Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1767 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1767 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; uditi il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, e l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME, che hanno concluso chiedendo
l’annullamento della sentenza con rinvio alla Corte territoriale per nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27 gennaio 2025, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Crotone del 14 ottobre 2021, con la quale NOME era stata dichiarata responsabile del reato di cui all’art. 718 c.p. e condannata alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 206,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, l’imputata, deducendo i seguenti motivi.
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2.1 Con primo motivo, si denuncia l’erronea applicazione della legge penale nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 718 c.p. Si contesta che la Corte territoriale abbia confermato la sentenza di primo grado con una motivazione meramente apparente, limitandosi a un generico rinvio per relationem alla decisione del Tribunale, senza fornire alcuna risposta specifica ai motivi di gravame. In particolare, la difesa lamenta la totale assenza di argomentazioni in merito alle censure mosse circa la carenza dei requisiti strutturali del reato, quali l’aleatorietà del gioco e il fine di lucro. Si sottolinea proposito, che la sussistenza di tali elementi era stata desunta dalle sole dichiarazioni degli agenti operanti, i quali si erano limitati a descrivere i funzionamento dell’apparecchio senza nulla riferire in ordine “alla durata delle partite, alla possibile ripetizione delle stesse, al tipo di premi erogabili in denaro, alla quantità di denaro rinvenuta”.
2.2 Con il secondo motivo, si denuncia “l’erronea applicazione della legge penale nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, co. 1, lett. b) ed e) c.p.p.) in relazione agli artt. 546 c.p.p. e 131-bis c.p.”. La ricorrente deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione su un punto decisivo, avendo la Corte d’appello ignorato lo specifico motivo con cui si chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
2.3 Con il terzo motivo, si denuncia la “violazione di legge e il vizio di motivazione (art. 606, co. 1, lett. e) c.p.p.) in relazione agli artt. 157 e 178 c.p.” Si lamenta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Il ricorso evidenzia che sia la Procura Generale che la difesa avevano richiesto in udienza di dichiarare l’estinzione del reato, commesso in data 23/01/2019, essendo ampiamente decorso il termine massimo di prescrizione alla data della pronuncia d’appello (27/01/2025). La Corte territoriale, tuttavia, avrebbe omesso qualsiasi motivazione sul punto, confermando la condanna.
2.4 Con l’ultimo motivo, si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p. Si censura l’eccessività del trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sostiene che la Corte ha negato le attenuanti e commisurato la pena basandosi unicamente sulla gravità astratta del reato, senza un’adeguata valutazione dei criteri di cui all’art. 133 c.p. e della funzione rieducativa della pena sancita dall’art. 27 Cost. Si contesta, in particolare, la valutazione negativa del comportamento processuale, benché lo stesso fosse solo volto a negare la sussistenza del fatto, e si ritiene la pena sproporzionata rispetto alla modica entità dei fatti e all’ottimo comportamento tenuto dall’imputata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo del ricorso è fondato.
La Corte d’appello, nel confermare la condanna di primo grado, ha omesso di valutare le doglianze difensive, di cui non si rinviene neppure una sommaria sintesi nel provvedimento, limitandosi a richiamare in maniera del tutto generica la decisione di primo grado.
La motivazione, infatti, si esaurisce nel rappresentare che:
“la sentenza appare correttamente motivata … fondata su coerenti, organici ed esaurienti elementi di fatto, oltre che su corrette argomentazioni e valutazioni logico giuridiche”;
“le censure di cui all’atto di appello, inerenti la pronuncia di colpevolezza, si appalesano infondate”;
“passando al trattamento sanzionatorio, ritiene la corte di dover disattendere le richieste difensive condividendo pienamente le argomentazioni addotte dal primo giudice, che in questa sede si intendono integralmente richiamate”.
In definitiva, quindi, la motivazione della sentenza si risolve in una sequela di clausole di stile, applicabili a qualunque vicenda processuale, senza che alcuna delle censure difensive venga esaminata analiticamente rilevando, sia pure attraverso specifici richiami al contributo argomentativo del primo giudice, gli elementi probatori o i principi di diritto che permettevano di disattenderla.
Come osservato da questa Corte, è vero che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, COGNOME, Rv. 221116 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595) ma pur sempre di integrazione deve trattarsi, risultando necessario che “la motivazione della sentenza di secondo grado rechi un esame delle censure proposte dall’appellante…in modo da evidenziare un’argomentata concordanza nell’analisi e nella valutazione degli elementi posti a fondamento del giudizio…Condizione, questa, che non ricorre all’evidenza laddove la formulazione della predetta sentenza imponga, per soppesare la fondatezza o meno delle argomentazioni difensive, di fare esclusivo riferimento a quanto esposto nella sentenza di primo grado” (Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, COGNOME, Rv. 268859 – 01).
Le generiche affermazioni che compongono la sentenza impugnata, inoltre, non trovano giustificazione neppure in deficit di specificità dei motivi di gravame.
Costituisce principio ormai consolidato quello secondo cui “Nel giudizio di appello, è consentita la motivazione “per relationem” alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall’appellante non contengano
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elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019 (dep. 2020 ), Acampa, Rv. 278611 -01; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056 – 01).
Ma siffatta condizione non risulta ravvisabile nel caso in esame, avendo la ricorrente, con l’atto di gravame, sollevato questioni, relative alla qualificazione giuridica e all’integrazione della fattispecie incriminatrice, che individuavano i punti della decisione censurati proponendo una lettura delle risultanze probatorie che, se accolta, avrebbe disarticolato la motivazione del Tribunale di Crotone rendendo inevitabile un giudizio di assoluzione.
3.1 Non è superfluo, a questo punto ricordare, che le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che la diversità strutturale tra il giudizio di appello e quello di cassazione “deve indurre ad escludere che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità dell’appello. Il giudizio di appello ha infatti per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo. Invece il giudizio di cassazione può avere per oggetto i soli vizi di mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, tassativamente indicati nell’art. 606 c.p.p., lett. E); con la conseguenza che il motivo di ricorso non può, per definizione, costituire una mera riproposizione del motivo di appello, perché deve avere come
punto di riferimento non il fatto in sé, ma il costrutto logico-argonnentativo della sentenza d’appello che ha valutato il fatto. Per contro – lo si ribadisce – se nel giudizio d’appello sono certamente deducibili questioni già prospettate e disattese dal primo giudice, l’appello, in quanto soggetto alla disciplina generale delle impugnazioni, deve essere connotato da motivi caratterizzati da specificità, cioè basati su argomenti che siano strettamente collegati agli accertamenti della sentenza di primo grado. In secondo luogo, va rimarcato che il sindacato sull’ammissibilità dell’appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p., non può ricomprendere – a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606 c.p.p., comma 3) o per l’appello civile – la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello. La manifesta infondatezza non è infatti espressamente menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell’impugnazione. Dunque, il giudice d’appello non potrà fare ricorso alla speciale procedura prevista dall’art. 591 c.p.p., comma 2, in presenza di motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca” (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 26882301).
3.2 E che il gravame contenesse una “critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto”,
requisiti richiesti, secondo la suddetta sentenza, anche per l’atto di appello, trova conferma nella stessa decisione impugnata la quale procede a una valutazione nel merito del gravame senza rilevarne la genericità.
3.3 L’ammissibilità del gravame, quindi, imponeva alla Corte territoriale di confutare le singole censure spiegando la ragioni della loro infondatezza, anche attraverso il ricorso a specifici passaggi motivazionali della sentenza appellata, così da dare conto delle ragioni della conferma.
La Corte d’appello ha, invece, integralmente affidato alla sentenza di primo grado l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggevano la condanna, riducendosi la motivazione della sentenza impugnata a sostenere che il Tribunale di Crotone aveva adeguatamente motivato e che le doglienze difensive erano infondate, così da rendere necessaria la lettura della sentenza di primo grado per la valutazione di tutte le questioni poste con l’appello.
Così facendo, però, la Corte distrettuale è venuta meno non solo all’obbligo di motivazione – adducendo una motivazione all’evidenza apparente – ma, di fatto, ha reso il giudizio di appello del tutto irrilevante trasformandolo, di fatto, in un giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Di, Rv. 274719 – 02).
L’infondatezza dell’eccezione di prescrizione del reato, che non tiene conto della sospensione del decorso del termine di prescrizione disposta dalla legge n. 103 del 2017 (dal 14/12/2022 al 14/5/2024 e dal 27/4/2025 al 21/11/2025) impone di disporre l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra Sezione della Corte d’appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Catanzaro.
Così deciso il 21/11/2025