Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29678 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29678 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASSANO ALLO IONIO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 20/07/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di rigettare il ricorso udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che hanno chiesto di accogliere il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 20 giugno 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato a NOME la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 1) nonché per i reati-fine contestati ai capi 75, 77 e 78 dell’imputazione provvisoria.
Con ordinanza del 20 luglio 2023, il Tribunale di Catanzaro – sezione riesame – ha annullato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari,
limitatamente ai reati di cui ai capi 77 e 78 dell’imputazione provvisori confermato la misura cautelare in atto per i restanti reati di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 1) nonché per il delitto di estorsione aggravata, contestato al capo 75.
Ha proposto ricorso per cassazione il NOME, a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di seguito enunciati negli stretti limiti di cui all’art. comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, articolato con particolare riferimento al delitto di partecipazione all’associazione per delinquere di stampo mafioso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
Sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di specificare gli «elementi fattuali sintomatici dello stabile inserimento del ricorrente nell’ipotizzato contesto associativo». Si sarebbe «limitato a citare pedissequamente una serie di pronunce giurisprudenziali, senza indicare attraverso quale condotta, posta in essere dal NOME, si sarebbe concretizzato quel contributo effettivo, concreto e visibile reso dal partecipe all’associazione».
L’affermazione del Tribunale, secondo cui la sede della società “RAGIONE_SOCIALE” costituiva il quartier generale dei sodalizio criminale, sarebbe destituita di fondamento: la sede di “RAGIONE_SOCIALE” era una delle sedi operative di una cooperativa agricola, dove confluivano i prodotti ortofrutticoli provenienti da diverse aziende della zona e, proprio per tale ragione, gli Abbruzzese vi si recavano per reperire facilmente i prodotti ortofrutticoli.
Lo stesso indagato, come numerosi altri imprenditori agricoli della zona, sarebbe stato soggetto alle richieste degli Abbruzzese, e non certo loro sodale. Del resto, la “RAGIONE_SOCIALE“, gestita da un fratello del NOME e della quale l’indagato era solo socio, si occupava della grande distribuzione dei prodotti ortofrutticoli, lavorando esclusivamente per il “RAGIONE_SOCIALE“.
Destituita di fondamento sarebbe la ricostruzione operata dal Tribunale, in chiave accusatoria, dei rapporti tra la società del ricorrente e l’RAGIONE_SOCIALE, laddove, invece, gli interlocutori delle conversazioni intercettate discuterebbero solo di carico e scarico di merci.
L’unico reato-fine, inoltre, non sarebbe sufficiente a dimostrare l’intraneità al sodalizio mafioso.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione, con riguardo al reato di cui al capo 75.
Il ricorrente sostiene che, nell’estorsione, l’indagato sarebbe stato coinvolto dallo zio, NOME, e dal suocero, NOME, e, come si evincerebbe dalle conversazioni intercettate, sarebbe stato sollecitato a
intervenire dalla moglie. Si sarebbe trattato di un intervento diretto esclusivamente ad aiutare i familiari incaricati di recuperare un’autovettura rubata. Dall’analisi delle celle agganciate dal cellulare dell’indagato, inoltre, non sarebbe possibile desumere che egli avesse partecipato al presunto incontro, presso la sede dell’RAGIONE_SOCIALE, nel quale si sarebbe discusso dell’estorsione, atteso che l’indagato abita e risiede nello stesso luogo ove ha sede l’azienda.
Carente e illogica sarebbe la motivazione sulla configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. L’indagato, in ogni caso, non potrebbe considerarsi consapevole della presunta agevolazione fornita al sodalizio criminale.
2.3. Con l’ultimo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Il Tribunale avrebbe fatto applicazione della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senza considerare il lungo “tempo silente” trascorso dalla data di commissione degli illeciti contestati. L’indagato, inoltre, dal settembre 2020, avrebbe ceduto le quote della società ai fratelli e, pertanto, non vi sarebbe pericolo di reiterazione del reato.
Il ricorrente ha fatto pervenire motivi nuovi di ricorso.
3.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 416-bis cod. pen.
Contesta la motivazione del provvedimento impugnato, nella parte relativa al reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, sostenendo che, dalle conversazioni intercettate, non emergerebbe «la reale messa a disposizione del NOME alla consorteria di riferimerto». Sostiene che mancherebbero «in radice gli elementi basilari per contestare a livello indiziario la condotta concreta di partecipazione all’associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen.».
3.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 110, 628 e 629 cod. pen. e 273 cod. proc. pen.
Sostiene che l’intervento del COGNOME nella vicenda non potrebbe «qualificarsi quale concorso nel reato di estorsione», atteso il suo «rapporto di natura familiare con il sig. COGNOME, che cambia totalmente la finalità dell’episodio contestato». Il COGNOME, «con la sua condotta, avrebbe voluto aiutare i familiari della moglie, perorare gli interessi della vittima» e non avrebbe partecipato, «in alcun modo, alla spartizione dei proventi».
3.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 416-bis cod. pen. e 274 e 275 cod. proc. pen.
Sostiene che le esigenze cautelari non sarebbero attuali, atteso che: la «condotta del NOME NOME oggetto di contestazione si sarebbe consumata solo
nell’anno 2018»; «l’associazione mafiosa oggetto di contestazione risulta collocata temporalmente dal gennaio 2018 al novembre del 2021».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere parzialmente accolto, essendo fondati il primo motivo del ricorso originario e il primo motivo aggiunto.
1.2. Il primo motivo del ricorso originario e il primo motivo aggiunto – che possono essere trattati congiuntamente, proponendo sostanzialmente le medesime questioni – sono fondati, nella parte in cui censurano la motivazione del provvedimento impugnato.
Il Tribunale del riesame, invero, si è limitato a indicare una serie di conversazioni, sostenendo che da esse emergerebbe «l’intensità dei rapporti intrattenuti dal NOME con i vertici associativi» e la messa a disposizione dell’RAGIONE_SOCIALE dell’indagato al servizio del sodalizio criminoso.
La motivazione, nella parte relativa al reato in questione, è meramente assertiva, in quanto il Tribunale non riporta il contenuto di tali conversazioni, almeno nei passaggi di maggiore rilevanza, né li riassume in maniera significativa.
Manca soprattutto l’enucleazione dalle conversazioni di quegli elementi di fatto che dovrebbero poi portare a integrare gli elementi costitui:ivi della fattispecie astratta.
Viene meno, in tal modo, la funzione precipua della motivazione, quella, cioè, di dare conto delle ragioni dell’adozione della decisione. Sul punto, la motivazione è meramente apparente, giacché vi è solo l’indicazione delle fonti di prova e l’apodittica affermazione della valenza dimostrativa di esse (Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015 Rv. 265322, Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010 Rv. 247682), mentre è assente un effettivo ragionamento probatorio.
1.2. Il secondo motivo del ricorso originario e il secondo motivo aggiunto che possono essere trattati congiuntamente, proponendo sostanzialmente le medesime questioni – sono infondati.
Il Tribunale ha ricostruito l’episodio di cui al capo 75 e la partecipazione attiva del ricorrente alla sua consumazione non certo sulla base della collocazione geografica degli interlocutori, bensì sul contenuto delle conversazioni intercettate -che, in relazione a tale reato, sono state riportate e analiticamente valutate (cfr., in particolare, le pagine 3 e 4 dell’ordinanza impugnata)-, dalle quali emergono la presenza dei rei nello stesso contesto e le istruzioni fornite all’indagato circa le modalità di restituzione dell’auto rubata, da consegnare solo a seguito della riscossione della somma di denaro da parte della vittima (cfr. pagina 4
dell’ordinanza impugnata). Nello stesso contesto, il Tribunale ha già preso posizione, con motivazione tutt’altro che illogica, circa l’argomento difensivo secondo il quale l’interessamento del ricorrente alla vicenda sarebbe stato dettato da ragioni solidaristiche: conclusione ragionevolmente esclusa sulla base dei compiti a lui devoluti (anche in ordine alla pretesa economica) e della decisione di rivolgersi, per il recupero dell’auto rubata, ai capi-cosca. Sul punto, dunque, il motivo di ricorso è pure privo di specificità estrinseca, perché omette un confronto critico con la motivazione del provvedimento impugnato.
Infine, va esente da censura la motivazione del Tribunale sull’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., che, peraltro, è solo genericamente censurata dal ricorrente. Come il Tribunale ha correttamente evidenziato (cfr. pagina 4 dell’impugnata ordinanza), l’aggravante è ravvisabile in quanto la vittima è stata indotta a pagare in ragione dell’intervento della cosca, con suoi esponenti di primo piano; mentre il ricorrente, partecipe delle conversazioni nelle quali si discuteva circa la somma da estorcere e circa la sua destinazione, ha dimostrato consapevolezza di agevolare il sodalizio.
1.3. Il terzo motivo del ricorso originario e il terzo motivo aggiunto – che possono essere trattati congiuntamente, proponendo questioni strettamente connesse, attinenti alle esigenze cautelari – sono infondati.
Va premesso che, nei “delitti a pericolosità presunta”, si fronteggiano due orientamenti, oltre una terza direzione ermeneutica di carattere “intermedio”.
Secondo una prima opzione, la presunzione relativa di pericolosità sociale per il partecipe ad associazione mafiosa può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice (presenti agli atti o addotti dalla parte interessata) emerga che l’associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l’organizzazione criminosa, sicché, in assenza di elementi a favore, sul giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 26371 del 24/7/2020, COGNOME, Rv. 279470; Sez. 6, n. 19787 del 26/3/2019, Boni:ode, Rv. 275681; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, Rv. COGNOME, Rv. 278569).
Un diverso orientamento, ispirandosi a un’esegesi costituzionalmente orientata della presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ritiene sussistente un onere motivazionale, incentrato sulla valutazione del requisito dell’attualità, allorché si registri una consistente distanza temporale tra fatti e il provvedimento cautelare (Sez. 1, n. 28991 del 25/9/2020, Felice, Rv. 279728; Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, COGNOME, Rv. 279720; Sez. 1, n. Sez. 1, n. 42714 del 19/7/2019, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Una terza opzione muove dal rilievo che l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale; ciò determina, «in chiave di
motivazione del provvedimento cautelare, la necessità non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei pericula libertatis, ma soltanto di apprezzarne le ragioni di esclusione e ciò, ovviamente, se queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, con la precisazione che, tra le ragioni di esclusione suddette, rientra anche il fattore “tempo trascorso dai fatti”, che deve essere parametrato alla gravità della condotta, a differenza della rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza che ha valore determinante nel senso dell’insussistenza delle esigenze cautelari» (Sez. 5, n. 806 del 27/09/2023, S., Rv. 285879; Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471; Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, Lupia, Rv. 272435). Quanto più ampia è la cesura temporale che separa la commissione dei reati dalla applicazione della cautela, tanto più andrà valorizzato il parametro della gravità della condotta per sostenere la permanenza del pericolo nella sua dimensione attuale.
Questo collegio ritiene di aderire al terzo indirizzo, che contempera, nel modo più convincente, il dato normativo con i principi costituzionali: «il fatto che si trascorso un tempo consistente tra il reato e la cautela imposta, pur non snaturando il carattere “speciale” della presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pone il problema di possibili eccessi nell’utilizzo della presunzione cautelare in esame, che non corrisponderebbero ad una sua esegesi costituzionalmente orientata, in qualche modo rischiando di risolversi in un annullamento dello stesso carattere relativo della presunzione». Tale orientamento sollecita un’attenzione motivazionale peculiare e «crescente, via via che aumenti lo iato tra data di commissione del reato contestato e applicazione della cautela, tenuto conto che in tale valutazione deve entrare in gioco, ovviamente, la gravità della condotta concretamente contestata, che illumina la pericolosità in senso lato» (così in motivazione Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci,, cit.).
Nella fattispecie in esame, i giudici della cautela hanno tratto l’attualità delle esigenze dall’intensità, dalla reiterazione e dalla gravità delle condotte a suo tempo assunte dall’imputato. Gravità che si esplicita nelle circostanze che l’imputato: non ha mai mostrato alcun segno di resipiscenza; ha agevolato una “mafia storica” quale è la RAGIONE_SOCIALE e, in particolare, un gruppo criminale dotato di struttura articolata e complessa, da lungo tempo radicata sul territorio, anche grazie all’operato di soggetti come il NOME, dediti principalmente agli affari e all interlocuzioni con gli imprenditori anche locali.
Si tratta di motivazione congrua e adeguata che vede il dato temporale soccombere di fronte alla estrema gravità della condotta in concreto valutata e alla cifra di insidiosa pericolosità espressa dall’indagato.
Per il resto, il Tribunale ha preso posizione sui rilievi difensivi evidenziando che, a prescindere dalla formale gestione dell’azienda da parte dell’indagato,
sussiste, comunque, il pericolo che questi riprenda i contatti illeciti; pericolo che sussiste proprio in ragione delle competenze professionali e dei diffusi contatti dei quali l’indagato dispone.
Essendo fondati il primo motivo del ricorso originario e il primo motivo aggiunto, il provvedimento impugnato deve essere annullato, limitatamente alla contestazione relativa al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. (capo 1), con rinvi per nuovo giudizio, in ordine a tale reato, al Tribunale di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato, limitatamente alla c:ontestazione di cui all’art. 416-bis cod. pen. (capo 1), con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 27 marzo 2024.