Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35792 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35792 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Isernia il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 12/12/2024 del Tribunale di Isernia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore delle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha fatto pervenire conclusioni scritte chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato; letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Isernia ha prosciolto NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., dalle imputazioni di diffamazione ai danni di NOME COGNOME e NOME COGNOME e lo ha condannato al risarcimento dei danni in favore delle persone offese, costituitesi parti civili.
Allo stesso, dipendente della Provincia di Isernia, è stato contestato di avere offeso la reputazione di NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili del settore finanziario e del centro elaborazione dati del predetto ente pubblico.
In particolare, secondo quanto affermato dal Tribunale, egli, non avendo accettato la valutazione relativa alla performance del 2017, aveva chiesto un’ulteriore valutazione ad opera di una commissione, innanzi alla quale aveva poi depositato una memoria con la quale aveva accusato NOME COGNOME e NOME COGNOME di avere tenuto comportamenti illegittimi e di avere cagionato un danno erariale per aver affidato talune mansioni a personale esterno, anziché direttamente a lui, dipendente interno qualificato e con competenze specialistiche; inoltre, durante la seduta della commissione per la seconda valutazione vi era stata un’accesa discussione durante la quale NOME COGNOME aveva apostrofato il COGNOME come incompetente ed incapace di svolgere il proprio lavoro.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 595, 61, n. 10, e 131-bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen., nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione delle disposizioni in tema di valutazione della prova e travisamento della prova e del fatto.
Inoltre, il Tribunale avrebbe applicato la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. senza aver prima accertato la sussistenza del reato nelle sue componenti, oggettiva e soggettiva, ed escluso che la condotta costituisse esercizio del diritto di difesa.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell’omessa applicazione della esimente di cui all’art. 598 cod. pen., essendo le dichiarazioni ritenute diffamatorie state rese nel corso di un procedimento amministrativo.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole del rigetto dell’istanza di procedere a perizia per la trascrizione del file audio contenente la registrazione delle frasi da lui pronunciate innanzi alla commissione. La trascrizione avrebbe reso evidente l’inattendibilità delle deposizioni rese dalle persone offese ed il rigetto dell’istanza ha quindi leso il diritto di difesa del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, laddove si sostiene la mera apparenza della motivazione, è fondato.
Questa Corte di cassazione ha già affermato, in tema di vizio della motivazione della sentenza, che è ravvisabile una motivazione apparente allorchè il provvedimento si limiti ad indicare le fonti di prova della colpevolezza dell’imputato, senza contenere la valutazione critica ed argomentata compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al processo (Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, COGNOME, Rv. 265322 – 01; Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, COGNOME, Rv. 247682 – 01).
Nel caso di specie il vizio è finanche più grave, atteso che il Tribunale si è limitato ad affermare che dalla istruttoria dibattimentale risulta provata la sussistenza dei reati contestati, senza neppure indicare le prove sulla base delle quali si è proceduto alla ricostruzione dei fatti.
Neppure si spiega se le condotte addebitate dall’imputato alle persone offese fossero state da queste effettivamente tenute e, in caso positivo, le ragioni per le quali nelle affermazioni dell’imputato non potesse ravvisarsi un legittimo esercizio del diritto di critica.
Ne deriva la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Isernia in diversa persona fisica, non essendo essa suscettibile di appello ai sensi dell’art. 593, comnria 3, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Isernia.
Così deciso il 11/09/2025.