Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3813 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3813 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il 08/03/1955
avverso il decreto del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
IN FATTO E IN DIRITTO
Con il provvedimento di cui in epigrafe la corte di appello di Catanzaro, sezione misure di prevenzione, rigettava l’appello proposto nell’interesse di COGNOME NOME, avverso il decreto n. 140/2023, con cui il tribunale di Catanzaro, sezione misure di prevenzione, in data 16.1.2023, aveva disposto la confisca di due beni immobili specificamente indicati nel menzionato provvedimento, intestati al suddetto COGNOME.
Avverso il decreto della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione COGNOME COGNOME a mezzo dei suoi difensori di fiducia, avv. NOME COGNOME e avv. NOME COGNOME che, con distinti atti di impugnazione, lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza dei presupposti legittimanti la confisca.
Con requisitoria scritta del 9.10.2024, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa NOME COGNOME chiede l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
Al riguardo vanno ribaditi i principi affermati dal consolidato orientamento della giurisprudenza del Supremo Collegio, secondo cui in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge, in cui sono compresi i vizi di mancanza della motivazione e di motivazione apparente, sicché è inammissibile il ricorso con cui vengano denunciati i vizi di contraddittorietà o di illogicità manifesta della motivazione ovvero diretto a far valere vizi che non rendano la motivazione del tutto carente e priva dei requisiti minimi di coerenza e di logicità tale da risultare meramente apparente (cfr., ex plurimis, Sez. I, 17.1/2011, n. 5838; Sez. I, 12.1.2011, n. 5117; Sez. I, 10.12.2010, n. 580).
Tale orientamento ha ricevuto l’avallo delle Sezioni Unite di questa Corte, che, in un condivisibile arresto, hanno affermato il principio secondo cui nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 4
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), c.p.p., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.
In motivazione, peraltro, il Supremo Collegio ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (cfr. Cass, sez. U., 29.5.2014, n. 33451, rv. 260246, nonché, in senso conforme, Cass., Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266365).
In questa prospettiva, si è, inoltre, opportunamente chiarito che, essendo ammesso nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione solo per violazione di legge, il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (cfr. Cass., Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435).
Orbene, nel caso in esame, la motivazione resa dalla corte territoriale appare tale da integrare gli estremi di una motivazione apparente o inesistente, alla luce dei principi ora sinteticamente richiamati.
I giudici di merito hanno fondato la loro decisione sul presupposto che gli immobili oggetto di confisca, un edificio realizzato abusivamente, nel periodo 2001/2008, del valore di euro 22.800,00, e il fondo su cui la costruzione abusiva insiste, del valore di euro 16.246,00, pervenuto al ricorrente per donazione dai suoi genitori, siano assoggettabili a
confisca, in quanto, dovendosi ritenere l’immobile abusivo realizzato grazie a proventi di natura illecita, in considerazione della sproporzione tra i redditi dichiarati dal COGNOME e il valore del bene in questione, con particolare riferimento al periodo 2006/2008, anni di ultimazione del fabbricato, in cui si era manifestata la pericolosità sociale del proposto, il bene di valore inferiore, vale a dire il terreno donato al ricorrente dai suoi genitori, deprezzatosi, come chiarito dal c.t.u. nominato dal tribunale proprio in seguito alla costruzione abusiva, deve seguire il regime giuridico previsto dalla disciplina in tema di misure di prevenzione patrimoniali del bene di provenienza illecita, in quanto di maggiore valore economico, secondo il noto principio della cd. accessione invertita, affermato in numerosi precedenti di questa Corte. Nel replicare all’osservazione difensiva, secondo la quale, ai fini del giudizio di sproporzione, si sarebbe dovuto fare riferimento “al solo ammontare dei lavori che sarebbero stati eseguiti nel periodo di riferimento (2006/2008) non essendo il proposto proprietario del fondo negli anni precedenti”, la corte territoriale osservava, inoltre, che “sul punto è sufficiente rilevare come, così come stabilito dal c.t.u., gli anni di costruzione e di ultimazione del fabbricato sono proprio quelli in cui esso è nella disponibilità del proposto, a nulla rilevando che i lavori possano avere avuto inizio qualche anno addietro, periodo in cui è del tutto plausibile, essendo il bene stato costruito nell’esclusivo interesse di COGNOME NOME, che egli avesse la disponibilità del terreno, pur essendo lo stesso intestato formalmente ai genitori” (cfr. pp. 3-5 dell’impugnato decreto).
Con tale percorso argomentativo la corte territoriale ha, tuttavia, ricostruito circostanze decisive ai fini della decisione in modo talmente erroneo da integrare una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge.
E invero, come rappresentato dall’avv. COGNOME sin dai motivi di appello e come evidenziato nella stessa richiesta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale formulata dal pubblico ministero, il fondo su cui è stata realizzata la costruzione abusiva di cui si discute è pervenuto
al ricorrente in seguito a una donazione effettuata in suo favore, con atto stipulato il 7 marzo del 2006, non dai genitori, COGNOME NOME e COGNOME NOME, ma dai suoi zii COGNOME NOME e COGNOME NOME. Non si tratta di un errore di poco momento.
Invero, come rileva correttamente il ricorrente, essendo emerso dalla consulenza disposta dal tribunale che l’immobile abusivo è stato costruito in un periodo compreso tra il 2001 e il 2008 (come del resto affermato dalla stessa corte territoriale), che coincide solo in parte con il periodo compreso tra il 2006 e il 2008, in cui si è manifestata la pericolosità sociale del proposto, è stata proprio la circostanza che il fondo fosse stato donato al proposto dai propri genitori a fondare il convincimento del giudice di primo grado ad attribuire a COGNOME la realizzazione dell’intero fabbricato, nonostante che i lavori per la realizzazione dell’edificio fossero pacificamente iniziati nel 2001, ben prima della donazione del terreno in suo favore, e, di conseguenza, a ritenere che il ricorrente abbia sostenuto integralmente le spese relative al valore dell’immobile, stimato in euro 22.800,00 euro, sproporzionato rispetto alla sua capacità reddituale, piuttosto che i soli costi relativi agli interventi effettuati dal 7 marzo 2006 sino all’ultimazione dei lavori.
E, come si è visto, nello stesso errore è incorsa la corte di appello, affermando apoditticamente che anche l’attività di costruzione, con i relativi costi, antecedente alla data del 7 marzo 2006, doveva essere ascritta al ricorrente, in ragione del fatto che, trattandosi di fondo successivamente donato a COGNOME NOME dai suoi genitori, è “plausibile” ritenere che la costruzione dell’immobile abusivo fosse stata realizzata da quest’ultimo nel suo esclusivo interesse, con il consenso dei genitori. Né va taciuto che la corte territoriale omette completamente di affrontare un altro tema rappresentato in sede di appello dal ricorrente, di particolare rilievo, vale a dire la mancanza di un incremento patrimoniale ottenuto da COGNOME NOME attraverso la realizzazione dell’immobile in questione, che, come affermato dal c.t.u., essendo interamente abusivo e non sanabile imponeva a
quest’ultimo di ripristinare, con la demolizione, lo stato dei luoghi, demolizione il cui costo, secondo quanto evidenziato dal consulente, avrebbe fatto diminuire il valore commerciale del terreno agricolo in misura corrispondente all’entità della spesa da sostenere per la demolizione del manufatto. Sicché, concludeva l’appellante, essendo l’opera abusiva destinata a essere eliminata, con il ripristino dello stato dei luoghi preesistente a essa, la destinazione del fondo agricolo, legittimamente pervenuto a COGNOME NOME per donazione dai suoi zii, veniva mantenuta e nessun incremento patrimoniale illecito appare configurabile in capo al proposto, difettando i requisiti per la confisca.
Ma a tali rilievi nessuna risposta veniva fornita dalla corte territoriale.
Si segnala, al riguardo, un precedente di questa Corte, secondo cui in tema di misure di prevenzione, è legittima la confisca di un terreno su cui sia costruita una villa abusiva poiché, in tal caso, la confisca dell’edificio si estende non solo alle pertinenze ma anche al suolo sul quale esso sia realizzato, ancorché la provenienza di quest’ultimo sia legittima, in armonia con gli scopi del legislatore preordinati ad evitare che gli autori di gravi reati possano giovarsi di investimenti illeciti, in cui l’illecito investimento nella realizzazione dell’immobile abusivo è stato ritenuto tale da comportare “il duplice vantaggio economico della costruzione e dell’incremento di valore del suolo sul quale è avvenuta l’edificazione” (cfr. Sez. 5, n. 39228 del 05/10/2010, Rv. 248889), incremento che, come si è detto, nel caso in esame il ricorrente contesta.
Per le ragioni esposte, si impone l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla corte di appello di Catanzaro, sezione misure di prevenzione, che, attraverso un nuovo giudizio, provvederà a risolvere le evidenziate aporie motivazionali.
P.Q.M.
annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma il 24.10.2024.