Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37873 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37873 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 14/10/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: 1)COGNOME NOME nato a Messina il DATA_NASCITA 2)COGNOME NOME nato a Messina il DATA_NASCITA 3)COGNOME NOME nato a Messina il DATA_NASCITA 4)COGNOME NOME nato a Messina il DATA_NASCITA 5)COGNOME NOME nato a Messina il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 04/12/2023 della Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e le memorie depositate dalle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore del ricorrente NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato; lette le conclusioni del difensore del ricorrente NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato; lette le conclusioni del difensore del ricorrente NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 04 dicembre 2023 con cui la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 15 dicembre 2022, li ha condannati alle pene indicate nel dispositivo della sentenza oggetto di ricorso.
NOME COGNOME, con il primo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione dell’art. 416 cod. pen. nonchØ carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell’ipotizzata associazione a delinquere, assumendo che le condotte delittuose contestate non sarebbero connotate dall’indefettibile requisito della stabile organizzazione e dall’indeterminatezza del programma criminoso.
La Corte territoriale, senza fornire adeguata confutazione alle specifiche doglianze difensive con cui era stata evidenziata l’estemporaneità delle azioni delittuose, attuate in un limitato arco temporale, si sarebbe limitata a recepire quanto esposto dal primo giudice con
argomentazioni assertive ad apodittiche.
La sentenza impugnata, in particolare, sarebbe priva dell’indicazione di concreti elementi logico-fattuali idonei a comprovare l’esistenza di una struttura organizzativa stabile ed autonoma rispetto ai singoli reati nonchØ di un accordo preordinato alla realizzazione di un originario e unitario disegno criminoso.
La motivazione risulterebbe, infine, intrinsecamente contraddittoria nella parte in cui i giudici di appello, dopo aver affermato la sussistenza di un’associazione a delinquere finalizzata in via principale alla commissione di furti, hanno riconosciuto al coimputato COGNOME le circostanze attenuanti generiche valorizzando l’estemporaneità dei furti commessi in concorso con il COGNOME.
3.Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, eccepisce violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in ordine alle doglianze dedotte con i motivi di appello in relazione al reato di estorsione di cui al capo E), sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe argomentato in alcun modo in ordine al motivo di appello con cui era stata affermata l’insussistenza del reato di estorsione.
NOME COGNOME, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 62, n. 4, cod. pen. nonchØ contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante della speciale tenuità del danno in relazione al reato di estorsione di cui al capo E).
La difesa ha evidenziato, in proposito, che la persona offesa avrebbe pagato una somma irrisoria pari a 100,00 euro per ottenere la restituzione di un veicolo del valore commerciale di 10.000,00 euro e che, di conseguenza, ognuno dei tre correi avrebbe ottenuto un profitto di soli 33,00 euro ciascuno.
La motivazione sarebbe, pertanto, logicamente incongrua nella parte in cui i giudici di appello, con affermazione meramente apodittica, hanno ritenuto non irrisoria la somma corrisposta dalla persona offesa per ottenere la restituzione del ciclomotore sottrattole.
NOME COGNOME, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 648 cod. pen. nonchØ carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità per i reati di ricettazione di cui alle lettere G), H), I), J), K), L), M), N), O), P), Q).
La Corte territoriale, con motivazione del tutto assertiva, si sarebbe limitata ad affermare che i pezzi di ricambio di cui ai capi di imputazione sarebbero ‘ con tutta probabilità ‘ di provenienza furtiva, senza indicare in alcun modo gli elementi di prova posti a fondamento di tale apodittica affermazione.
¨ stato segnalato, in proposito, che i giudici di appello non avrebbero indicato elementi logico-fattuali idonei ad escludere le ricostruzioni alternative ugualmente possibili e ragionevoli prospettate dalle difese (con particolare riferimento all’ipotizzata provenienza dei pezzi dalla cannibalizzazione di veicoli rottamati con conseguente reimmissione sul mercato in violazione delle disposizioni amministrative).
NOME COGNOME, con il quinto motivo di impugnazione, lamenta l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 648-bis, cod. pen. nonchØ contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di riciclaggio di cui al capo S).
A giudizio della difesa, i giudici di appello avrebbero apoditticamente fondato tale affermazione sulla presunta falsità del certificato di rottamazione, senza tuttavia considerare la mancanza di prova della suddetta falsificazione e il fatto che il ricorrente sia stato assolto dalla condotta di cui al capo R), concernente la falsificazione della carta di circolazione, che costituirebbe l’atto volto ad impedire l’identificazione della res di provenienza illecita.
¨ stato altresì dedotto che la pretesa falsificazione del certificato di rottamazione non sarebbe comunque sussumibile nel concetto di ‘operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa’ del bene, atteso che il motore dell’autovettura Smart targata TARGA_VEICOLO non risulterebbe provento di furto, ma proveniente da un veicolo regolarmente rottamato, come desumibile dall’informativa di reato n. 28936/2022 redatta dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza.
La difesa ha evidenziato, in proposito, che la rottamazione di un veicolo non precluderebbe la commercializzazione delle sue parti come ricambi usati, imponendo unicamente il rispetto delle disposizioni amministrative in materia, sicchØ l’eventuale illecito presupposto del contestato reato di riciclaggio avrebbe natura meramente amministrativa, con conseguente insussistenza della fattispecie di cui all’art. 648-bis cod. pen.
I giudici di merito, infine, non avrebbero indicato quali specifiche condotte causalmente orientate alla realizzazione del riciclaggio sarebbero state poste in essere dal ricorrente, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine la mera detenzione del veicolo, trattandosi di reato istantaneo ad effetti permanenti; nØ avrebbero fornito risposta alle puntuali deduzioni contenute nello specifico motivo di appello con conseguente vizio di motivazione.
NOME COGNOME, con il sesto e l’ottavo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 624-bis cod. pen. e 125 cod. proc. pen. nonchØ mancanza di motivazione in ordine ai motivi di appello dedotti in relazione ai reati di furto di cui ai capi V) e X).
La Corte territoriale, in particolare, non avrebbe in alcun modo argomentato in ordine al motivo di appello con cui era stata prospettata l’estraneità dell’imputato rispetto alle predette condotte delittuose, con conseguente assoluta carenza di motivazione sul punto.
I giudici di appello avrebbero, inoltre, di fatto ignorato l’ulteriore censura con cui la difesa aveva censurato l’erroneità della riqualificazione giuridica operata dal giudice di primo grado, evidenziando che i ciclomotori oggetto di imputazione sono stati sottratti mentre si trovavano parcheggiati all’interno del cortile condominiale, con conseguente configurabilità del reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., nei termini originariamente contestati dal Pubblico Ministero.
¨ stato, in particolare, sostenuto che il cortile condominiale, in quanto area comune e accessibile a tutti i condomini, non potrebbe essere qualificato come ‘luogo di privata dimora’, trovando tale assunto fondamento nel principio di diritto secondo cui rientrano in tale nozione esclusivamente i luoghi non accessibili ai terzi, nei quali si svolgono, in modo non occasionale, atti della vita privata in forma riservata.
Con il settimo motivo di impugnazione, il COGNOME lamenta violazione degli artt. 629 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. nonchØ mancanza di motivazione in ordine ai motivi di appello dedotti in relazione al reato di estorsione di cui al capo W), sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe argomentato in alcun modo in ordine al motivo di appello con cui era stata affermata l’insussistenza del contestato reato di estorsione con conseguente carenza di motivazione.
I quattro motivi di impugnazione dedotti da NOME COGNOME sono del tutto sovrapponibili con i motivi primo, quarto, sesto e settimo del ricorso proposto da NOME COGNOME, in quanto fondati su argomentazioni identiche a quelle prospettate da quest’ultimo che si intendono qui integralmente riportate per evitare inutili ripetizioni.
NOME COGNOME, con il primo motivo di ricorso, deduce la nullità della sentenza impugnata per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione all’associazione per delinquere.
Il ricorrente assume che i giudici di merito avrebbero fondato la condanna esclusivamente
sul contenuto di una conversazione intercettata nel corso delle indagini, nel corso della quale sarebbe stata pronunciata la frase ‘ le mie chiavi francesi le hai tu? ‘, frase riferibile ad una mera custodia temporanea di chiavi di proprietà del coimputato COGNOME e, pertanto, inidonea a comprovare – come invece apoditticamente affermato in sentenza- che il COGNOME fosse lo ‘ stabile detentore ‘ degli attrezzi da scasso utilizzati dal sodalizio criminoso.
L’ulteriore affermazione contenuta in motivazione secondo cui tale conversazione sarebbe sintomatica di una stabile appartenenza del RAGIONE_SOCIALE all’associazione, oltre ad essere prettamente congetturale, non terrebbe conto che la condotta contestata al RAGIONE_SOCIALE si esaurirebbe ‘ nel breve volgere di un paio di giorni, risultando lo stesso estraneo ai numerosi ulteriori e reiterati reati fine ‘ (vedi pag. 2 del ricorso).
La Corte territoriale, peraltro, non avrebbe individuato nØ il ruolo nØ il contributo concretamente fornito dal COGNOME, le cui condotte non integrerebbero una partecipazione al sodalizio nØ sotto il profilo quantitativo – in ragione della loro sporadicità – nØ sotto quello qualitativo, avuto riguardo alla marginalità del ruolo svolto dal ricorrente.
La motivazione sarebbe, infine, illogica fondandosi su un percorso argomentativo tautologico nella parte in cui i giudici di appello hanno affermato che ‘ qualunque reato COGNOME ha commesso in concorso con COGNOME, ne prova la partecipazione all’associazione perchØ COGNOME Ł il capo della associazione stessa ‘ (vedi pag. 3 del ricorso).
NOME COGNOME, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 62, n. 4, cod. pen. nonchØ apparenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante della speciale tenuità del danno in relazione al reato di estorsione di cui al capo E).
La difesa ha evidenziato, in proposito, che la persona offesa avrebbe sborsato una somma irrisoria per ottenere la restituzione di un motociclo del valore commerciale di 13.000,00 euro, motociclo peraltro in seguito restituito senza la corresponsione di alcuna somma.
La motivazione sarebbe, pertanto, del tutto apodittica nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto non irrisoria la somma corrisposta dalla persona offesa per ottenere la restituzione del ciclomotore sottrattole.
NOME COGNOME, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 62bis cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
La Corte territoriale, limitandosi a valorizzare i precedenti penali del COGNOME e la mancanza di elementi idonei a giustificare una maggiore mitigazione della pena, avrebbe omesso di argomentare in ordine ai motivi posti a fondamento della richiesta difensiva.
NOME COGNOME, con il primo motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 416, 648 cod. pen. e 125, 192, 533, 546 cod. proc. pen. nonchØ apparenza della motivazione in ordine ai motivi di appello con cui era stata contestata la penale responsabilità del ricorrente in relazione ai reati di ricettazione ed associazione a delinquere.
La Corte territoriale, aderendo acriticamente alle conclusioni contenute nella sentenza di primo grado, avrebbe prodotto una motivazione del tutto apparente. Le argomentazioni dei giudici di appello sarebbero così scarne e generiche da non consentire di comprendere se i motivi dedotti dalla difesa siano stati effettivamente valutati dai giudici del gravame.
Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 416 cod. pen. e 125, 533, 546 cod. proc. pen. nonchØ carenza della motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione all’associazione a delinquere di cui al capo
A giudizio della difesa, la partecipazione del ricorrente a sole tre ipotesi di ricettazione -nel corso di un arco temporale inferiore a un mese- sarebbe logicamente incompatibile con la coscienza e volontà di contribuire in modo attivo al rafforzamento di un sodalizio criminoso dedito alla realizzazione di un numero indeterminato e programmato di delitti, necessaria ad integrare la condotta sanzionata dall’art. 416 cod. pen.
15. NOME COGNOME, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 648 cod. pen. e 125, 533, 546 cod. proc. pen. nonchØ apparenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di ricettazione.
La Corte territoriale avrebbe rigettato la richiesta difensiva con argomentazione del tutto assertiva ed inidonea a spiegare i motivi per cui, accertata la lieve consistenza economica dei beni ricettati, sia stato escluso il riconoscimento dell’attenuante invocata dalla difesa.
16. Con il primo motivo di impugnazione, NOME COGNOME deduce violazione dell’art. 648 cod. pen. e carenza di motivazione in ordine ai motivi di appello con cui era stata eccepita l’indeterminatezza del capo J) dell’imputazione nonchØ l’erroneità della motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità per il reato contestatogli.
Il ricorrente osserva che la condanna sarebbe stata fondata esclusivamente sul contenuto di una conversazione intercorsa tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, priva tuttavia di qualsiasi riferimento concreto all’esistenza del bene oggetto della presunta transazione e alla sua provenienza furtiva. Tale circostanza renderebbe la motivazione meramente congetturale, costruita su elementi interpretativi arbitrari e non sorretta da un adeguato riscontro probatorio, con conseguente violazione dei principi in tema di accertamento della responsabilità penale e di necessaria determinatezza dell’imputazione.
17. NOME COGNOME, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 624, 625, 624-bis cod. pen. e 517, 521, 522 cod. proc. pen. conseguente alla riqualificazione del reato di furto di cui al capo V) nel reato di cui all’art. 624-bis cod. pen.
Il primo giudice avrebbe riqualificato il fatto in assenza di una formale contestazione suppletiva ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen., impedendo così all’imputato di predisporre un’adeguata difesa su una diversa ed autonoma fattispecie incriminatrice.
La sentenza impugnata sarebbe, inoltre, affetta da vizio di motivazione per avere omesso ogni effettivo confronto con la doglianza proposta in sede di gravame in ordine alla dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
18. NOME COGNOME, con il terzo motivo di impugnazione, eccepisce violazione degli artt. 624, 625, 624-bis cod. pen. ed erroneità della riqualificazione del reato di furto di cui al capo V) nel reato di cui all’art. 624-bis cod. pen.
A giudizio del ricorrente, il cortile condominiale, in quanto area comune a tutti i condomini, non potrebbe essere definito ‘luogo di privata dimora’ poichØ privo di quel necessario collegamento funzionale e spaziale con l’abitazione che ne giustifica l’estensione della tutela di cui all’art. 624-bis cod. pen., tale affermazione troverebbe fondamento nel principio di diritto secondo cui rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi non accessibili ai terzi e nei quali si svolgono – non occasionalmente- atti della vita privata in modo riservato.
Peraltro, lo stesso primo giudice aveva evidenziato l’assenza di elementi probatori per ritenere che l’area fosse delimitata da recinzioni o cancelli con conseguente contraddittorietà della motivazione.
19. NOME COGNOME, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 530 cod. proc. pen. e del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio in relazione al reato di furto di cui al capo V) dell’imputazione.
La Corte territoriale avrebbe dovuto assolvere l’imputato perchØ la prova della sua partecipazione al furto sarebbe del tutto insufficiente, non risultando provato nØ un preventivo accordo tra il COGNOME ed i presunti correi nØ la sua effettiva partecipazione materiale all’azione delittuosa.
La difesa ha, in proposito, evidenziato come il ricorrente sia stato contattato telefonicamente a notte fonda, per poi chiamare NOME COGNOME, alle ore 03.49, per ‘ chiedere indicazioni sulla salita ‘, elemento probatorio sicuramente inidoneo a dimostrare la partecipazione del COGNOME all’evento criminoso.
La condanna si fonderebbe, pertanto, su mere presunzioni logiche, prive di riscontri oggettivi, assolutamente inidonee a fondare una sentenza di condanna, anche in considerazione del fatto che il ricorrente non risulta coinvolto in alcun modo nella successiva restituzione del ciclomotore al proprietario con le modalità estorsive descritte nel capo W) della rubrica.
20. NOME COGNOME, con il quinto motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e 416 cod. pen. nonchØ carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sua partecipazione all’ipotizzata associazione a delinquere.
La difesa ha dedotto l’assoluta marginalità del ruolo del ricorrente nel contesto criminoso, evidenziando come egli sia stato ritenuto responsabile unicamente dei reati di cui alle lettere J) e V) e ha eccepito la carenza di prova attestante una stabile adesione del COGNOME all’ipotizzata associazione per delinquere.
Si Ł sostenuto, in particolare, che non sarebbe stata fornita dimostrazione di un effettivo contributo volontario, stabile e consapevole all’attuazione del programma criminoso del sodalizio. ¨ stato richiamato, a sostegno, l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui la mera contiguità ambientale o la disponibilità occasionale non sarebbero sufficienti a integrare una condotta partecipativa rilevante ai sensi dell’art. 416 cod. pen., essendo invece necessario accertare un contributo concreto, continuativo e non episodico, volto alla conservazione o al rafforzamento del vincolo associativo.
Nel caso di specie, i giudici di merito avrebbero, invece, fondato l’affermazione di responsabilità su un numero esiguo di conversazioni intercettate tra il COGNOME e il coimputato NOME COGNOME, ritenute dalla difesa prive di riscontri oggettivi ed inidonee a comprovare un effettivo e consapevole inserimento del ricorrente nella struttura organizzativa dell’associazione.
Inoltre, i giudici di appello non avrebbero tenuto conto degli elementi dedotti della difesa attestanti l’estraneità del COGNOME al sodalizio criminoso (mancato rinvenimento di beni di provenienza illecita o comunque riconducibili all’attività dell’associativa in occasione della perquisizione domiciliare svolta presso l’abitazione del ricorrente; assenza di contatti telefonici con gli altri imputati; mancanza di prova di un vincolo stabile con altri presunti associati; episodicità ed occasionalità dei due reati fine contestati all’imputato).
I giudici di merito, pertanto, avrebbero omesso una valutazione sistematica e unitaria del quadro indiziario, limitandosi ad una lettura atomistica ed assertiva degli elementi raccolti nel corso del giudizio, in palese violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
21. NOME COGNOME, con il sesto motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 62bis, 132, 133 cod. pen. nonchØ carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Il giudice dell’appello non avrebbe tenuto conto degli elementi dedotti dalla difesa (modalità esecutive dei fatti contestati non caratterizzate da particolare gravità, occasionalità delle condotte, assenza di precedenti specifici, corretto comportamento processuale del COGNOME, assenza di danni gravi ed irreversibili a carico delle persone offese), limitandosi a rigettare la richiesta di concessione delle attenuanti generiche sulla base di argomentazioni generiche, stereotipate e meramente assertive.
¨ stata, inoltre, eccepita l’eccessività della pena irrogata in misura superiore al minimo edittale, in violazione dei criteri di proporzionalità ed individualizzazione del trattamento sanzionatorio ed in spregio dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 27 Cost.
I difensori dei ricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato conclusioni scritte con le quali hanno sinteticamente insistito nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati e devono essere accolti per le seguenti considerazioni.
Stante la complessità della vicenda oggetto di giudizio conviene sintetizzare, in esordio, la ricostruzione dei fatti posta a fondamento della decisione oggetto di impugnazione.
I giudici di merito, alla luce delle emergenze probatorie ed, in particolare, delle conversazioni intercettate nel corso delle indagini preliminari e dei sequestri effettuati dalla Guardia di Finanza, hanno ritenuto accertata l’operatività di un’associazione a delinquere, capeggiata da NOME COGNOME, dedita alla commissione di reati contro il patrimonio ed, in particolare, al furto o alla ricettazione di veicoli destinati alla vendita dei singoli pezzi dei mezzi cannibalizzati ovvero alla restituzione dei veicoli di provenienza delittuosa ai legittimi proprietari, secondo il meccanismo estorsivo noto come ‘cavallo di ritorno’.
A giudizio della Corte territoriale, le plurime condotte delittuose poste in essere dagli imputati non potrebbero essere ricondotte a mere ipotesi di concorso occasionale di persone nei singoli reati, poichØ la continuità dei rapporti tra i ricorrenti, la ripetitività delle azioni criminose e la coerenza delle modalità operative attesterebbero l’esistenza di una struttura associativa orientata alla sistematica commissione di reati contro il patrimonio, grazie ad una ripartizione di ruoli funzionali alla realizzazione degli scopi comuni consapevolmente perseguiti dagli associati nell’ambito di un programma criminoso connotato da indeterminatezza.
I giudici di merito hanno, in particolare, affermato che l’indeterminatezza del programma criminale risulterebbe desumibile dal significativo numero di episodi delittuosi emersi nel corso di un arco temporale limitato ma sufficiente a far emergere un’attività criminosa di rilevante intensità e continuità.
Ciò premesso conviene trattare un aspetto dirimente per la decisione della totalità dei motivi dedotti dagli imputati in tema di carenza ed apparenza della motivazione impugnata in ordine alla penale responsabilità dei singoli ricorrenti per i reati rispettivamente contestati, così evitando inutili ripetizioni che finirebbero per appesantire la motivazione.
Deve essere, in proposito, evidenziato che il Collegio ritiene di dover riaffermare il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui, anche in presenza di c.d. ‘doppia conforme’, permane in capo al giudice del gravame l’obbligo di rendere una motivazione effettiva, esplicitando i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della decisione, con puntuale indicazione dei risultati probatori acquisiti e dei criteri di valutazione adottati. Ne consegue che il giudicante non può limitarsi a una mera e neutra elencazione degli elementi istruttori raccolti, ma deve operarne una sintesi critica idonea a rendere trasparente la base fattuale del ragionamento decisorio.
Da ciò discende che, a fronte di un atto di appello non inammissibile per genericità, il giudice del gravame non può esaurire il proprio compito in un rinvio meramente tralaticio alla motivazione della sentenza di primo grado (Sez. 3, n. 38478 dell’11/06/2019, COGNOME, Rv. 276753-01;Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, COGNOME, Rv. 286406 – 01; da ultimo Sez. 1, n. 27746 del 03/04/2025, COGNOME, non massimata; Sez. 2, n. 29549 del 01/07/2025, RAGIONE_SOCIALE Building, non massimata).
2.1. Anche quando l’impugnazione riproponga questioni già dedotte e decise in primo grado, sussiste l’obbligo di una motivazione propria, puntuale e analitica, su ciascun profilo devoluto, al fine di evitare il vizio della c.d. motivazione apparente.
In particolare, integra motivazione meramente apparente il provvedimento che si limiti a indicare le fonti di prova a carico, senza una valutazione argomentata e complessiva del materiale probatorio, e senza un effettivo confronto con le specifiche deduzioni difensive (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263100-01; Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, COGNOME, Rv. 265322-01; da ultimoSez. 2, n. 14474 del 19/02/2025, COGNOME, non massimata).
Con specifico riguardo al giudizio di appello, il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado Ł legittimo solo se l’apparato argomentativo complessivo risulti congruo rispetto all’esigenza di giustificazione propria del nuovo provvedimento e se si misuri, pena un inammissibile svuotamento delle garanzie del doppio grado, con le deduzioni e allegazioni difensive dotate del necessario tasso di specificità (vedi Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Di Schiena, Rv. 274719-02; Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, COGNOME, Rv. 285189-01).
2.2. Deve, pertanto, qualificarsi apparente la motivazione del giudice di appello che, a fronte di specifiche censure contenute nei motivi di gravame, si limiti ad affermare l’adesione alle argomentazioni del primo giudice mediante formule di stile, asserzioni apodittiche o proposizioni prive di reale efficacia dimostrativa, ossia in tutte le ipotesi nelle quali il percorso giustificativo si riveli solo fittizio e, in sostanza, inesistente.
Va, ancora, ribadito che rientrano nella nozione di mancanza di motivazione e motivazione apparente, tale da ridondare nella violazione di legge, le ipotesi in cui, a fronte di puntuali doglianze difensive, il giudice ometta di dar conto dell’infondatezza, irrilevanza o superfluità degli argomenti opposti, senza neppure richiamare i passaggi della sentenza appellata idonei a confutarli (Sez. 6, n. 43972 del 01/10/2013, COGNOME, Rv. 256922 – 01; negli stessi termini Sez. 3, n. 20193 del 10/04/2025, COGNOME, non massimata).
Deve essere ribadito, in proposito a tali difetti motivazionali, che il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio enuncia un metodo legale di accertamento del fatto di tipo dialettico che obbliga il giudice a sottoporre la tesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese, sicchØ la violazione di tali parametri rende la motivazione della sentenza apparente e manifestamente illogica (Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, Esposito, Rv. 275290-01; Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, Bagarella, Rv. 285548 – 15).
In altri termini, la replica che si pretende dal giudice di appello deve consistere in una risposta ragionata e dialogica alle obiezioni critiche che individuino effettive lacune dell’accertamento o vizi oggettivamente rilevabili del percorso argomentativo in primo grado: privilegiando, dunque, la dimensione sostanziale dell’argomentazione giudiziaria, inscindibilmente connessa con la funzione giustificativa della motivazione, che impone al giudice di ‘dare le ragioni’ della decisione.
3. Tutto ciò premesso, va posto in rilievo che le argomentazioni della sentenza di primo grado erano state sottoposte a critica dagli odierni ricorrenti, con specifiche deduzioni, che
sono rimaste sostanzialmente prive di risposta.
Gli appelli proposto dal COGNOME, dal COGNOME, dal COGNOME, dal COGNOME e dal COGNOME contenevano contestazioni e critiche puntuali su tutti gli aspetti rilevanti ai fini del giudizio sulla responsabilità dei singoli imputati in ordine ai reati rispettivamente contestati e sulla sussistenza degli elementi costitutivi dei delitti di cui al capo di imputazione e tali deduzioni avrebbero imposto un’opera di rinnovato e approfondito confronto.
Non Ł detto che questi argomenti siano corretti, ma essi sono stati comunque proposti negli atti di appello, e su di essi non vi Ł adeguata valutazione nella sentenza impugnata che Ł, infatti, costituita da frasi di carattere generale estremamente sintetiche ed apodittiche; argomentazioni che, oltre a non consentire di comprendere se i plurimi motivi di appello siano stati effettivamente valutati, non rivelano l’esame delle peculiarità dei casi concreti che poneva questo particolare giudizio e delle specifiche posizioni dei singoli imputati, in tal modo impedendo di accertare se sia stata svolta quella attività contro argomentativa che deve caratterizzare il lavoro del giudice dell’impugnazione quando respinge o dichiara inammissibile un appello.
Le sintetiche ed assertive considerazioni espresse dalla Corte di appello a sostegno della decisione adottata risultano, senza alcun dubbio, avulse da un effettivo confronto con plurime rilevanti deduzioni difensive, dando luogo a un apparato argomentativo sostanzialmente inesistente con conseguente fondatezza delle doglianze dedotte in questa sede.
Tutto ciò premesso, Ł possibile passare all’esame delle specifiche censure dedotte dai ricorrenti, partendo dai motivi comuni a piø imputati e seguendo un percorso logicosistematico che prende spunto dall’analisi dei motivi relativi ai singoli reati-fine contestati nel capo di imputazione per poi affrontare i motivi relativi alla fattispecie associativa contestata a tutti i ricorrenti.
Peraltro, per chiarezza espositiva, deve essere evidenziato che le impugnazioni proposte in questa sede hanno ad oggetto esclusivamente i reati di estorsione di cui ai capi E) e W), i reati di ricettazione di cui ai capi G), H), I), J), K), L), M), N), O), P) e Q), i reati di furto di cui ai capi V) e X), il reato di riciclaggio di cui al capo S) nonchØ il reato di associazione a delinquere di cui al capo A).
Il secondo ed il settimo motivo dedotti da NOME COGNOME nonchØ il quarto motivo proposto da NOME COGNOME, con i quali Ł stata eccepita l’assoluta carenza di motivazione in ordine ai motivi di appello relativi alla penale responsabilità dei predetti imputati in relazione ai reati di estorsione descritti nei capi E) e W) dell’imputazione, sono fondati.
5.1. La sentenza di appello Ł, infatti, priva di qualunque valutazione in ordine ai motivi di appello con cui il COGNOME ed il COGNOME avevano espressamente eccepito l’insussistenza degli ipotizzati reati di cui all’art. 629 cod. pen. ed evidenziato la sussistenza di elementi logicoprobatori idonei ad escludere il loro coinvolgimento nelle fattispecie estorsive rispettivamente contestati (vedi pagg. 4 e 5 dell’atto di appello proposto dal COGNOME nonchØ pagg. 3 e 4 dell’appello proposto dal COGNOME)nØ i motivi del rigetto delle censure difensive sono desumibili dal complessivo percorso argomentativo posto a fondamento della decisione impugnata.
Peraltro, a fronte dell’omessa risposta a specifiche doglianze sollevate dalla difesa non Ł consentito al giudice di legittimità di ricostruire un percorso motivazionale, selezionando il materiale probatorio evincibile dalle sentenze di merito, in quanto in tal modo si renderebbe un giudizio sul fatto e non sulla tenuta motivazionale del provvedimento impugnato.
La carenza assoluta di motivazione sul punto comporta, pertanto, l’annullamento della
sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Messina affinchØ la Corte territoriale possa, attraverso l’analisi delle risultanze processuali, valutare la fondatezza o meno delle doglianze difensive e l’eventuale sussistenza delle fattispecie estorsive rispettivamente contestate al COGNOME ed al COGNOME.
5.2. La statuizione di annullamento con rinvio disposta in accoglimento del secondo motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere estesa, ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen., anche al coimputato NOME COGNOME, sussistendone i presupposti di legge, ancorchØ quest’ultimo non abbia proposto alcuna specifica censura in ordine al medesimo punto della decisione, concernente la ritenuta sussistenza del reato di estorsione di cui al capo E).
Al riguardo, giova rammentare che, ai fini dell’operatività dell’istituto dell’estensione degli effetti favorevoli dell’impugnazione, il coimputato deve essere considerato come ‘non ricorrente’ anche qualora sia presente nel giudizio di legittimità ma non abbia investito con specifico motivo la parte della sentenza oggetto di annullamento in accoglimento di doglianze non aventi carattere esclusivamente personale.
La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, chiarito che l’efficacia estensiva dell’annullamento si estende a tutti i coimputati che versino nella medesima situazione processuale e sostanziale, quando la decisione rescindente sia fondata, come nel caso di specie, su motivi di carattere oggettivo e non personale(Sez. 6, n. 1940 del 03/12/2015, dep. 2016, COGNOME e altri, Rv. 266686-01; Sez. 2, n. 4159 del 12/11/2019, COGNOME, Rv. 278226 – 01; Sez. 5, n. 34238 del 28/05/2024, COGNOME, Rv. 286939 – 02).
Ne consegue che l’annullamento disposto in relazione al reato di estorsione contestato al capo E) deve essere esteso anche nei confronti di NOME COGNOME, atteso che la doglianza accolta con riferimento ad NOME COGNOME non concerne una questione di natura strettamente personale, sicchØ la ratio decisoria impone l’adozione della medesima soluzione anche nei confronti del coimputato che non ha formalmente impugnato tale punto della decisione.
5.3. Il terzo motivo dedotto da NOME COGNOME ed il secondo motivo dedotto da NOME COGNOME, con cui si eccepisce inosservanza di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. in relazione al reato di cui al capo E), sono assorbiti dall’annullamento della sentenza impugnata in relazione alla penale responsabilità dei predetti imputati per il menzionato reato di estorsione.
Il quarto motivo dedotto da NOME COGNOME, il secondo motivo proposto da NOME COGNOME, il primo motivo dedotto da NOME COGNOME nonchØ il primo motivo avanzato da NOME COGNOME sono fondati in relazione all’eccepita apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza dei reati di ricettazione rispettivamente contestati ed alla conseguente penale responsabilità dei singoli imputati.
6.1. La motivazione con cui la Corte di appello ha confermato le condanne degli imputati in relazione ai reati di ricettazione si esaurisce in un anodino rinvio alla sentenza di primo grado ed in scarne ed apodittiche affermazioni, prive di ogni riferimento ai numerosi reati di ricettazioni contestati alle lettere G), H), I), J), K), L), M), N), O), P) e Q) dell’imputazione ed al contributo causale dei singoli ricorrenti (vedi pag. 14 della sentenza oggetto di ricorso:
‘… Tutti gli altri reati ascritti a ciascuno degli imputati sono provati alla luce degli elementi istruttori (ivi compresi i contenuti tutt’altro che equivoci o di dubbia interpretazione delle conversazioni intercettate) analiticamente passati in rassegna dal giudice di primo grado in relazione ai singoli capi di imputazione che qui per brevità si richiamano … quanto ai delitti di ricettazione, non rileva invero la mancata prova del reato presupposto che, con tutta probabilità, Ł il reato di furto, come si evince dal contenuto delle conversazioni intercettate e dall’esito delle perquisizioni e dei sequestri operati nel corso delle indagini ‘).
Tali affermazioni, oltre ad apparire formulate in termini eccessivamente sintetici e privi di specificità, non si confrontano in alcun modo con le plurime e puntuali censure dedotte dalle difese nei rispettivi atti di appello, con riferimento -tra l’altro- alla genericità delle contestazioni, alla mancanza di prova circa l’individuazione dei reati presupposti delle asserite ricettazioni, alla provenienza delittuosa dei beni indicati nei singoli capi di imputazione nonchØ all’elemento soggettivo della consapevolezza della loro origine illecita. Parimenti trascurate risultano le doglianze concernenti la ritenuta inidoneità delle conversazioni intercettate a dimostrare il coinvolgimento degli imputati nella commissione delle specifiche condotte di ricettazione rispettivamente contestate (cfr. pagg. da 5 a 8 dell’atto di appello di NOME COGNOME; pagg. 1 e 2 dell’atto di appello di NOME COGNOME; pagg. 3 e 4 dell’appello di NOME COGNOME; pagg. 2 e 3 dell’appello di NOME COGNOME). 6.2. In definitiva, la motivazione della sentenza impugnata deve ritenersi meramente apparente, risolvendosi in una sintetica rievocazione della vicenda processuale e del materiale probatorio senza alcuna effettiva valutazione critica delle censure prospettate in sede di appello e senza l’indicazione dei passaggi argomentativi della sentenza di primo grado ritenuti idonei a confutarle.
Tale mancanza di un adeguato percorso logico-giuridico comporta la fondatezza dei motivi di ricorso proposti dagli imputati e impone, in applicazione dei principi di diritto richiamati al paragrafo 2 della presente decisione, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Messina la quale dovrà procedere ad un nuovo esame della vicenda, attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati.
In sede di rinvio il giudice di merito sarà chiamato a rivalutare, con puntuale e coerente analisi delle risultanze probatorie, la fondatezza delle censure difensive formulate dagli imputati, verificando -in particolare- la sussistenza o meno degli elementi costitutivi delle fattispecie di ricettazione rispettivamente loro contestate e la riferibilità soggettiva delle condotte accertate.
6.3. Il terzo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME, con cui si lamenta inosservanza di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen. in relazione ai reati di cui ai capi H), I) ed L), Ł assorbito dall’accoglimento del primo motivo di impugnazione in tema di accertamento della penale responsabilità in relazione ai menzionati reati di ricettazione.
7. Il secondo motivo di impugnazione proposto da NOME COGNOME, con cui il ricorrente deduce la violazione degli artt. 517, 521 e 522 cod. proc. pen. conseguente alla riqualificazione del reato di cui al capo V), Ł manifestamente infondato.
Deve essere, preliminarmente, ribadito che il principio della correlazione tra contestazione e sentenza può ritenersi violato unicamente in caso di assoluta e reale difformità tra l’accusa e la statuizione del giudice, nel senso che i fatti devono essere diversi nei loro elementi essenziali, tanto da determinare una incertezza sull’oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, condizioni sicuramente non ravvisabili nel caso di specie.
Il principio di correlazione tra contestazione e sentenza Ł, infatti, funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell’imputato, ne consegue che la violazione di tale principio Ł ravvisabile solo quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, nel senso che risultano variati o trasformati gli elementi costitutivi dell’ipotesi di reato descritta nel capo di imputazione, e non già quando gli elementi essenziali che caratterizzano la qualificazione giuridica del fatto sono rimasti invariati e ad essi risultano aggiunti ulteriori particolari del fatto, in merito ai quali l’imputato ha comunque avuto modo di
difendersi (vedi, Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 276955 – 01; Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, COGNOME, Rv. 281477- 01).
In definitiva, anche a fronte di una apparente diversità tra la prospettazione dell’imputazione e la concreta ricostruzione in sentenza, non sussiste alcuna violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. allorquando i punti rilevanti della imputazione siano chiaramente delineati e comunque sia prevedibile il loro ulteriore sviluppo in giudizio, risultando chiaro come indirizzare l’esercizio in concreto del diritto di difesa (Sez. 6, n. 50151 del 26/11/2019, Cantamessa, Rv. 277727 – 01).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame non vi Ł dubbio che la riconduzione del contestato reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. alla fattispecie di cui all’art. 624-bis cod. pen. non ha comportato alcuna modifica sostanziale della condotta di cui all’imputazione come inizialmente qualificata, rientrando pienamente nei poteri dell’organo giudicante la riqualificazione giuridica del fatto contestato con l’esatta attribuzione del nomen juris del reato. In tale situazione non può certo sostenersi che vi sia stata lesione del diritto di difesa, in quanto il ricorrente Ł stato messo nelle condizioni di difendersi in relazione a tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 624-bis cod. pen. così da predisporre strumenti adeguati di tutela, con conseguente palese infondatezza della censura difensiva.
8. Il sesto e l’ottavo motivo dedotti da NOME COGNOME, il terzo motivo proposto da NOME COGNOME ed il terzo motivo dedotto da NOME COGNOME sono fondati in relazione all’eccepita erroneità della riqualificazione in furto in abitazione dei reati di furto aggravato descritti ai capi V) e X) dell’imputazione.
8.1. Deve essere, preliminarmente, rimarcato che i giudici di appello si sono limitati ad un anodino ed assertivo rinvio a quanto affermato dal primo giudice in relazione al solo reato di cui al capo V), senza argomentare in alcun modo in ordine alle censure contenute negli atti di appello, così venendo meno al proprio onere motivazionale (vedi pag. 15 della sentenza impugnata: ‘ si condivide la qualificazione giuridica attribuita dal giudice dell’udienza preliminare alla condotta descritta al capo V) per le motivazioni espresse nella sentenza impugnata, cui si fa espresso rinvio ‘).
8.2. Ciò premesso, deve rilevarsi la manifesta contraddittorietà del percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, il quale – dopo aver ritenuto di dover procedere alla riqualificazione del fatto nel reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., assumendo che i ciclomotori oggetto di furto fossero custoditi all’interno di cortili condominiali e, dunque, in luoghi qualificabili come privata dimora – ha espressamente affermato la mancanza di elementi logico-probatori idonei a dimostrare che tali cortili fossero delimitati da recinzioni o protetti da cancelli o altri strumenti idonei ad impedirne l’accesso a soggetti estranei (cfr. pag. 43 della sentenza del Tribunale di Messina).
Tale decisione risulta, pertanto, priva di coerenza logica e giuridica poichØ fonda la riqualificazione giuridica su presupposti fattuali che lo stesso giudicante ha dichiarato insussistenti, peraltro trascurando il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui possono essere qualificati come luoghi di privata dimora soltanto quelli nei quali si svolge, in modo non occasionale, la vita privata e che, al contempo, non risultano aperti al pubblico nØ accessibili a terzi senza il consenso del titolare (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, COGNOME, Rv. 270076-01; Sez. 5, n. 34475 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 27363301).
Alla luce di tale principio di diritto, i giudici di merito, in assenza di specifici elementi probatori da cui desumere la presenza di barriere, recinzioni o altre strutture atte a limitare l’accesso ai predetti cortili condominiali, non erano nelle condizioni di poter valutare se ricondurre o
meno tali luoghi al concetto di privata dimora e, di conseguenza, inquadrare le condotte descritte nei capi V) e W) dell’imputazione nella fattispecie di cui all’art. 624-bis cod. pen. ovvero nella fattispecie di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina, la quale dovrà procedere a un nuovo e completo esame delle risultanze processuali, al fine di chiarire, con adeguata motivazione, se i cortili in cui si verificarono i furti dei ciclomotori possano o meno essere ricompresi nella nozione di privata dimora e, in esito a tale valutazione, determinare la corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi V) e W).
Tale operazione, implicando una valutazione di merito delle circostanze fattuali, non può essere compiuta da questa Corte, cui compete unicamente il controllo di legittimità, e dovrà pertanto essere effettuata dal giudice del rinvio alla luce dei principi di diritto sopra richiamati.
9. Il sesto e l’ottavo motivo dedotti da NOME COGNOME, il terzo motivo proposto da NOME COGNOME ed il quarto motivo dedotto da NOME COGNOME sono fondati anche relativamente all’eccepita carenza di motivazione in ordine ai motivi di appello con cui gli imputati avevano lamentato la mancanza di prova in ordine al loro coinvolgimento nella commissione dei reati di furto rispettivamente contestati.
La sentenza impugnata risulta del tutto carente di motivazione in ordine ai motivi di appello con i quali gli odierni ricorrenti avevano specificamente eccepito l’insussistenza di elementi logico-probatori idonei a dimostrare il loro coinvolgimento nei furti rispettivamente contestati (cfr. pagg. 9 e 10 dell’atto di appello proposto dal COGNOME, pagg. 9 e 10 dell’appello del COGNOME, pagg. 6 e 7 dell’appello del COGNOME).
La Corte territoriale, infatti, non ha in alcun modo esaminato nØ confutato le argomentazioni difensive sul punto, limitandosi ad una generica conferma della decisione di primo grado, senza sviluppare un autonomo percorso argomentativo idoneo a rendere percepibili le ragioni del rigetto di tali specifiche doglianze.
Tale omissione motivazionale assume rilievo dirimente, poichØ impedisce di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice di appello nella valutazione del materiale probatorio e nella verifica dell’effettiva partecipazione dei predetti imputati ai furti rispettivamente loro ascritti. NØ tali motivazioni possono ritenersi desumibili, neppure indirettamente, dal complessivo contesto della decisione, essendo del tutto assente ogni riferimento individualizzato alle condotte attribuite ai singoli appellanti.
La carenza assoluta di motivazione sul punto impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina, la quale dovrà procedere a un nuovo e completo esame delle risultanze processuali, valutando in modo puntuale e coerente la fondatezza delle censure difensive e verificando, alla luce dei principi di diritto richiamati nella presente decisione, l’eventuale coinvolgimento degli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nelle fattispecie rispettivamente contestate.
Il quinto motivo dell’impugnazione proposta da NOME COGNOME, con cui il ricorrente eccepisce violazione dell’art. 648-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di riciclaggio di cui al capo S) dell’imputazione, Ł fondato.
10.1. Anche con riferimento alla configurabilità del delitto di riciclaggio, la sentenza impugnata omette qualsiasi effettivo confronto con le allegazioni difensive contenute nel quarto motivo di appello, con le quali il ricorrente aveva puntualmente dedotto l’insussistenza del necessario reato presupposto.
In particolare, l’appellante aveva rilevato che il motore dell’autovettura TARGA_VEICOLO -oggetto della contestazione- non risultava essere stato sottratto mediante condotta furtiva o altro delitto contro il patrimonio, con la conseguenza che l’atto illecito antecedente (vendita come ricambio usato di un motore prelevato da un veicolo rottamato in violazione delle disposizioni amministrative), avrebbe avuto natura esclusivamente amministrativa e non già penale, difettando così uno degli elementi costitutivi indispensabili per la configurazione della fattispecie di cui all’art. 648-bis cod. pen.
La sentenza impugnata risulta connotata da un’insuperabile inottemperanza all’obbligo motivazionale in ordine all’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME: la Corte di merito, con motivazione estremamente sintetica ed apodittica, si Ł, infatti, limitata ad affermare che ‘ il certificato di avvenuta rottamazione riproduce un dato falso in quanto dall’automezzo rottamato Ł stato prelevato il motore che poi Ł stato rinvenuto a bordo del furgone del COGNOME‘ (vedi pag. 15 della sentenza oggetto di ricorso), senza offrire alcuna ulteriore specificazione in ordine alle concrete circostanze integrative della condotta contestata e alla effettiva riconducibilità soggettiva del reato di riciclaggio al COGNOME (non potendosi reputare, a tal fine, idonea la mera detenzione materiale del veicolo, priva di ulteriori indicatori rivelatori della consapevole partecipazione alla condotta riciclatoria) nØ, soprattutto, svolgere quel necessario vaglio critico concernente la sussistenza del reato presupposto, oggetto di puntuale censura da parte della difesa e presupposto indefettibile per l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 648-bis cod. pen.
A fronte di un’affermazione tanto laconica ed assertiva, risulta, infatti, palese che la Corte di merito non abbia affatto assolto al dovere di confrontarsi in modo puntuale con i motivi di appello, omettendo di dar conto dei presupposti logico-giuridici che avrebbero consentito di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di riciclaggio e, in particolare, del reato presupposto richiesto dalla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 648-bis cod. pen.
Di conseguenza, non Ł stata data specifica risposta all’articolata deduzione difensiva relativa alla mancanza del reato presupposto, pur trattandosi di un aspetto cui la sentenza di primo grado dava ampio rilievo e rispetto al quale la difesa aveva formulato precise contestazioni che, al di là della loro fondatezza o meno nel merito, imponevano un adeguato e trasparente scrutinio da parte della Corte territoriale.
10.2. Deve, peraltro, sottolinearsi che l’atto volto ad impedire l’identificazione della res ritenuta di provenienza illecita, secondo la ricostruzione fattuale riportata nel capo di imputazione, Ł costituito dalla falsificazione della carta di circolazione dell’autovettura TARGA_VEICOLOta TARGA_VEICOLO di proprietà di NOME COGNOME e non dalla falsificazione del certificato di rottamazione dell’autovettura TARGA_VEICOLO.ta TARGA_VEICOLO di proprietà di NOME COGNOME cui fanno esclusivo riferimento i giudici dell’appello, con motivazione evidentemente incompleta e priva di concreti riferimenti alle risultanze processuali.
Giova, in proposito, ricostruire con precisione la sequenza fattuale riportata nella sentenza di primo grado: la vettura Smart di proprietà di NOME COGNOME, sottratta nella notte del 21 settembre 2012, veniva successivamente rinvenuta e sottoposta a rottamazione dal proprietario, fatta eccezione per il blocco motore, che ignoti asportavano, determinando così la falsità ideologica del certificato di rottamazione, il quale attestava la distruzione integrale del veicolo. Tale blocco motore veniva poi consegnato a NOME COGNOME, il quale si attivava per contattare l’odierno ricorrente, quest’ultimo, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe provveduto a inserire il motore nella vettura di proprietà del COGNOME, occultando tale modifica grazie alla previa alterazione dei dati riportati nella carta di circolazione di tale
ultimo veicolo, così da far apparire regolare la sostituzione e occultare l’origine delittuosa del motore sottratto alla rottamazione del veicolo di proprietà del COGNOME (vedi pagg. 34 e 35 della sentenza di primo grado).
La sentenza di appello, omettendo qualsiasi riferimento alla falsificazione della carta di circolazione ed alla censura difensiva relativa alla natura meramente amministrativa di tali illeciti, si rivela affetta da un evidente difetto di completezza argomentativa e di coerenza con le risultanze processuali, non avendo adeguatamente individuato l’atto effettivamente contestato quale condotta di ostacolo all’accertamento della provenienza delittuosa del bene.
Il mancato esame delle differenti ricostruzioni storico-fattuali desumibili dalla lettura della sentenza di primo grado e dell’atto di appello proposto dal COGNOME e l’evidente confusione tra atti e condotte aventi natura e funzione eterogenee rendono la motivazione della sentenza impugnata intrinsecamente lacunosa e inidonea a sostenere l’affermazione di responsabilità, imponendo un nuovo e completo scrutinio nella sede di rinvio.
In conclusione, deve essere evidenziato che il percorso argomentativo offerto dai giudici di appello non consente di ricostruire l’iter logico seguito per giungere alla conferma della responsabilità, risolvendosi in una motivazione meramente apparente, inidonea a soddisfare il parametro di completezza, coerenza e razionalità richiesto dall’art. 125, comma terzo, cod. proc. pen. e, piø in generale, dal canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
La carenza motivazionale così rilevata impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello, affinchØ proceda a una nuova e adeguata valutazione del motivo di appello disatteso.
Appare, in particolare, imprescindibile che, nella competente sede di rinvio, venga svolta una puntuale e completa verifica in ordine all’effettiva provenienza delittuosa del motore descritto nel capo S) dell’imputazione, onde accertare se la sua detenzione sia riconducibile a un illecito penalmente rilevante ovvero, piuttosto, a una condotta sanzionabile in via meramente amministrativa, con conseguente incidenza sulla stessa configurabilità del reato presupposto necessario ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui all’art. 648-bis cod. pen.
Parimenti, si impone un approfondito esame del compendio istruttorio, volto a valutare, da un lato, l’eventuale idoneità delle condotte descritte nel capo di imputazione a ostacolare o rendere difficoltosa l’identificazione della provenienza delittuosa del motore dell’autovettura TARGA_VEICOLOta TARGA_VEICOLO e, dall’altro, l’effettiva riferibilità soggettiva di tali condotte all’odierno ricorrente, in termini di consapevole partecipazione alla sequenza causale oggetto di contestazione.
11. Il primo motivo dedotto da NOME COGNOME, il secondo motivo proposto da NOME COGNOME ed il quinto motivo dedotto da NOME COGNOME, con cui i ricorrenti lamentano vizio di motivazione in ordine alla loro partecipazione all’associazione a delinquere di cui al capo A) dell’imputazione, sono fondati.
11.1. La Corte territoriale, attraverso l’utilizzo di formule assertive di estrema sintesi e prive di adeguato sviluppo argomentativo, ha affermato la responsabilità dei ricorrenti in ordine al delitto di cui all’art. 416 cod. pen. valorizzando, in via pressochØ esclusiva, la ritenuta partecipazione dei medesimi ai reati-fine loro contestati.
Tale approdo motivazionale Ł stato raggiunto senza tuttavia prendere posizione – in modo puntuale e non apodittico – circa l’infondatezza, l’irrilevanza ovvero la superfluità delle specifiche deduzioni difensive, volte ad evidenziare l’episodicità ed estemporaneità delle condotte delittuose attribuite ai singoli imputati, la carenza di prova in ordine ai rapporti di frequentazione tra gli asseriti sodali (ad eccezione dei soli contatti telefonici intrattenuti dai
ricorrenti con NOME COGNOME), nonchØ l’insussistenza di elementi idonei a comprovare la consapevole e volontaria adesione dei ricorrenti al programma criminoso e la conseguente affectio societatis . Tali rilievi, correttamente sviluppati negli atti di appello (vedi pagg. da 8 a 15 per COGNOME, pagg. da 2 a 9 per COGNOME e pagg. da 1 a 3 per COGNOME) non risultano essere stati oggetto di alcun effettivo scrutinio critico con conseguente sussistenza dell’invocata carenza motivazionale.
11.2. La motivazione della sentenza impugnata deve, pertanto, qualificarsi come meramente apparente, risolvendosi in una descrizione sintetica della vicenda processuale e del compendio probatorio, senza il necessario sviluppo di un percorso valutativo tale da rendere percepibile l’effettiva considerazione delle doglianze formulate con i motivi di gravame.
La Corte territoriale, in particolare, ha omesso di confrontarsi con le deduzioni difensive, non illustrando le ragioni per le quali le censure prospettate non fossero idonee a scalfire la tenuta logico-giuridica della decisione di primo grado, nØ individuando quei segmenti motivazionali della sentenza del Tribunale dai quali sarebbe desumibile – anche in via implicita – la confutazione delle obiezioni sollevate dagli appellanti.
Difetta, in particolare, la necessaria esplicitazione degli elementi attraverso i quali superare le specifiche criticità segnalate dalle difese in ordine alla configurabilità del fatto associativo e dell’effettiva partecipazione dei singoli imputati.
11.3. Il criterio di attribuzione della responsabilità cui ha fatto ricorso il giudice d’appello, aderendo in modo acritico ad analoga impostazione della sentenza di primo grado, si fonda su di un inaccettabile parametro di verosimiglianza, che non corrisponde al canone normativo di indispensabile valutazione della colpevolezza penale.
In particolare, a fronte della brevità temporale del contributo partecipativo dei singoli ricorrenti, i giudici di merito non spiegano da dove traggano la sicura prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, dello stabile, organico e consapevole inserimento degli imputati nell’associazione a delinquere asseritamente capeggiata dal COGNOME.
La motivazione si fonda, pertanto, su un impianto argomentativo assertivo, nel quale le scarne circostanze di fatto richiamate vengono poste in linea tra loro al fine di ricavare un quadro indiziario reputato di tale gravità da fondare l’affermazione di responsabilità dei ricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in ordine al contestato reato associativo.
Un simile costrutto motivazionale, però, si rivela intrinsecamente fragile, risultando essenzialmente affidato ad affermazioni apodittiche e prive di un’effettiva valutazione critica del materiale probatorio. ¨ evidente, invece, come la Corte di merito avrebbe dovuto interrogarsi, in modo puntuale e non meramente formale, sulla capacità del quadro indiziario prospettato di superare il vaglio del criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, cui l’art. 533, comma primo, cod. proc. pen. subordina l’affermazione di responsabilità dell’imputato.
11.4. Deve, inoltre, evidenziarsi che la pretesa partecipazione dei ricorrenti al sodalizio criminoso Ł stata ricavata proprio dalla ritenuta commissione dei reati-fine la cui sussistenza e riferibilità agli imputati non risulta adeguatamente dimostrata nella sentenza oggetto di ricorso -come già rimarcato nei precedenti paragrafi- con conseguente annullamento con rinvio della medesima relativamente alla penale responsabilità di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione ai reati-fine rispettivamente contestati.
Discende da ciò che l’eliminazione di tale presupposto probatorio impone, in via logicogiuridica, una rinnovata valutazione dell’intero compendio istruttorio anche con riguardo alla pretesa partecipazione dei ricorrenti al sodalizio di cui al capo A).
11.5. In conclusione, la motivazione della sentenza impugnata non risulta conforme al
parametro dell’oltre ogni ragionevole dubbio, sancito dall’art. 533 cod. proc. pen., imponendosi, in sede di rinvio, un riesame che consenta ai giudici di merito di uniformarsi a un criterio valutativo della prova penale rispettoso dei principi costituzionali e sovranazionali in materia di colpevolezza.
La descritta carenza argomentativa si traduce, pertanto, in un vizio motivazionale di natura radicale, che impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina.
12. Il primo motivo dei ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME con cui si eccepisce erronea applicazione dell’art. 416 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’associazione a delinquere di cui al capo A) dell’imputazione, Ł fondato.
12.1. Anche con riferimento alla configurabilità dell’associazione per delinquere contestata al capo A), la sentenza impugnata si sottrae, infatti, a un reale confronto con le articolate allegazioni difensive formulate negli atti di appello dagli odierni ricorrenti.
In tali atti (vedi pagg. da 1 a 3 dell’appello del COGNOME e pagg. da 5 a 9 dell’appello del COGNOME) erano stati puntualmente evidenziati l’episodicità e la sostanziale estemporaneità delle condotte attribuite ai presunti associati, la limitata durata temporale dei contributi prestati dai singoli imputati nonchØ l’assenza di elementi idonei a comprovare rapporti di stabile frequentazione tra i supposti sodali, al di fuori dei meri contatti telefonici intercorsi tra COGNOME e COGNOME.
Con tali motivi di appello si era, altresì, affermata la mancanza di prova circa l’esistenza di un accordo criminoso diretto alla commissione di una serie indefinita di reati, chiedendosi, conseguentemente, di ricondurre le condotte contestate all’alveo del concorso di persone nel reato ex art. 110 cod. pen., in ragione della riferita insussistenza di qualsivoglia struttura organizzativa predisposta al perseguimento degli scopi del preteso sodalizio.
Le sintetiche considerazioni espresse dalla Corte di appello a sostegno della decisione adottata risultano, pertanto, avulse da un effettivo confronto con le plurime e rilevanti deduzioni difensive, ne deriva un impianto motivazionale sostanzialmente inesistente, in evidente contrasto con i principi di diritto richiamati in precedenza e con i criteri che devono informare il controllo di legalità sull’accertamento del vincolo associativo.
12.2. Ciò premesso, deve essere rimarcato che il percorso motivazionale seguito dai giudici di appello non Ł conforme agli orientamenti ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di dimostrazione della stabilità del vincolo associativo, dell’affectio societatis e dell’esistenza di un apparato organizzativo, sia pur minimo, di persone e mezzi funzionalmente diretto alla realizzazione di un programma delittuoso
La Corte di merito ha infatti ritenuto sufficiente, ai fini della prova del reato associativo, la pluralità di reati contro il patrimonio commessi dai ricorrenti secondo modalità operative reputate analoghe, la successiva spartizione dei proventi e gli accertati contatti telefonici tra costoro e il soggetto ritenuto capo del sodalizio (NOME COGNOME). Tali elementi – richiamati alle pagg. da 12 a 14 della sentenza impugnata – sono stati valorizzati quali indizi dotati di autonoma forza dimostrativa in ordine all’esistenza dell’associazione.
Tuttavia, deve essere ribadito che la necessaria diagnosi differenziale tra concorso nel reato continuato e partecipazione a un’associazione per delinquere impone una valutazione complessiva e accurata di tutti gli indicatori sintomatici dell’autonomia del consorzio criminoso rispetto a un mero accordo volto alla consumazione di specifici episodi delittuosi. Tale valutazione si rivela imprescindibile soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui l’esistenza dell’associazione venga inferita dalla serialità delle condotte criminose (vedi in
proposito Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724 – 01; Sez. 6, n. 28651 del 30/10/2024, Montante, Rv. 288500 – 01).
Nel caso di specie, tale valutazione risulta carente in quanto, sebbene la sentenza impugnata faccia legittimo riferimento alla consumazione dei reati fine, tuttavia non individua, con la necessaria chiarezza e specificità, gli indicatori rivelatori dell’autonomia dell’ipotizzato accordo programmatico rispetto all’accordo criminoso funzionale alla consumazione dei singoli reati di ricettazione, furto ed estorsione.
Parimenti mancano riferimenti argomentativi idonei a descrivere, in modo puntuale, l’esistenza di un’organizzazione – pur minima – stabile e finalisticamente orientata nonchØ elementi dimostrativi della consapevolezza dei singoli imputati di far parte di una struttura unitaria, che fonde le singole condotte e le unifica sotto un interesse comune che prescinde da quello individuale.
Deve esser, quindi, evidenziato che la valenza solo possibilistica degli indizi raccolti non evolve verso una visione complessiva unitaria e dotata di elevato grado di credibilità razionale nel senso della dimostrazione, al di là di ogni ragionevole dubbio, della sussistenza di una associazione a delinquere, con conseguente fondatezza delle censure difensive.
Il rispetto del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio sottende, infatti, una motivazione adeguata, che rifletta una valutazione completa del compendio probatorio, letto anche alla luce del contributo conoscitivo e critico offerto dalla difesa, e dia conto dunque delle criticità emerse, risolvendole sulla base degli elementi che valgono a suffragare l’assunto accusatorio, in assenza di residue ipotesi alternative, adeguatezza motivazionale non riscontrabile nel caso di specie.
13. In conclusione deve essere disposto l’annullamento integrale della sentenza impugnata con rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Messina, che si pronuncerà sulle criticità esaminate dal Collegio, in piena aderenza ai principi ermeneutici indicati, ma con altrettanta ampia libertà del giudice del rinvio di orientarsi nel senso di riproporre l’esito decisorio già adottato ovvero di discostarsene.
14. Deve essere, infine, evidenziato che il terzo motivo dedotto da NOME COGNOME ed il sesto motivo dedotto da NOME COGNOME in tema di riconoscimento delle attenuanti generiche e determinazione del trattamento sanzionatorio risultano assorbiti dall’accoglimento dei motivi relativi all’accertamento della penale responsabilità del COGNOME e del COGNOME in ordine ai reati rispettivamente contestati.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di Appello di Messina.
Così Ł deciso, 14/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME