
– reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, 112, primo comma, nn. 1 e 2, 452-quaterdecies, 416-bís.1 cod. pen., perché, in concorso e previo accordo tra loro, nelle funzioni di seguito indicate, al fine di conseguire un ingiusto profit con più operazioni e attività continuative organizzate:
1) gestivano, ricevevano, trasportavano e smaltivano materiale legnoso misto a scarti di segheria e altro materiale di risulta proveniente da tagli, sfalc potature abusivi dagli stessi perpetrati e organizzati, intensivi e per quest pericolosi per l’ambiente; gestendo il predetto materiale, “cippandolo” in piazzali dagli stessi allestiti, mischiandolo illecitamente con materiale di risulta conferendo il predetto materiale presso centrali a biomassa ubicate in territorio calabrese (Cutro, Strongoli, Crotone, Laino Borgo ed Ecosesto-Cosenza), anche attraverso la redazione e predisposizione di falsa documentazione e false perizie di agronomi che attestavano diversa origine del materiale poi conferito in centrale a biomassa (in tal modo facendo assumere al materiale la qualità di rifiuto, non rientrando, in tal modo, nella esclusione normativa di cui all’art. 1 comma 1, lett. F) del d.lgs. 3 aprile 2016, n. 152);
2) smaltivano, quindi, i dirigenti e i responsabili delle centrali a biomass l’ingente materiale come chips di legno vergine, bruciandolo per la produzione di energia elettrica incentivata per la quale le centrali sono destinatarie di fon pubblici, con ciò guadagnandone l’ingiusto profitto costituito altresì da un agevole smaltimento dei rifiuti e da un indebito incremento del volume di affari per i fornitori, determinato dal mischiare materiale legnoso vergine a scarti d segheria, lavori autostradali e/o sfalci e potature abusivi;
in particolare, NOME COGNOME (classe 1965), RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, e NOME COGNOME (classe 1963), RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, acquistavano la centrale a biomassa di Cutro nel 2015, al fine di gestire l’intero ciclo produttivo del
stessa, trarne i relativi vantaggi economici derivanti anche dalle incentivazioni pubbliche e consentire i conferimenti dei rifiuti sopra descritti ed il relat smaltimento; fatto aggravato dalla sua commissione per agevolare il sodalizio di ‘RAGIONE_SOCIALE denominato “RAGIONE_SOCIALE e le articolazioni ndranghetistiche del crotonese contermini, le quali monopolizzavano ed organizzavano il trasporto del “cippato” in violazione RAGIONE_SOCIALE normativa sui rifiut conferendo materiale non conforme in accordo con i responsabili delle strutture cd. a biomassa; nelle province di Cosenza, Crotone e Brindisi, dal gennaio 2014 al febbraio 2017.
All’indagato era contestato anche il reato fine di cui al successivo capo 8), così articolato: – reato di cui agli artt. 110, 81 secondo comma, 640-bis e 316-ter cod. pen., per avere, nella qualità di rappresentante legale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistenti nella presentazione, per gli anni dal 2016 al 2018, di istanze al MIPAAF per la certificazione delle t:domasse e l’accesso all’incentivazione con coefficiente moltiplicativo K=1,8, recanti attestazioni non veritiere, omettendo ogni accertamento circa la veridicità RAGIONE_SOCIALE documentazione inerente al conferimento del cippato, limitandosi ad acquisire una unica e generica autocertificazione di conformità all’originale di tutti gli atti forniti ai fini RAGIONE_SOCIALE tracciabi biomasse oggetto di transazione, ricevendo materiale cippato proveniente da tagli eseguiti in difformità alla legislazione nazionale, indotto in erro rappresentanti del RAGIONE_SOCIALE in ordine ai reali dati di produzione di energia elettrica, giacché certificavano falsamente come la stessa fosse stata prodotta utilizzando chips di legno vergine o comunque incentivabile, così procuravano alla società che gestiva la centrale a biomasse un ingiusto profitto, pari alla acquisizione RAGIONE_SOCIALE tariffa agevolata, correlata alla conformità del ciclo produttivo del chips legno vergine. Fatto aggravato dalla sua commissione per agevolare il sodalizio di ‘RAGIONE_SOCIALE denominato “RAGIONE_SOCIALE‘ e le articolazioni ndranghetistiche del crotonese contermini, le quali monopolizzavano ed organizzavano il trasporto del “cippato” in violazione RAGIONE_SOCIALE normativa sui rifiut conferendo materiale non conforme in accordo con i responsabili delle strutture cd. a biomassa; nelle province di Cosenza, Crotone e Brindisi, dal gennaio 2014 al febbraio 2017. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2. Il complessivo procedimento era scaturito dall’articolata attività investigativa condotta dalla Direzione RAGIONE_SOCIALE Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, che aveva indagato sulle attività illecite poste in essere dalla compagine di ‘RAGIONE_SOCIALE nota come “RAGIONE_SOCIALE“, al cui apice era collocato NOME COGNOME e che risultava
operante nel territorio crotonese. L’esistenza di tale sodalizio malavitoso era stata già accertata in forza di svariate sentenze, alcune delle quali passate in giudicato e altre analiticamente indicate nella richiesta cautelare, confermata dalle convergenti dichiarazioni (di già provata genuinità e di attendibilit intrinseca ormai validata in sede giudiziaria), promananti da diversi collaboratori di giustizia, già inseriti in eterogenei ambiti criminali. Questi ultimi avev contribuito, in modo rilevante, alla ricostruzione delle vicende delinquenziali dell organizzazioni ‘ndranghetistiche attive in territorio crotonese, sia per ciò ch attiene alla composizione e alla struttura gerarchica RAGIONE_SOCIALE compagine di RAGIONE_SOCIALE, sia in ordine al ruolo del suddetto capo.
In tale contesto, la consorteria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era risultata particolarmente inserita nel settore dello sfruttamento delle risorse boschive e dei conferimenti di cd. cippato alle centrali a biomassa. Relativamente a tale settore di attività, compendio indiziario versato nell’incarto processuale era rappresentato dall’esito degli accertamenti contenuti in diverse informative, concernenti questo e anche altri procedimenti. e dalle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, i q avevano contribuito a rivelare l’esistenza e l’imponenza degli interessi di quella articolazione RAGIONE_SOCIALE criminalità organizzata, nel suddetto settore di attività.
1.3. Il Tribunale ha inserito la posizione di NOME COGNOME (classe DATA_NASCITA), quale presidente e proprietario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nel panorama fattuale ritenuto accertato, in ordine alle imputazioni riportate e ha concluso ne senso che, per la sua posizione, gli elementi acquisiti confermassero l’evenienza RAGIONE_SOCIALE gravità indiziaria.
1.4. Con riferimento allo specifico settore dell’attività di smaltimento de cippato, ritenuto illecito e finalizzato ad agevolare la cosca di RAGIONE_SOCIALE, Tribunale ha richiamato i contributi dei collaboratori NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Il contributo di NOME COGNOME aveva fatto scoprire l’attività svolta nel settore dall’RAGIONE_SOCIALE facente capo a NOME COGNOME, evidenziando il legame con NOME COGNOME, nel senso che anche le aziende dei COGNOME garantivano l’ingerenza RAGIONE_SOCIALE criminalità organizzata nel settore boschivo, mettendo la loro attività a disposizione dei locali esponenti di ‘RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, sono stati richiamati i contribut NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Nel provvedimento impugnato, vi è il riferimento al rinvenimento all’interno RAGIONE_SOCIALE vettura adoperata da NOME COGNOME, al tempo dell’omicidio di questi, verificatosi in Petilia Policastro il 23/03/2012 – di alcuni manoscritti, concernenti la compravendita di legname, uno dei quali firmato da proprietari di imprese boschive, tra cui NOME, NOME e NOME COGNOME, quest’ultimo genero di COGNOME.
Sono poi richiamate: le dichiarazioni rese dall’imprenditore nel settore boschivo NOME COGNOME, rese all’interno del procedimento noto come “Stige”, ritenute evocative RAGIONE_SOCIALE sussistenza di un “cartello di imprese”, capace di controllare gli appalti boschivi indetti da enti pubblici, garantendosi il massim profitto, alimentato dagli COGNOME, con l’assenso RAGIONE_SOCIALE criminalità organizzata; gli elementi ricavabili dagli atti del procedimento “Kyterion” e dall’operazione cd “Imponimento”, da cui era possibile ricavare il ruolo delle consorterie crotonesi, nel controllo RAGIONE_SOCIALE filiera del legno, secondo quanto delineato dai collaboratori d giustizia; le indicazioni desumibili dal procedimento n. 5676/17, con particolare riferimento alle attività di intercettazione, dimostrative del ruolo RAGIONE_SOCIALE d COGNOME.
Il Tribunale del riesame ha considerato, inoltre, le dichiarazioni rese da NOME COGNOME, soggetto pluripregiudicato e ritenuto vicino alla associazione malavitosa nota come “COGNOME” di Petilia Policastro; questi ha affermato che gli COGNOME, dopo aver corrotto il funzionario incaricato, avevano sottoscritto un contratto con la centrale, in esecuzione del quale gli stessi COGNOME, i COGNOME e i COGNOME, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, conferivano illegalmente materiale legnoso, previa falsificazione di bolle e documenti, nonché trasportando veri e propri rifiuti.
Queste dichiarazioni hanno ricevuto il suffragio rappresentato dalle indagini svolte dai RAGIONE_SOCIALE; in tal caso, i militari hanno appura l’intervento di ditte boschive, che in occasione di tagli e potature “cippavano” materiale, per poi condurlo fino alle centrali a biomassa calabresi. Vi sono, inoltre, le numerose intercettazioni effettuate nel corso del presente procedimento, fra cui quella nel corso RAGIONE_SOCIALE quale NOME COGNOME affermava come il COGNOME, in pochi anni, avesse costruito un impero servendosi RAGIONE_SOCIALE filiera del legno.
Stando alle conclusioni raggiunte dal Tribunale, l’attività investigativ consentiva, in primo luogo, di confermare la preminenza RAGIONE_SOCIALE figura del COGNOME; permetteva, altresì, di far luce sulle relazioni esistenti fra il capocos e i COGNOME, imprenditori suddividi nei due rami rispettivamente denominati “RAGIONE_SOCIALE” (al quale è riconducibile l’odierno ricorrente) e “RAGIONE_SOCIALE“. Giova anche precisare che la centrale a biomasse di Cutro è di proprietà RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a far data dal 26/03/2015 e tale proprietà è divisa in parti uguali, fra NOME e NOME COGNOME.
1.5. Per ciò che riguarda, in particolare, l’RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, l indagini consentivano di accertare che questa – una volta divenuta proprietaria RAGIONE_SOCIALE centrale a biomasse di Cutro – aveva stipulato una serie di contratti con diverse società boschive, tutte gravitanti nell’orbita dell’organizzazion
‘ndranghetistica di RAGIONE_SOCIALE.
1.6. Venivano richiamate le conversazioni captate, dalle quali emergeva – secondo l’impostazione adottata dal Tribunale del riesame – il ruolo funzionale svolto dai COGNOME (che venivano descritti dallo stesso capocosca quali suoi collaboratori), i quali, servendosi RAGIONE_SOCIALE suddetta centrale, smaltivano “cippato” d scarsa qualità e mischiato con materiali non conformi.
1.6. Anche le ulteriori indagini espletate dai RAGIONE_SOCIALE di Trebisacce (p.p. 2171/20 mod. 21 DDA Catanzaro), consentivano di accertare come alcune ditte conferissero alle centrali una quantità di “cippato” di gran lunga superiore, rispetto a quello realmente ricavabile mediante i tagli autorizzati. L’eccedenza i tal modo ottenuta determinava ingenti guadagni, sia per le ditte, sia per i proprietari delle centrali, che avevano così la possibilità di ottenere dallo Sta l’incentivazione prevista, nonostante producessero energia elettrica grazie alla lavorazione di materiale non conforme alla vigente normativa in materia.
1.7. Saldando tale compendio indiziario con la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo a quella di natura specialpreventiva, consolidata dalla presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., i Tribunale del riesame ha concluso nel senso RAGIONE_SOCIALE conferma dell’ordinanza restrittiva RAGIONE_SOCIALE libertà personale.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO, deducendo tre motivi, di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione degli artt. 12 comma 3, 309, comma 9, 127, comma 7, 292, comma 2, lett. c -bis, cod. proc. pen., per omessa motivazione in ordine ai motivi sollevati dalla difesa ed a specifici elementi di prova, ignorati dal Tribunale. Con lo stesso motivo di ricorso ci si duole RAGIONE_SOCIALE violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sot diversi profili RAGIONE_SOCIALE carenza e RAGIONE_SOCIALE manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione, laddo l’ordinanza ignora i motivi addotti dalla difesa e trae comunque deduzioni del tutto illogiche e travisate, rispetto agli esiti istruttori riportati dell’ordinanza.
Il Tribunale, in sostanza, si sarebbe limitato a ripercorrere i medesimi elementi già considerati nella richiesta del Pubblico ministero e nell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, così rendendo una motivazione apparente, illogica e incoerente, in quanto carente del necessario dialogo con le doglianze prospettate in sede di riesame. Più in particolare, stando alle eccezioni difensive:
a) vi sarebbe stata una illogica valutazione del narrato dei collaboratori di giustizia, che non consente di ricondurre a NOME COGNOME alcuna responsabilità, visto che i relativi esiti dichiarativi – con la sola eccezione d propalazioni di NOME COGNOME – attengono ad altri soggetti; vero, infatti, che collaboratori riferiscono in ordine agli interessi RAGIONE_SOCIALE criminalità organizzata, settore boschivo e nella fase del reperimento del materiale legnoso, da conferire nelle centrali produttive di energia, ma non fanno riferimento ad una gestione mafiosa dell’attività delle centrali a biomasse; si sarebbe, quindi, in presenza d riferimenti generici a ingerenze mafiose nello specifico settore di attivit riferimenti che rimarrebbero COGNOME privi, COGNOME però, di elementi individualizzanti specificamente riconducibili alla gestione RAGIONE_SOCIALE centrale a biomasse di Cutro e ancor più nel dettaglio – a NOME COGNOME.
Sostiene la difesa che tale rilievo aveva formato oggetto di una specifica doglianza, prospettata in sede di riesame, ma ad esso il Tribunale non avrebbe offerto alcuna risposta (trattasi del motivo di gravame numero 9.3, sussunto alle pagine 65 e 66 dell’atto introduttivo del riesame, richiamato alla pagina numero 6 del ricorso);
b) l’ordinanza impugnata avrebbe, del tutto impropriamente, valorizzato le risultanze emerse nel p.p. n. 3278/14, dal quale avrebbe ritenuto di poter ricavare la conferma circa la sussistenza di ingerenze mafiose nel settore boschivo, in assenza, però, RAGIONE_SOCIALE effettiva possibilità di ricondurre tali ingeren proprio alla centrale di biomasse di Cutro. Anche in tal caso, non si sarebbe tenuto alcun conto delle deduzioni difensive, analiticamente proposte in sede di riesame (trattasi del motivo di gravame 4.1., riportato alla pagina numero 12 dell’atto introduttivo del riesame e richiamato alla pagina numero 7 del ricorso i cassazione).
Il Tribunale non avrebbe, inoltre, risposto puntualmente ai motivi numero 4, numero 5 e numero 6 dell’atto introduttivo del riesame, colà sussunti alle pagine che vanno dalla numero 10 alla numero 50 (si veda pagina 10 del ricorso in cassazione).
Vi sarebbe anche un aggiramento dell’onere motivazionale, in relazione alla circostanza – riferita alle pagine numero 33 e seguenti RAGIONE_SOCIALE memoria difensiva – circa la necessità di bruciare, all’interno dell’impianto, esclusivamen “cippato” di legno vergine, laddove il Tribunale ha ritenuto incongruamente trattarsi di asserzione difensiva indinnostrata, non verificabile stante la mancanza di poteri istruttori in capo al Tribunale stesso. In tal modo, però, i Giudic riesame avrebbero mancato di esaminare la documentazione, che era stata già versata dalla difesa nell’incarto processuale (il ricorso rinvia, sullo specifico te ai punti 5.3. e 5.4. dei motivi oggetto del riesame);
con riferimento al contenuto delle intercettazioni telefoniche versate in atti, lamenta la difesa non esser stata data risposta alla puntuale doglianza esposta nel motivo di riesame numero 9.2. (viene richiamato quanto dedotto a pagina 64 dell’atto introduttivo del riesame, richiamato alla pagina numero 11 del ricorso per cassazione), laddove veniva contestata la lettura data, nell’ordinanza cautelare, ad una conversazione ritenuta indicativa RAGIONE_SOCIALE collaborazione del COGNOME con ambienti mafiosi, contestandosi in radice l’individuazione di uno dei conversanti proprio nell’indagato odierno ricorrente;
ulteriore carenza motivazionale sarebbe riscontrabile, secondo la prospettazione difensiva, con riferimento al richiamo contenuto alla pagina numero 28 dell’impugnata ordinanza, laddove vengono menzionate le risultanze del p.p. n. 2171/20 mod. 21 DDA Catanzaro; il Tribunale del riesame mancherebbe, sul punto, di confrontarsi con i rilievi difensivi contenuti ne gravame ed enumerati quale motivo numero 6 (si vedano le pagine 37 e seguenti dell’atto di riesame);
incorrerebbe nel vizio di illogicità il provvedimento impugnato, nell’argomentare il coinvolgimento di NOME COGNOME nelle attività criminose concernenti la tipologia di materiale conferito nella centrale di biomasse, fondando tale assunto sul richiamo ad intercettazioni atte, invece, a dimostrare solo l’improprio utilizzo di bolle di trasporto, ad opera dell’RAGIONE_SOCIALE (“RAGIONE_SOCIALE, al quale è estraneo, peraltro, il ricorrente);
il Tribunale del riesame, infine, non si sarebbe confrontato con una serie di elementi di valutazione e conoscenza addotti dalla difesa, ritenuti i grado di dimostrare la legittimità dell’operato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’assenza, all’interno RAGIONE_SOCIALE stessa, di qualsivoglia ingerenza mafiosa.
2.2. Con il secondo motivo, sì lamenta vizio rilevante ai sensi dell’art 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in ragione RAGIONE_SOCIALE violazione ed erronea applicazione degli artt. 273, comma 1 e 1-bis, cod. proc. pen., nonché 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. per aver preso in considerazione – in sede di valutazione dei gravi indizi – le dichiarazioni rese dal collaboratore di giust NOME COGNOME, il quale ha però riferito fatti non solo privi di risc individualizzanti, ma che addirittura risultano smentiti da elementi processuali.
Con lo stesso motivo, si lamenta, altresì, vizio rilevante ai sensi dell’ar 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., stante la violazione degli artt. 12 comma 2, 309, comma 9, e 127, comma 7, cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame omesso di considerare le deduzioni difensive, che erano state rappresentate – in modo particolareggiato – con il motivo di gravame proposto quale numero 10 (doglianza leggibile alle pagine numero 67 e seguenti dei
motivi di riesame), in assenza di qualsiasi motivazione atta anche solo a confutarne la rilevanza.
La difesa si duole RAGIONE_SOCIALE esistenza di una motivazione solo apparente, che sarebbe stata adoperata dal Tribunale, onde disattendere le specifiche confutazioni, mosse dalla difesa stessa, nei confronti RAGIONE_SOCIALE ritenuta valenza dimostrativa riconducibile alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustiz NOME COGNOME (trattasi del motivo distinto con il numero 10 dell’att introduttivo del riesame, esposto alla pagina numero 67 dello stesso). Le medesime dichiarazioni vengono censurate dalla difesa, poi, in quanto restate prive di riscontri individualizzanti.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett b), cod. proc. pen., violazione degli artt. 274 lett. c) e 275, comma 3, cod. proc pen., nonché – a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. mancanza o illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione laddove – ai fini RAGIONE_SOCIALE sussistenza del pericolo di reiterazione del reato e dell’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE misura – non vengono considerati gli elementi e le motivazioni dedotte dalla difesa in sede di riesame, richiamandosi la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e negandosi rilevanza, in senso opposto, al sequestro RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, proprietaria dello stabilimento per la produzione di energia d biomasse.
In ipotesi difensiva, l’ordinanza impugnata desumerebbe il pericolo di reiterazione del reato dal dato RAGIONE_SOCIALE pervicacia, asseritamente manifestata dall’indagato nel compimento delle condotte illecite; il provvedimento, però, non chiarirebbe da quali elementi, specifici e concreti, possa esser desunta tale pervicacia e, comunque, non terrebbe conto delle specifiche deduzioni difensive.
Risulterebbe illogica, inoltre, la motivazione in ordine alla persistenza d tale pericolo, pure all’indomani del sequestro preventivo operato nei confronti RAGIONE_SOCIALE società e dell’impianto a biomasse. Non sarebbe stato nemmeno adeguatamente considerato, del resto, il ragguardevole lasso temporale intercorso dall’epoca di commissione dei reati, giungendo la provvisoria contestazione fino al febbraio 2017, per quanto attiene ai delitti sub 6) e 7) , ed al gennaio 2019, per ciò che inerisce al delitto sub 8).
Circa il tema dell’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE misura restrittiva RAGIONE_SOCIALE libert personale adottata, il Tribunale del riesame avrebbe reso una motivazione intrinsecamente illogica. Avrebbe incongruamente individuato, infatti, quale unica misura cautelare effettivamente idonea a recidere i contatti tra i va soggetti – e quindi, a scongiurare il pericolo di commissione di nuove condotte di omogenea natura – la misura carceraria; avrebbe in tal modo, però, mancato di considerare come le fattispecie criminose contestate postulino tutte la
disponibilità di un impianto, di tal che risulterebbe bastevole qualsivoglia provvedimento cautelare meno severo, atto comunque ad inibire l’accesso dell’indagato alla centrale a biomasse.
Né il provvedimento impugnato chiarisce – sempre attenendosi alle argomentazioni difensive – quali siano le concrete e specifiche ragioni, che convergano nel rendere le ritenute esigenze cautelari non fronteggiabili in modo consono, mediante l’adozione di un provvedimento cautelare di natura non carceraria.
Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso, che si sostanzierebbe esclusivamente nella proposizione di censure in fatto, a fronte di una motivazione esaustiva e puntuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso si profila fondato in relazione agli aspetti illustrati n considerazioni che seguono.
Giova integrare il quadro descrittivo delineato in parte narrativa, mediante l’ulteriore sintetico richiamo alle parti maggiormente significative del provvedimento impugnato.
2.1. Il Tribunale, quanto al quadro RAGIONE_SOCIALE gravità indiziaria, ha ritenuto che il collimare delle dichiarazioni dei collaboratori, dei controlli espletati, dei desumibili dalla documentazione versata in atti e del contenuto delle intercettazioni telefoniche consentisse di corroborare l’ipotesi accusatoria.
In particolare, la natura dei materiali conferiti, secondo quanto acclarato nelle occasioni censite, è stata valutata in guisa tale da confermare l’inquadramento dei medesimi quali “rifiuti”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), d.gs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell’ambiente), siccome si era trattato di materiale legnoso misto a scarti di segheria e altro materiale di risulta proveniente da tagli, sfalci e potature abusive. Nella centrale a bionnasse risultavano essere stati conferiti, inoltre, residui di segheria, materia proveniente da coltivazioni, legno sminuzzato, pezzi di cemento, materiale cartaceo. Tali rifiuti erano inidonei, naturalmente, all’inserimento nel ciclo produzione delle biomasse.
2.2. In ordine alla contestazione concernente il reato associativo, i giudici del riesame hanno ritenuto sussistente la gravità indiziaria, considerando individuate la struttura organizzata nel cartello di imprese COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, le sue basi operative, l’indeterminatezza del programma
criminoso – che aveva visto la sua massima espressione nell’acquisto strategico RAGIONE_SOCIALE centrale di Cutro da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (facente capo al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), e che aveva avuto la sua genesi nel ruolo attivo di COGNOME, legato ai RAGIONE_SOCIALE e in posizione tale da controllare gli COGNOME – e la stabilità del vincolo associativo.
Posta la richiamata base descrittiva e argomentativa del provvedimento impugnato, la disamina delle censure articolate deve essere compiuta seguendo il solco tracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili:
in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativ alla verifica RAGIONE_SOCIALE sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare – entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione – la violazion di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probat bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l’hanno convinto RAGIONE_SOCIALE sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALE gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e a verificare la congruenza RAGIONE_SOCIALE motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni RAGIONE_SOCIALE logica e ai principi di diritto che devono governare l’apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull’argomento, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01: le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità, quindi, è possibile richiamare il cfictum di Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito».
Occorre rifarsi, inoltre, alla regola di giudizio secondo la quale: «In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l’obbligo del tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all’udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi
affetta da vizio di motivazione l’ordinanza che, a fronte di un’eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina RAGIONE_SOCIALE stessa>> (Sez. 4, n. 21374 del 11/06/2020, COGNOME, Rv. 279297 – 01).
Pare utile, allora, precisare quale sia la relazione intercorrente fra l deduzioni difensive svolte in sede di riesame e la motivazione che il Tribunale è tenuto a fornire in ordine ai temi posti dalla difesa stessa, ribadendosi come l’obbligo di motivazione possa reputarsi adempiuto anche nel caso in cui il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame effettui un rinvio per relationem alle argomentazioni contenute nel provvedimento genetico, rinvio che sia incastonato in una più ampia valutazione, atta a contrastare – anche per implicito – le deduzioni difensive. Il tutto postula, però, che le questioni pos dalla difesa non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell’ordinanza applicativa RAGIONE_SOCIALE misura cautelare, non potendo, in tal caso, la motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censure formulate.
c) All’esito del riesame dell’ordinanza applicativa di una misura cautelare, è legittima la motivazione che richiami (o riproduca) le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, ove siano mancate specifiche deduzioni difensive, formulate con l’istanza originaria o con successiva memoria, ovvero articolate oralmente in udienza, tali da rendere funzionalmente inadeguata la relatio su cui il richiamo si è basato (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765 – 01). In questa prospettiva, si può ritenere senz’altro legittima la riproposizíone anche di parti del provvedimento applicativo nell’ordinanza resa all’esito del riesame; a patto, però, che tale tecnica espositiva sia affiancata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall’esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127 – 01).
g’vero, in sostanza, che è pienamente consentita la motivazione per relationem rispetto all’ordinanza impugnata, ma a patto che l’ordinanza del Tribunale del riesame contenga una motivazione che dimostri un vaglio critico e che non si risolva quindi nel mero richiamo alle argomentazioni svolte nel provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALE libertà personale, omettendo la valutazione delle doglianze contenute nella richiesta di riesame (Sez. 6, n. 9752 del 29/01/2014, Ferrante, Rv. 259111). E nemmeno è consentito – sempre in tema di misure cautelari personali – assolvere all’obbligo di offrire un adeguato e congruo apparato motivazionale (sia dell’ordinanza applicativa di misure coercitive, sia di quella di conferma in sede di riesame), attraverso la mera riedizione del compendio raccolto in sede di
indagini preliminari, facendo affidamento sul requisito dell’autoevidenza dello stesso (Sez. 6, n. 27928 del 14/06/2013, Ferrara, Rv. 256262 – 01)
Nel caso di specie il ricorso, che denuncia l’omesso esame di alcuni motivi di impugnazione ed il vizio di motivazione, è fondato nei termini ed entro i limiti di seguito esposti.
Ritiene il Collegio, infatti, che la motivazione dell’ordinanza impugnata sia – relativamente ad alcuni punti devoluti dal ricorso – soltanto apparente, quindi non idonea ad esplicitare, in modo realmente esaustivo e puntuale, le ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE valutazione operata dal Tribunale del riesame. La mera elencazione descrittiva di elementi di fatto, che sono enunciati quali gravemente indizianti, senza però un effettivo vaglio contenutistico degli stessi ed in assenza di un dialogo concreto, di natura veramente sostanziale, con il contenuto delle deduzioni difensive, non si palesa motivazione atta a sorreggere il provvedimento di riesame di un’ordinanza cautelare. L’obbligo di spiegare compiutamente i termini RAGIONE_SOCIALE decisione assunta trova scaturigine dalla natura cognitiva – e non potestativa – dell’attività giurisdizionale, soprattutto in mate dì libertà personale, presidiata da garanzia costituzionale (art. 13 e 111, co. 6 Cost.) e da rigida disciplina stabilita con legge ordinaria.
La difesa lamenta, anzitutto, l’omesso esame, nell’ordinanza impugnata, in ordine a quanto dedotto al punto 9.3., sussunto nelle pagine numero 65 e numero 66 dell’atto introduttivo del riesame. Trattasi di uno dei punti del paragrafo 9 di tale atto, a mezzo del quale la difesa aveva prospettato la sussistenza di elementi in grado di sconfessare l’interpretazione data dalla polizia giudiziaria, e poi validata dal provvedimento giudiziario, ad alcune conversazioni intercettate, che venivano reputate rivestire grande rilievo.
In ipotesi difensiva, infatti, sussisterebbero elementi in grado di dimostrare come il rapporto fra la gestione RAGIONE_SOCIALE centrale a bionnasse di Cutro e la consorteria mafiosa egemone in zona (che viene indicata come facente capo a NOME COGNOME) rimontasse ad epoca preesistente, rispetto all’acquisizione – da parte di NOME e NOME COGNOME – RAGIONE_SOCIALE centrale stessa da RAGIONE_SOCIALE; ed anzi, una volta acquisita dall’indagato, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe gradualmente interrotto ogni rapporto di tipo commerciale con qualsiasi ditta riconducibile al sopra detto COGNOME COGNOME.
L’ordinanza impugnata affronta il tema del coinvolgimento di NOME COGNOME, definito quale capocosca di Cutro, alla pagina numero quattordici. A fronte RAGIONE_SOCIALE specifica deduzione sopra riportata (preesistenza temporale del rapporto illecito, rispetto all’epoca di acquisizione RAGIONE_SOCIALE società, da parte d
fratelli RAGIONE_SOCIALE; mantenimento, in seguito, di rapporti di tipo solo finanziario, non più commerciale, fra la società RAGIONE_SOCIALE e ditte facenti capo a RAGIONE_SOCIALE, con progressiva cessazione dei rapporti di natura commerciale), non viene offerta, però, risposta alcuna dal Tribunale del riesame.
Tale vuoto motivazionale – vertendo su un profilo di particolare importanza, nell’economia decisionale del provvedimento – realizza la dedotta patologia e rende sussistente, consequenzialmente, il vizio lamentato dalla difesa in sede di ricorso dinanzi a questa Corte.
Il ricorrente si duole, poi, dell’omesso esame di quanto dedotto al punto 4.1. dell’atto introduttivo del riesame (ivi a pag. 11; si legga quanto riportato alla pagina numero 7 del ricorso per cassazione), relativamente ai rapporti intercorsi fra i RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME.
Sul punto deduce, testualmente, la difesa che i proprietari di FKE e il COGNOME non avrebbero avuto bisogno di porre in essere una serie di manovre, finalizzate a far accettare gli illeciti conferimenti, laddove l’insediamento produttivo di Cutr fosse stato effettivamente compiacente rispetto agli interessi ‘ndranghetistici. In altri termini, se l’indagato avesse volontariamente omesso di effettuare i dovuti controlli, circa la reale natura del materiale, consentendo così il conferimento, l’immissione e lo smaltimento di materiale da definirsi rifiuto e di scarti di segheria e altro, non vi sarebbe stata necessità alcuna, da parte di COGNOME, di realizzare una qualsivoglia attività manipolatoria o ingannatoria.
Trattasi di una deduzione difensiva, evidentemente, finalizzata alla valorizzazione di conversazioni captate e versate nell’incarto processuale, che sarebbero – in ipotesi difensiva – dimostrative di tentativi posti in essere, opera dei responsabili RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, di conferire biomasse di qualità inferiore, rispetto a quelle contrattualmente stabilite; circostanza ch avrebbe potuto – secondo il ricorrente – rendere manifesta l’inesistenza di un accordo illecito con la RAGIONE_SOCIALE, finalizzato all’illecito conferimento di materiale di scarsa qualità.
Con tale specifica deduzione, il Tribunale non si è però confrontato in modo completo e puntuale, finendo, anche in tal caso, per eludere la pur puntuale obiezione difensiva e realizzando il lamentato vuoto motivazionale.
Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono poi ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino RAGIONE_SOCIALE necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; di tal che è inammissibile il ricorso per cassazione,
quando manchi l’indicazione RAGIONE_SOCIALE correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Ai fini RAGIONE_SOCIALE validità del ricorso per cassazione, pertanto, non è sufficiente che esso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell’impugnazione, ma è necessariothe le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione del provvedimento impugnato; con la conseguenza che, se da un lato il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generica assoluta, dall’altro esso esige pur sempre – a pena di inammissibilità – che alle argomentazioni svolte nel provvedimento censurato vengano specificamente contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico e giuridico delle prime.
È quindi onere del ricorrente, nel domandare l’annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti delle censure consentite in se di legittimità (fra tante, si veda Sez. 3,n. 8065 del 21/09/2018, Filipp Rv. 275853 – 02, secondo la quale: «In tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell’appello dei motivi articolati con l’atto di gravame onera il ricorrente RAGIONE_SOCIALE necessit di specificare il contenuto dell’impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degl elementi di fatto da sottoporre a verifica»).
Facendo rigorosa applicazione di tali principi di diritto, la ulterio questione posta dal ricorrente, con riferimento al lamentato mancato esame dei motivi indicati ai numeri 4, 5 e 6 è vaga e generica, tanto da risultarne impossibile una compiuta analisi.
Sostiene il ricorrente, infatti, come il Tribunale non abbia confutato i sopra detti motivi di riesame, rimandando all’uopo al contenuto delle pagine che vanno dalla numero 10 alla numero 50 dell’atto introduttivo del riesame. Un riferimento tanto ampio, indeterminato ed onnicomprensivo non si confronta – in maniera puntuale ed esaustiva – con lo specifico contenuto del provvedimento impugnato e non consente un compiuto vaglio in ordine al contenuto, in concreto, delle specifiche doglianze.
Non è fondato, inoltre, il rilievo contenuto nel ricorso, circa sussistenza di un vizio motivazionale del provvedimento impugnato, con
riferimento alle doglianze sussunte nei punti 5.1 e 5.2 dell’atto di riesame (così è descritto il rilievo difensivo, alla pagina numero 11 del presente ricorso).
Si sosteneva nell’atto introduttivo del riesame, dunque, che sia l’impianto, sia la caldaia, deputata alla combustione del materiale, fossero tecnicamente strutturati in modo tale da non rendere possibile il pur graduale accumulo di plastica all’interno RAGIONE_SOCIALE struttura, pena la produzione di danni di elevata entit economica a quest’ultima.
Il Tribunale – contrariamente all’assunto difensivo – ha però mostrato di aver preso in considerazione le argomentazioni difensive (si legga quanto riportato alla pagina numero 33 dell’ordinanza impugnata), sebbene giungendo a conclusioni che la difesa non condivide. Il che, comunque, stante l’assenza di profili di apparenza o illogicità motivazionale, soddisfa pienamente l’obbligo di esame ed esposizione, che è connesso alla tipologia di provvedimento impugnato.
9. La difesa, inoltre, non condivide la lettura offerta – nel provvedimento impugnato – di una intercettazione intercorsa fra COGNOME e NOME COGNOME, nel corso RAGIONE_SOCIALE quale ci si riferiva alla collaborazione con tal NOME, a dire RAGIONE_SOCIALE difesa incongruamente identificato nell’indagato. Di tale conversazione captata veniva auspicata, pertanto, una interpretazione difforme, rispetto a quella sposata nel provvedimento impugnato.
Alla specifica doglianza, incentrata sulla sostenuta erroneità di tale identificazione personale, non è stata data risposta adeguata nel provvedimento impugnato (trattasi del motivo di riesame numero 9.2, che viene specificamente richiamato alla pagina numero 64 del relativo ricorso).
10. Fondato è anche il secondo motivo di ricorso, inerente al contenuto delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME. La difesa aveva sostenuto, in sede di riesame, come le propalazioni del COGNOME fossero circoscritte ad epoca sicuramente antecedente rispetto all’anno 2015; in ragione di tale collocazione temporale, tali dichiarazioni sarebbero state da riferire – i via esclusiva – ad un momento anteriore rispetto all’acquisizione RAGIONE_SOCIALE gestione operativa RAGIONE_SOCIALE centrale a biomasse ad opera di NOME COGNOME (trattasi del motivo enunciato sub 10.1 dell’atto di riesame).
A tale specifica obiezione il Tribunale, pur dedicando alle dichiarazioni rese dal COGNOME un ampio spazio descrittivo, non ha offerto compiuta risposta, così sottraendosi ad uno specifico obbligo motivazionale.
L’ultimo motivo di ricorso attiene alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato ed all’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE misura prescelta.
Secondo la difesa, come sopra detto, l’ordinanza impugnata desumerebbe il pericolo di reiterazione del reato dalla particolare pervicacia, asseritamente manifestata dall’indagato nel compimento delle condotte illecite. Mancherebbe di spiegare – con il dovuto dettaglio – quali siano gli elementi specifici e concret che consentano di desumere tale pervicacia.
Vi sarebbe, inoltre, una illogicità nelle argomentazioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE ritenuta persistenza di tale pericolo, pure all’indomani del sequestro preventivo operato nei confronti RAGIONE_SOCIALE società e dell’impianto a biomasse. Non sarebbe stato adeguatamente considerato il ragguardevole lasso temporale, intercorso dall’epoca di commissione dei reati. Non vi sarebbe, infine, un adeguato apparato motivazionale con riferimento al profilo RAGIONE_SOCIALE ritenuta adeguatezza RAGIONE_SOCIALE misura restrittiva RAGIONE_SOCIALE libertà personale di massimo rigore.
Il profilo del ricorso attinente alle esigenze cautelari, però, resta assorbit dal rilievo RAGIONE_SOCIALE fondatezza dei sopra spiegati motivi inerenti alla gravit indiziaria.
In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, in relazione ai profili man mano esaminati, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio, da estrinsecarsi in piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi testé esposti. Non comportando – la presente decisione – la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura dell cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 22/03/2023
Il Consigliere COGNOME ensore
Il Presidente