Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 23393 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 23393 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA a Pietraperzia; COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Caltanissetta; nel procedimento a carico dei medesimi; avverso la sentenza del 19/10/2023 della Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria dell’AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente alla omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.; lette le conclusioni del difensore degli imputati AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta, riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Enna, assolveva NOME e COGNOME NOME dal reato ex art. 349 c.p., confermando nel resto la sentenza riguardo alla intervenuta condanna per il reato ex art. 44 lett. b) del DPR 380/01.
Avverso la predetta sentenza, NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso con il rispettivo difensore, deducendo la prima tre motivi di impugnazione, come analogamente fatto dal COGNOME.
NOME, con il primo motivo ha dedotto vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al reato edilizio, non avendo la corte di appello risposto in ordine alla dedotta buona fede, ex art. 5 c.p., in capo alla ricorrente
Con il secondo motivo, ha dedotto vizi di violazione di legge e di motivazione per la mancata risposta in ordine alla richiesta di applicazione della fattispecie ex art. 131 bis c.p.
Con il terzo motivo, ha dedotto vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla mancata indicazione delle ragioni a supporto della denegata applicazione delle attenuanti ex art. 62 bis c.p. Ha anche dedotto la mancata motivazione in ordine alla omessa applicazione del minimo della pena, richiesto dalla ricorrente.
COGNOME NOME, con il primo motivo ha dedotto vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al reato edilizio, con riferimento alla omessa risposta in ordine alla dedotta assenza di consapevolezza, da parte dell’imputato, in ordine al mancato rilascio di autorizzazione relativa all’opera edilizia.
Con il secondo motivo, ha dedotto vizi di violazione di legge e di motivazione per la mancata risposta in ordine alla richiesta di applicazione della fattispecie ex art. 131 bis c.p.
COGNOME Con il terzo motivo, ha dedotto vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla mancata indicazione delle ragioni a supporto della denegata applicazione delle attenuanti ex art. 62 bis c.p. Ha anche dedotto la mancata motivazione in ordine alla omessa applicazione del minimo della pena richiesto dal ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi motivi di ciascun ricorso, afferendo al tema dell’elemento psicologico del reato, appaiono omogenei e devono essere considerati congiuntamente. Essi sono fondati. Nonostante i ricorrenti abbiano espressamente sollevato critiche sul piano della sussistenza dell’elemento
psicologico del reato, la Corte di appello non ha fornito sul punto alcuna ris elaborando, piuttosto, una motivazione alquanto laconica, e limitata, n sostanza, alla mera, comunque immotivata condivisione della prima decisione siccome formulata attraverso mere clausole di stile.
La fondatezza dei motivi di cui sopra assorbe e rende pleonastic l’esame di quelli ulteriori proposti.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertan che la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo giudiz ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezi della Corte di appello di Caltanissetta.
Così deciso, il 23/04/2024.